Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24810 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 24810 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 7987-2010 proposto da:
BONAFE’ MARCO BNFMRC77B25M109Q, BONAFE’ ALESSANDRO
BNFLSN83A10M109Q, elettivamente domiciliati ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’Avvocato DE RADA GIROLAMO
in 27100 PAVIA, C.so Mazzini 3, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013
1844

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

01329510158,

STURLA

LUIGI DOMENICO STRLGU47P22M1090;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 05/11/2013

Nonché da:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. 01329510158, in persona
del rag. ROBERTO GUARENA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CLEMENTE IX 10, presso lo studio
dell’avvocato FELICIOTTI LUCIA, rappresentata e difesa

– ricorrenti incidentali nonchè contro

BONAFE’ ALESSANDRO BNFLSN83A10M109Q, BONAFE’ MARCO
BNFMRC77B25M109Q, STURLA LUIGI DOMENICO
STRLGU47P22M1090;
– intimati –

avverso la sentenza n. 403/2009 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 17/02/2009 R.G.N. 4206/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato GIROLAMO DE RADA;
udito l’Avvocato MARZIO BRAZESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto di entrambi i ricorsi.

2

dall’avvocato BRAZESCO MARZIO giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Bonafè Marco e Bonafè Alessandro, in proprio e quali eredi di Bonafè
Graziano, erede di Antonietta Caputo, propongono ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di
Milano che, accogliendo parzialmente il loro appello avverso la sentenza
di primo grado del Tribunale di Voghera, ha ritenuto la colpa paritaria
dello Sturla, unitamente alla sua compagnia assicuratrice Vittoria, e della

quale procedeva su un velocipede, era deceduta, il 21/3/97.
Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la
Vittoria Assicurazioni, proponendo due motivi di ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso incidentale, proposto nell’ambito del ricorso principale
iscritto al n. R. G. 7987/10 va deciso unitamente a quest’ultimo.
2.- Il ricorso principale, fondato su un solo motivo di violazione di
legge, è inammissibile, in difetto del quesito di diritto di cui all’art. 366-

bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie trattandosi di ricorso
avverso sentenza depositata il 17/2/09. Né il quesito di diritto può essere
surrogato dai principi di diritto che si assumono violati.
3.- Il ricorso incidentale della Vittoria, tardivo in quanto proposto il
23/4/10, è inefficace.
4.-

Va quindi dichiarato inammissibile il ricorso principale ed

inefficace l’incidentale. Le spese vanno compensate in ragione della
soccombenza reciproca.

PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace
l’incidentale; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, l’8/10/13.

Caputo nella causazione del sinistro a seguito del quale la Caputo, la

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