Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24808 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 09/10/2018), n.24808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 29930/2017

R.G., sollevato dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 28/09/2017

nel procedimento vertente tra:

B.D. contro EQUITALIA SUD SPA, COMUNE DI NAPOLI, COMUNE DI

GIUGLIANO IN CAMPANIA, PREFETTURA DI ROMA, PREFETTURA DI BARI,

PREFETTURA DI NAPOLI, PREFETTURA DI SALERNO, PREFETTURA DI CASERTA,

ed iscritto al n. 28213/2015 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento

dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, dichiari la

competenza del Giudice di Pace di Napoli, ad eccezione del motivo 8)

del ricorso introduttivo di lite nella parte in cui è volto a

chiedere l’annullamento delle cartelle di pagamento per mancata

sottoscrizione del responsabile del procedimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte:

visti gli atti, osserva quanto segue.

1. Il Tribunale di Napoli ha chiesto regolamento di competenza con ordinanza del 28 settembre 2017 in relazione a una causa, promossa da B.D., di opposizione avverso preavviso di iscrizione ipotecaria di Equitalia Sud S.p.A., causa che era stata riassunta davanti ad esso a seguito di declaratoria di incompetenza per materia del giudice di pace di Napoli pronunciata con ordinanza 8 luglio 2015.

Osserva il Tribunale che, pur essendo stato notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria per sollecitare il pagamento di una pluralità di debiti sia tributari sia non tributari, “l’opposizione è stata espressamente limitata ai ruoli formati per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada”, in ordine alle quali l’opponente “ha dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato” per omessa notifica delle cartelle, per omessa notifica del verbale di accertamento, per difetto di motivazione, per insussistenza degli illeciti, per prescrizione del credito, per decadenza ex D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50. Il Tribunale, richiamando in particolare S.U. 15354/2015 – per cui la controversia avente ad oggetto il fermo amministrativo o l’ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 non è qualificabile nè opposizione agli atti esecutivi nè opposizione all’esecuzione, bensì azione di accertamento negativo della legittimità della misura adottata, confluendo quindi nella competenza del giudice competente per materia e per valore in ordine alla pretesa creditoria afferma che “la competenza esclusiva del giudice di pace va certamente riconosciuta nel caso di specie, essendo in contestazione la stessa pretesa creditoria” per le ragioni addotte dall’opponente e sopra indicate.

Il procuratore generale si è espresso per la fondatezza di quanto ritenuto dal Tribunale, sussistendo la competenza del giudice di pace, tranne per parte dell’ottavo motivo del ricorso proposto da B.D..

Con ordinanza interlocutoria del 5 aprile 2018 questa Sesta Sezione Civile ha rilevato che la questione sottoposta rientrava in quel che nelle more era stato sottoposto alle Sezioni Unite da altra ordinanza interlocutoria, cioè l’ordinanza n. 8558 del 31 marzo 2017, rinviando pertanto la causa a nuovo ruolo. All’adunanza 17 luglio 2018 la causa è stata nuovamente incamerata.

2. Sull’ordinanza n. 8558 del 31 marzo 2017 le Sezioni Unite si sono pronunciate con la sentenza n. 10263 del 27 aprile 2018, affermando che il giudice di pace, tra l’altro, ha competenza per materia in ordine all’azione di accertamento negativo che costituisce l’impugnazione del preavviso di fermo in rapporto a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.

In effetti, comunque, nel caso in esame il suddetto intervento nomofilattico si pone su una linea che da arresti di poco precedenti è stata ormai chiaramente individuata.

In particolare, Cass. sez. 3, 22 dicembre 2015 n. 25745 insegna, come sintetizzato in massima, che “l’iscrizione ipotecaria ex D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 del si pone come procedura alternativa all’esecuzione forzata, sicchè la contestazione del diritto dell’esattore ad iscrivere l’ipoteca assume le forme di un’azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.”.

In motivazione, questa sentenza fa riferimento sia a S.U. 19667/2014 sia a S.U. 15354/2015, rimarcando comunque l’equivalenza dell’iscrizione ipotecaria al fermo amministrativo, come atti di procedura alternativa all’esecuzione forzata impugnabili mediante un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria. Si noti che Cass. 25745/2015 estende lo “svincolo” dall’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi anche nel caso di denuncia di vizi formali. In particolare, osserva che “il cambio di prospettiva sotteso” a S.U. 19667/2014 “è stato confermato” da S.U. 15354/2015, “che – nell’assumere una effettiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell’ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l’impugnativa nonchè sul giudice competente a conoscerne – hanno ribadito la tesi della alternatività del fermo, come dell’iscrizione ipotecaria, rispetto all’espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant’è che si collocano l’uno e l’altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento), da un lato… e, dall’altro lato, segnatamente affermando, quanto al fermo, che esso è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi la corrispondente iniziativa giudiziaria come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria”. Su tali direttive attinte dai due interventi nomofilattici conclude allora questo arresto, “in considerazione della affermata riferibilità dell’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata”, nel senso che la impugnazione della suddetta iscrizione ipotecaria è “svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l’iniziativa giudiziaria come un’azione di accertamento negativo del diritto dell’esattore ad iscrivere l’ipoteca, con la conseguenza che essa, quand’anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale” ex art. 617 c.p.c.; e nel caso sottoposto allora all’esame, in cui si era chiesto di accertare la nullità/illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, in ragione delle cartelle esattoriali nulle per mancanza di notifica, questa pronuncia afferma che “l’oggetto della domanda risulta chiaramente individuato nell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, assumendosi la nullità e/o l’inesistenza delle notifiche delle cartelle quale presupposto della nullità e/o illegittimità dell’ipoteca”.

3. Seguendo allora tale impostazione, che colloca al di fuori dell’area esecutiva l’azione impugnativa dell’iscrizione ipotecaria, anche sotto il profilo dei vizi formali dell’atto presupposto, ovvero della cartella (includendo pure la nullità e/o l’inesistenza della sua notifica), e alla luce del recentissimo ultimo intervento del 2018 del giudice nomofilattico si deve ritenere integralmente fondato il regolamento di competenza, attribuendo la competenza per materia in toto al giudice di pace di Napoli. Come evidenzia, invero, lo stesso Tribunale, B.D. ha impugnato in effetti l’atto di preavviso di iscrizione ipotecaria, per farne valere l’illegittimità adducendo le varie ragioni sopra sintetizzate, inclusa quella dell’ “omessa notifica delle cartelle presupposte”. Deve dunque dichiararsi la competenza per materia del giudice di pace di Napoli in ordine a tutta la causa di cui si tratta.

P.Q.M.

Dichiara la competenza per materia del giudice di pace di Napoli.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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