Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2481 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2481 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 12881-2011 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MOLINARO MARIA GRAZIA, REGIONE CAMPANIA;

– intimate avverso la sentenza n. 892/2010 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO del 7/07/2010, depositata il 18/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Data pubblicazione: 04/02/2014

r.g.n.12881/20111Vlinistero della Salute c/Molinaro Maria Grazia + 1
Oggetto: danni da emotrasfusione; legittimazione passiva

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 12
dicembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente

2. “Molinaro Maria Grazia ha convenuto in giudizio il Ministero della
Salute del Lavoro e della Politiche sociali al fine di ottenere
l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 sull’allegato presupposto
di un danno irreversibile a seguito di emotrasfusione; la Regione
Campania è intervenuta in giudizio.
3. Il Tribunale condannava la Regione a corrispondere l’indennizzo
previsto dalla citata L. n. 210, con sentenza riformata dalla Corte
territoriale che dichiarava la legittimazione passiva del Ministero.
4. Il Ministero ricorre per cassazione con un articolato motivo. Le
intimate non hanno resistito.
5. Il ricorso, con il quale è denunciata violazione degli artt.7, primo e
secondo comma lett.a), 112, 114,123 d.lgs. 112/1998 per avere la
sentenza impugnata riconosciuto la legittimazione passiva del
Ministero pur per le domande amministrative proposte, come nella
specie, successivamente alla data del 21.2.2001 (epoca del
perfezionamento del transito delle funzioni dallo Stato alle Regioni),
è manifestamente infondato.
6. Alla stregua della giurisprudenza consolidata di questa Corte di
legittimità (cfr. ex multis, Cass. 14468/2008), la legitimatio ad causam,
attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di
promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale
dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a
fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore,
1
rs.n.12881/2011

relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa,
con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni
stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la
titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la
quale non è consentito alcun esame d’ufficio, poiché la
contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura

z Tanto premesso, va ribadito il principio enunciato, in materia, dalle
Sezioni unite della Corte che, con la sentenza n. 12538 del 2011,
hanno osservato, in sintesi, che: a) le disposizioni sul contenzioso
contenute nei D.P.C.M. 26 maggio 2000, 8 gennaio 2002 e 24 luglio
2003 riguardano solo l’onere dello stesso e non anche una regola
processuale sulla legittimazione passiva che, peraltro, non potrebbe
comunque desumersi per inidoneità della fonte a disciplinare tale
aspetto, pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle
competenze legislative tra Stato e Regione, che assegna, ora, alle
Regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale; b) la
L. n. 210 del 1992, art. 5 continua ad assegnare al Ministro della
salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la
valutazione della commissione medico-ospedaliera; c) questa
competenza è stata fatta salva dal d.lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e
sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle Regioni
di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei cit.
D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di attribuzione alle
Regioni della competenza legislativa residuale in materia di
assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117 Cost., comma 4,
riformato).
8.

Le Sezioni unite hanno, pertanto, chiarito che, come il Ministero
della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso
di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è
2

ng.n.1288112011

come una questione che attiene al merito della lite.

nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria con cui il
danneggiato rivendica l’indennizzo, affermando il principio di diritto
secondo cui: “nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo
previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti che
hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivafi e da

sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute”.
9.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza
in Camera di consiglio.

io. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo
manifestamente infondato il ricorso che va, pertanto, rigettato.
n Non si provvede alla regolamentazione delle spese per non avere le
parti intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013

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questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio

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