Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24808 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LORVIN SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo

studio dell’avvocato RIITANO ADOLFO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato IUCCI GIUSEPPE, giusta procura speciale ad

litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GLOBO TRIBUTI SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore l’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA INDRO MONTANELLI 162/C – int. 3, presso lo studio

dell’avvocato GOLLUCCIO ANNALISA, rappresentata e difesa dagli

avvocati VELOCCI ANDREA, DIANA LINO giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 615/39/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 24.9.08,

depositata il 30/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:

“1. La CTR di Roma Sez. distaccata di Latina, con sentenza n. 615/39/08, depositata il 30.10.2008, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dalla Lorvin S.r.l.

avverso l’avviso di accertamento relativo al mancato pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni relativi a manifesti funebri, ritenendo applicabile non già il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5 relativo alla pubblicità, ma stesso Decreto, art. 18 e segg., secondo i quali i diritti sulle pubbliche affissioni sono dovuti indipendentemente dal fatto che l’affissione venga effettuata dal Comune, o da Società che gestisce il servizio o da privato in spazi pubblici. I giudici d’appello hanno, inoltre, fondato la legittimità dell’accertamento rilevando trattarsi di affissione abusiva di manifesti mortuari effettuata su impianti pubblici destinati allo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni.

2. Per la cassazione della sentenza, ricorre La S.r.l. Lorvin, sulla scorta di due motivi. La Società concessionaria Globo Tributi S.r.l, resiste con controricorso.

3. Il ricorso, col quale, si denuncia: 1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 18, 19 e 20, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia; 2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, appare inammissibile, dato che nessuno dei motivi dedotti risulta corredato, come non ha mancato di rilevare la controricorrente, dal quesito di diritto e del momento di sintesi in relazione ai prospettati vizi di motivazione, secondo il precetto di cui all’art. 366-bis c.p.c., in base al quale, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 4556 del 2009) la censura con cui si deduce di un vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

4. In conclusione si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese oltre a spese generali e ad accessori, come per legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 450,00, oltre a spese generali e ad accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA