Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24810 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20361-2011 proposto da:

EQUITALIA ETR S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO MARIA VALERIO

RIGI LUPERTI;

– ricorrente –

contro

L.G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 925/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/09/2010 r.g.n. 1089/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 925/2010, depositata il 7/9/2010, la Corte di appello di Salerno respingeva il gravame di Equitalia ETR s.p.a. nei confronti della sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Salerno aveva dichiarato il diritto di L.G.M. all’attribuzione della qualifica di funzionario con decorrenza dal 10/11/1997 e al pagamento delle differenze retributive fino alla data di cessazione del rapporto.

La Corte territoriale disattendeva, in primo luogo, l’eccezione preliminare di genericità della domanda di condanna, rilevando che l’onere fissato dall’art. 414 c.p.c., n. 3 è da ritenersi assolto, nel caso in cui essa abbia ad oggetto differenze retributive, qualora il ricorrente indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, senza che possa rilevare in senso contrario tanto l’omessa formulazione di conteggi analitici come la mancanza di un’originaria quantificazione monetaria delle pretese fatte valere. La Corte osservava, poi, sulla base delle risultanze istruttorie, come ricorressero i presupposti richiesti dal CCNL del 1995, art. 7, per il riconoscimento della rivendicata qualifica superiore, riferendosi il contratto integrativo aziendale del 1992, al di là di ogni considerazione circa il suo ristretto ambito territoriale, ai dipendenti preposti ai singoli sportelli e non già ai dipendenti (come l’appellato) addetti ad una pluralità di essi o ad una filiale.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Equitalia ETR s.p.a. (ora Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.) con quattro motivi; il L.G. è rimasto intimato.

La società ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., nn. 3 e 5 e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente si duole del rigetto da parte della Corte di appello, come già da parte del giudice di primo grado, della propria eccezione di nullità della domanda per genericità e indeterminatezza, non avendo la Corte considerato che il ricorso era carente dei requisiti minimi prescritti dal Codice e che tale difetto costituiva violazione del diritto di difesa.

Con il secondo motivo la società ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 1 del Contratto Integrativo Aziendale GET del 22 aprile 1992, in relazione all’art. 360 n. 3, censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto applicabile tale fonte collettiva al caso oggetto di esame.

Con il terzo e con il quarto motivo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n. 5, la ricorrente censura il percorso logico – argomentativo seguito dal giudice di appello nella parte in cui (3 motivo) ha ritenuto infondati i rilievi circa la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. e nella parte in cui (4 motivo) ha ritenuto che l’attività svolta dal L.G. dovesse essere riferita ad una “filiale” e/o “ad una pluralità di sportelli” e, pertanto, potesse essere valutata solo ai sensi dell’art. 7 CCNL del 1995.

Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto il terzo motivo ripropone censure alla motivazione della sentenza impugnata già presenti nella esposizione del primo motivo e comunque connesse al vizio di violazione di legge con questo denunciata.

I motivi in esame risultano infondati.

Il giudice di merito si è, infatti, correttamente attenuto, motivando in conformità ai principi di diritto richiamati, al consolidato orientamento, secondo il quale “nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l’omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto, effettuabile, anche d’ufficio e in grado di appello, con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione”: Cass. n. 2572/2000 e successive numerose conformi; nonchè all’orientamento, altrettanto consolidato, secondo il quale “l’onere della determinazione dell’oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dall’art. 414 c.p.c., n. 3, deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, qualora l’attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un’originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà, dell’attore medesimo, di modificarne l’ammontare in corso di causa, nonchè dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere: Cass. n. 17501/2014 (ord.).

Il secondo motivo risulta inammissibile, posto che con esso viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di un contratto integrativo aziendale e cioè di uno strumento della contrattazione collettiva estraneo all’ambito di applicabilità del vizio dedotto.

Il quarto motivo è infondato.

Al riguardo si osserva che il giudice di merito, richiamato il CCNL del 17 luglio 1995, art. 7, per il personale direttivo delle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ha accertato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, la sussistenza nel caso di specie degli elementi caratterizzanti la rivendicata qualifica di funzionario.

In particolare, il giudice di merito ha precisato come l’attività istruttoria espletata nel primo grado di giudizio consentisse di ritenere accertato che il ricorrente, a far tempo dal novembre 1997, aveva assunto la responsabilità della filiale di (OMISSIS), a cui facevano capo vari sportelli in centri minori della relativa circoscrizione, e che dal settembre 1999 era stato nominato responsabile del settore esecutivo della sede di Salerno, venendo a dirigere e controllare, nell’esercizio di tali funzioni, il lavoro di oltre venti dipendenti della società appellante: ciò che riportava direttamente l’attività del L.G. tanto ai tratti distintivi della declaratoria generale propria della qualifica di funzionario, come alle specifiche previsioni contenute nell’art. 7 CCNL di riferimento, caratterizzate dalla direzione di più sportelli o dalla preposizione a uffici o servizi cuì siano stabilmente addetti almeno venti dipendenti, compreso il preposto.

In definitiva, la sentenza impugnata sfugge a tutte le censure che le sono state mosse e il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

la Corte respinge il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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