Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24809 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 03/10/2019), n.24809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29236-2017 proposto da:

KEYTA OUSMAN, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FILIPPO FINOCCHIARO;

– ricorrente –

contro

PREFETTO della PROVINCIA di RAGUSA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 99/2017 del GIUDICE DI PACE di RAGUSA, emessa

il 27/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Giudice di Pace di Ragusa ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal cittadino enegalese Keyta Ousman, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, ritenendolo carente di valida procura alle liti, giacchè non era possibile identificare con certezza il soggetto che aveva conferito il mandato, perchè privo di documenti idonei.

Per la cassazione del provvedimento impugnato ricorre il cittadino straniero con un unico motivo. Il Prefetto della Provincia di Ragusa non ha depositato difese.

Il ricorso, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., artt. 24 e 113 Cost., dell’art. 13CEDU, dell’art. 47Carta di Nizza, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 1, è fondato alla luce del recente orientamento cristallizzato nella pronunciai n. 19785 del 2018. Ed, invero, è principio consolidato di questa Corte che la funzione del difensore di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125 c.p.c., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte, con la quale questa assume su di sè gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere, è destinata a dispiegare i suoi effetti nell’ambito del processo. 2. Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso (Cass. n. 17473 del 2015; n. 24939 del 2017), il che non è stato fatto. 3. Va aggiunto che la giurisprudenza citata (Cass. SU n. 5398 del 1995) non è pertinente nella specie, essendo relativa al diverso caso di procura rilasciata con firma illeggibile da rappresentante di persona giuridica non indicato per nome, rendendo così impossibile (alle altre parti ed al giudice) l’accertamento della sua legittimazione e, quindi, dello jus postulandi del difensore. 4. Il decreto impugnato va, pertanto, cassato con rinvio della causa al Giudice di Pace di Ragusa che, in persona di diverso giudicante, si atterrà al richiamato principio di diritto e provvederà anche sulle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Giudice di Pace di Ragusa in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 3 ottobre 2019

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