Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24809 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 24809 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 32159-2007 proposto da:
DJ GLACES DI JURILLO GUIDO E TOMASELLI RENATA S.N.C.
in persona del legale rappresentante Sig. JURILLO
GUIDO, TOMASELLI RENATA, JURILLO GUIDO in proprio,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. ALBERTO
MAGNO 9, presso lo studio dell’avvocato SEVERINI
GAETANO, che li rappresenta e difende unitamente agli
avvocati CRETON ROBERT, BRACCO FABRIZIO giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

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Data pubblicazione: 05/11/2013

NIEROZ

ANTONIO

titolare

della

omonima

ditta,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENOZZO
GOZZOLI 60, presso lo studio dell’avvocato MONTONE
REMO, che lo rappresenta e difende giusta delega in
atti;

avverso la sentenza n. 330/2007 del TRIBUNALE di
AOSTA, depositata il 24/07/2007, R.G.N. 981/2005,
R.G.N. 981/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato SERGIO CAMPISE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento p.q.r. del ricorso;

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– controricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. D.J. Glaces di .Jurillo Guido e Tomaselli Renata, nonché
Guido Jurillo e Renata Tomaselli in proprio propongono ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di
Aosta che ha respinto la loro opposizione al precetto intimato nei loro
confronti da Antonio Nieroz, in virtù di sentenza del Tribunale di Aosta.
Il Nieroz resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ricorso, in quanto sottoscritto solo da due (Bracco e Creton) dei tre
avvocati officiati dai ricorrenti.
1.1.- L’eccezione è infondata. Nella sentenza delle Sezioni Unite n.
11188 del 17/7/03, citata dallo stesso controricorrente, si legge infatti
che “il ricorso per Cassazione è validamente sottoscritto anche da uno
soltanto dei due o più difensori muniti di procura, quando il ministero
difensivo sia stato loro affidato dalla parte senza l’espressa volontà di
esigere l’espletamento congiunto dell’incarico, atteso che, ai sensi
dell’art. 1716 cod. civ., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso
oggetto, ciascun mandatario è abilitato al compimento dell’atto, se la
delega non richieda l’azione congiunta (v. Cass. 5 aprile 1979 n. 1974, 12
gennaio 1984 n. 238, 3 novembre 1988 n. 5922, 16 giugno 1997 n.
5389)”. Di tale “espressa volontà” non si rinviene traccia nella procura
conferita dai ricorrenti agli avv.ti Créton, Bracco e Severini.
2.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge,
Guido Jurillo e Renata Tomaselli si dolgono del rigetto della loro
opposizione nella parte in cui si lamentavano della mancata esc ssione
preventiva del patrimonio sociale.
2.1.- Il mezzo è inammissibile. I ricorrenti non chiariscono se il titolo
esecutivo recava la loro condanna solidale al pagamento della somma ivi
indicata, nel qual caso parlare di preventiva escussione del patrimonio
sociale rispetto ai soci illimitatamente responsabili sarebbe un fuor
d’opera.
3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i
ricorrenti si dolgono del rigetto della opposizione nella parte in cui
lamentava che il conteggio del dovuto non fosse corretto, in quanto erano
indicate spese ricomprese in un precedente precetto notificato il 23/9/03,
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1.-Il controricorrente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del

relativo ad azione esecutiva estintasi per fatto e colpa del creditore e che
quindi erano destinate a rimanere a suo carico.
3.1.- Il mezzo è infondato. È vero che questa Corte ha affermato
che la sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio
dell’esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione
comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico
dell’intimante, essendo applicabile, anche in questa ipotesi, il principio –

caso di estinzione del processo esecutivo, dall’art. 632 u.c. del codice di
rito – che le scese del processo estinto stanno a carico delle narti che le
hanno anticipate. Né la spesa sopportata per intimare il precetto divenuto
inefficace può essere assimilata a un costo sostenuto per il recupero delle
somme non corrisposte alla scadenza, ripetibile dal debitore ai sensi
dell’art. 6 d.lgs. 231 del 2002 (Cass. 9/5/07 n. 10572).
Tale principio si applica tuttavia allorché l’estinzione del processo
esecutivo sia ascrivibile ad inerzia del creditore, laddove in sentenza si
legge che «sulla base delle argomentazioni svolte e delle proposte di
dilazione concesse ai debitori esecutati (…) dalla convenuta apposta è
emersa sia una chiara volontà del creditore di voler venire incontro alle
esigenze degli opponenti sia una concreta difficoltà nel recuperare quanto
dovuto (…)». Può dunque affermarsi che il creditore era impegnato in
trattative con i debitori.
4.- Il ricorso va dunque rigettato, con la condanna dei ricorrenti alle
spese, liquidate in C 2.400, di cui C 2.200 per compenso, oltre accessori
di legge.

PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate
in C 2.400, di cui C 2.200 per compenso, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, 1’8 ottobre 2013.

stabilito dall’ultimo comma dell’art. 310 cod. proc. civ. e richiamato, per il

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