Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24810 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 17/04/2018, dep. 09/10/2018), n.24810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25526-2013 proposto da:

I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, C/O ST POLESE VIA G

SAVONAROLA 39, presso lo studio dell’avvocato MARIATERESA ELENA

POVIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

ZAULI;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

PROVINCE 184, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

PATERNOSTER, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

IVAN CARIOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1360/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/04/2018 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIZZI Fabrizio con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ZAULI Carlo, difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento de1 ricorso; udito l’Avvocato PATERNOSTER Maria

Teresa, difensore del resistente che ha chiesto Il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.R., titolare dell’omonima impresa, propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro G.G., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 13.8.2013, che, decidendo sull’appello dell’odierno ricorrente alla sentenza del Tribunale di Forlì che lo aveva condannato all’esecuzione delle opere necessarie per l’eliminazione dei vizi come descritte nell’allegato I alla ctu, lo ha rigettato.

La vicenda traeva origine da una citazione del G. che aveva dato in appalto la costruzione di un fabbricato e dopo l’ultimazione dei lavori, avvenuta nel (OMISSIS), aveva accertato la presenza di butterature ed umidità con rigonfiamento dell’intonaco.

L’appaltatore aveva posto in essere un intervento senza successo in quanto l’inconveniente si era ripresentato e nel (OMISSIS) si era verificato l’allagamento dello scantinato seminterrato.

A seguito di atp l’attore aveva chiesto la condanna all’eliminazione dei vizi, in subordine al pagamento di Lire 95.000.000 oltre al danno per il diminuito godimento.

Il convenuto aveva eccepito decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c..

Assunte prove orali ed espletata ctu, il Tribunale aveva deciso come sopra riportato, decisione confermata dalla Corte territoriale che riteneva infondato il gravame sulla valutazione delle risultanze istruttorie relative alle dichiarazioni dei testi ed alla valutazione della ctu che aveva attribuito ad errori dell’appaltatore le bolle e l’allagamento e confermava l’intervenuto riconoscimento dei vizi.

Il ricorso si articola in quindici motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 111 Cost., art. 1175 c.c., artt. 88,101,113 e 116 c.p.c., artt. 1234,1667,1669,2937 e 2946 c.c.; 2) omesso esame di fatto decisivo in relazione alle persone intervenute in cantiere; 3) violazione dell’art. 1667 c.c.; 4) violazione dell’art. 1669 c.c. perchè dal deposito dell’atp 26.1.1998 alla notifica della citazione 2.5.2000 intercorsero più di due anni; 5) violazione degli artt. 2937, 1667, 1669, 2934 e 2946; 6) omesso esame di fatto decisivo in merito alla consapevolezza dell’avvenuta prescrizione; 7) violazione dell’art. 21 Cost., artt. 1667,1669,2733,2934 e 2946 c.c.; 8) delle stesse norme sotto altro profilo; 9) violazione degli artt. 1234, 1173, 2034 e 2933 in relazione alla novazione dell’obbligazione naturale; 10) violazione degli artt. 246,100 e 105 c.p.c. sulla capacità a testimoniare di G.V.; 11) violazione delle stesse norme in ordine all’attendibilità della teste: 12) violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1667 e 1669 c.c. in relazione alle risultanze della ctu; 13) violazione dell’art. 2697 c.c.; 14) omesso esame di fatto decisivo in ordine alla confessione dell’attore; 15) omesso esame di fatto decisivo in relazione alla deposizione del teste B..

Ciò premesso si osserva:

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

Le odierne censure tendono ad una rilettura degli atti non consentita in questa sede e, rispetto ad una sentenza che ha esaminato i motivi di appello ritenendo infondate tutte le censure nei termini indicati, propongono un riesame dell’intera vicenda.

Il primo motivo contiene censure promiscue in violazione del canone di specificità dell’impugnazione e l’unica censura ammissibile è infondata perchè il riconoscimento operoso fa sorgere una nuova obbligazione aggiuntiva e soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.

Il secondo non dimostra la decisività della doglianza comportando apprezzamento dei fatti e non omesso esame.

Le plurime doglianze, riferite incompatibilmente agli artt. 1667 e 1669 c.c., non superano la motivazione secondo la quale fu lo stesso convenuto a qualificare i vizi come rientranti nell’art. 1669 c.c. salvo a dolersi poi della sua applicazione mentre il tribunale non aveva fatto menzione dell’art. 1669 c.c., e, del resto, intervenuto il riconoscimento, anche i più brevi termini dell’art. 1667 c.c., secondo la richiamata giurisprudenza, divenivano irrilevanti dovendosi applicare la prescrizione decennale.

In ogni caso il terzo motivo è infondato per le stesse ragioni del primo.

Il quarto è infondato in quanto la sentenza ha accertato che anche per l’allagamento della cantina vi fu riconoscimento (pag. 4).

Il quinto e sesto motivo sono infondati perchè il sorgere di una obbligazione aggiuntiva a quella di garanzia dell’art 1667 c.c. rende ininfluente ogni profilo di rinuncia alla prescrizione del diritto di garanzia (S.U. 13294/05 e S.U. 19702/12).

I motivi dal settimo al nono reiterano le censure fin qui esaminate e ne seguono la sorte.

Le censure sulla capacità a testimoniare e sull’attendibilità della teste ripropongono in parte i motivi di appello ma non sono decisive in quanto la sentenza non si fonda sulla deposizione contestata e sono inammissibili.

Le altre doglianze sono nuove, promiscue, generiche e non risolutive, non modificando il quadro probatorio delineato in sentenza.

In particolare la dodicesima contiene censure di merito sul carattere non lieve dei difetti emersi dalla ctu mentre la sentenza si basa sul riconoscimento applicabile sia all’art. 1667 c.c. che all’art. 1669 c.c., donde la sua inammissibilità.

In definitiva non sussistono nè le denunziate violazioni di legge nè l’ omesso esame di fatto decisivo di cui alle ultime due censure.

Ai sensi dell’art. 360, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, è inammissibile il motivo di ricorso per l’omesso esame di elementi istruttori ove il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione.

Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U. 8053/14).

Ciò consente di rigettare il ricorso che mal dissimula l’intento di una rivisitazione dell’intera vicenda ampliando il thema decidendum rispetto all’effetto devolutivo del giudizio di gravame.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200 di cui 200 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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