Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24810 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 03/10/2019), n.24810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30248-2018 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

81, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE GIUDICE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 27821/2017 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.

SCALDAFERRI ANDREA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che D.S. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale ordinario di Torino ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente ritenendo, per quanto qui interessa, che, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis così come novellato dal D.L. n. 13 del 2007 conv. con modifiche nella L. n. 46 del 2017, il procedimento, regolato dagli artt. 737 c.p.c. e s.s., non prevede che venga fissata obbligatoriamente l’udienza di comparizione delle parti; e che quindi, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, la causa va decisa in camera di consiglio senza disporre tale incombente, attesa la corretta instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti del processo così come disposto dalla legge, da parte della Cancelleria;

considerato che il ricorrente ha, con il primo motivo, denunziato la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11 proprio in relazione all’omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ricorrendo una delle ipotesi derogatorie della regola generale della non indispensabilità dell’udienza: ha infatti dedotto come il comma 10 prevede che il giudice provveda visionata la videoregistrazione e il comma 11 individua tra le ipotesi in cui è necessaria la fissazione dell’udienza proprio quella relativa alla mancanza della videoregistrazione stessa, sì che secondo il ricorrente doveva essere disposta l’udienza di comparizione ex lege;

che il Ministero dell’Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare atto di costituzione tardivo al solo fine di partecipare alla eventuale discussione della causa;

ritenuto che debba darsi continuità all’orientamento, affermato dalla sentenza della Sez.1 di questa Corte n. 17717 del 5 luglio 2018 e da numerose altre successive, così massimato: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito nel D.L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso di accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”;

che il decreto impugnato è pertanto cassato in relazione al motivo accolto, assorbiti l’altro, e la causa va rinviata al Tribunale di Torino in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 3 ottobre 2019

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