Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24808 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. RAGIONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7756-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente-

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5071/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 26/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il contenzioso ha origine dalla impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 da B.G., accolto in primo grado con sentenza confermata in appello.

Col presente ricorso l’Agenzia delle entrate, sulla base di un motivo, chiede la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia 5071/5/19 dep. 26.8.2019, emessa in composizione monocratica, che ha accolto il ricorso di B.G., per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della CTR Sicilia n. 603/5/2017 dep. 22.2.2017, passata in giudicato. La indicata sentenza aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso della somma di Euro 11.230,14 oltre interessi, in conto della quale aveva ricevuto la minor somma di Euro 6.667,90.

La CTR, con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, ha nominato un commissario ad acta per l’emissione dei necessari provvedimenti attuativi per l’ottemperanza mediante il pagamento della somma residua di Euro 5.615,07 oltre interessi.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO:

1. Con l’unico motivo del ricorso si denuncia violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies conv. in L. n. 123 del 2017.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1.Anche senza considerare i limiti di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza con la quale, ai sensi del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7, sono stati adottati i provvedimenti per l’ottemperanza in luogo dell’Ufficio che li ha omessi, limiti circoscritti alla inosservanza delle norme sul procedimento, secondo il dettato del citato D.P.R. n. 546, art. 70, comma 10 (sia pur nell’ampio profilo di ogni error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell’ottemperanza e dunque anche per il mancato o difettoso potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata, cfr. Cass. n. 8830/2014,), il motivo è inammissibile per mancanza di specificità.

2.2.Con esso si chiede infatti di esaminare se, ed in quali limiti, il dl. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito con L. n. 123 del 2017, abbia ricadute applicative sulla sentenza d’ottemperanza.

2.3.Va premesso che la norma, contenente una previsione di regolamentazione del rimborso per le categorie di contribuenti in essa contemplate, va non solo integrata con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate, ma le stesse modalità attuative sono vincolate a condizioni il cui verificarsi è del tutto incerto. In particolare la norma ha fissato un fondo di spesa (trenta milioni annui per tre anni), oltre il quale, se le domande dovessero richiedere impegni di spesa superiori a quella soglia, il rimborso è decurtato al 50%, e, qualora esaurito il fondo, la integrale negazione per incapienza. Trattasi allora, a ben vedere, di attività in tutto riservata alla fase esecutiva, anche quale concreta modalità di attuazione della medesima sentenza di ottemperanza.

2.4.Rispetto ad essa non risultano neppure allegate dalla Amministrazione quali e quante domande di rimborso siano state presentate o integrate, sicché non è dato conoscere se i fondi messi a disposizione siano sufficienti a soddisfare per intero le richieste, oppure nella limitata misura del 50%, o addirittura, una volta del tutto esauriti, la richiesta di rimborso resti del tutto insoddisfatta.

2.5.In tal senso va condiviso quanto questa Corte ha già espresso in materia, affermando che in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non si riflette sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo (cfr. Cass., n. 7368/2019, n. 6213/2018; n. 8373/2015).

2.6.E’ peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito con L. n. 123 del 2017.

3. In conclusione il ricorso è inammissibile.

4. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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