Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24809 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.19/10/2017),  n. 24809

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17874/2013 proposto da;

S.L.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Savoia n. 72, presso lo studio dell’avvocato Di Napoli Roberto,

rappresentato e difeso dall’avvocato Palma Antonio, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banco di Napoli S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 3,

presso lo studio dell’avvocato Miccolis Giuseppe, che lo rappresenta

e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Banco di Napoli S.p.a. – Agenzia di (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 118/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Sig. S.L.G., con atto di citazione del 21 settembre 2005, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce il Banco di Napoli S.p.A., con il quale intratteneva un rapporto di conto corrente di corrispondenza (n. (OMISSIS)), risalente al marzo 1988, con connesso affidamento e una sovvenzione da estinguere (con un piano di ammortamento di 18 rate), sulla base di un contratto che contemplava clausole nulle (per il riferimento a interessi “uso piazza”, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le commissioni di massimo scoperto (CMS), l’esecuzione non regolare delle contabilizzazioni) chiedendo, per quanto ancora rileva in questa fase del giudizio, previa acquisizione di tutta la documentazione utile, la condanna della Banca: a) alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse; b) al risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 1337,1338,1366 e 1376 c.c., con vittoria di spese.

1.1. Nella contumacia dell’Istituto bancario, ordinata l’esibizione della documentazione inerente il contratto di apertura di credito con affidamento, il Tribunale – nell’inottemperanza della Banca e nell’impossibilità di espletare la CTU – respingeva tutte le domande proposte, anche in considerazione del fatto che l’attore non aveva depositato il fascicolo di parte e, proprio per ciò, difettava la documentazione utile alla prova di quelle istanze, restando irrilevante l’inosservanza all’ordine di esibizione dato alla Banca.

2. Avverso tale sentenza, il soccombente proponeva gravame chiedendo alla Corte d’Appello di Lecce – nel contraddittorio con il Banco di Napoli – di riformare la sentenza di primo grado, tra l’altro, mediante acquisizione degli estratti conto, previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., con riferimento: a) alla nullità delle clausole relative agli interessi (“uso piazza” e trimestralizzazione); b) alla nullità, tout court, del contratto per indeterminatezza dell’oggetto; c) alla mancata valutazione del comportamento della Banca, laddove aveva disatteso l’ordine di esibizione dato dal Tribunale; d) all’illegittima gestione delle valute e all’inammissibile applicazione della CMS.

3. La Corte territoriale ha respinto tutte le censure svolte in grado di appello, a cominciare dalla richiesta di accoglimento dell’istanza di esibizione (perchè i documenti erano acquisibili direttamente dalla parte; e, comunque, essi erano nella sua disponibilità dopo il loro rituale invio da parte dell’Istituto creditizio; ed anche perchè avente natura esplorativa e risolventesi in un surrettizio ribaltamento dell’onere probatorio).

3.1. Secondo la Corte territoriale, la mancata produzione degli estratti conto (che competeva alla parte interessata) rendeva inutile la CTU e lo stesso accertamento del rapporto contrattuale, anche in considerazione del fatto che, oltre agli estratti conto, non era stato mai versato in atti il contratto di conto corrente.

4. Avverso tale decisione, il Sig. S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi di censura, tutti proposti sul presupposto della produzione della pratica relativa all’affidamento bancario e della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., acquisendo tutta la documentazione utile in possesso della banca. 4.1. La Banca ha resistito con controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (omesso esame di un fatto decisivo e violazione della L. n. 154 del 1992, art. 4, art. 117 TUB, art. 1284 c.c.: art. 360 c.p.c., n. 5) il ricorrente censura la decisione resa dalla Corte territoriale nella parte in cui ha escluso l’applicabilità delle disposizioni di cui alla L. n. 154 del 1992, dichiarando la nullità di quella determinazione degli interessi che erano stati calcolati facendo rinvio agli usi di piazza.

2. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c.) il ricorrente lamenta la illegittimità della decisione resa dalla Corte territoriale, nella parte in cui ha escluso la nullità della determinazione trimestrale degli interessi.

3. Con il terzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., comma 2) il ricorrente censura la decisione resa dalla Corte territoriale nella parte in cui ha escluso la nullità del contratto, per indeterminatezza dell’oggetto.

4. Con il quarto (erronea ed omessa valutazione della documentazione prodotta) ancora si duole della mancata valutazione, da parte del giudice di primo grado, del comportamento tenuto dalla Banca che non aveva ottemperato all’ordine di esibizione impartito dal Tribunale.

5. Con il quinto si deduce l’inammissibilità della provvigione di massimo scoperto (CMS).

6. Con il sesto la indeterminatezza e/o indeterminabilità della valuta.

7. I sei motivi di ricorso hanno una parte comune costituita dal superamento della difficoltà esposta nella sentenza di appello: la mancata produzione della documentazione utile all’esame delle domande e, in particolare, del testo del contratto di conto corrente e degli estratti conto ad esso relativi.

7.1. Infatti, il ricorrente – con i richiamati mezzi di cassazione supera tale difficoltà senza dedicare un’apposita censura al ragionamento del giudice distrettuale che ha escluso la possibilità di pronunciarsi sulle ipotizzate nullità (clausola uso piazza – primo motivo -; clausola di trimestralizzazione degli interessi – secondo motivo -; indeterminatezza dell’oggetto del contratto – terzo -; clausola di CMS – quinto -; e andamento delle valute – sesto) non avendo al suo esame la materiale disponibilità dei documenti (il cui mancato versamento in atti è confermato dallo stesso ricorso che, con il quarto motivo, censura la mancata esibizione di essi da parte della Banca e la non applicazione della auspicata regola di giudizio, da parte del giudice di prime cure), la cui carenza è posta a carico dell’attore, desumendosi dal suo inadempimento la relativa soccombenza.

7.2. Il quarto motivo di ricorso, oltre che essere inammissibile perchè formalmente critica la sentenza di primo grado (anzichè quella della Corte territoriale), in tal modo sembrando riproporre – in questa sede – i contenuti dell’atto di appello, neppure colpisce i contenuti sostanziali del ragionamento giudiziale che ha regolato la lite sulla base del mancato assolvimento degli oneri probatori documentali.

7.3. Ne deriva la complessiva inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge: le spese, poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, e l’accertamento dell’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuna della parti costituite, in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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