Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24807 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 09/10/2018), n.24807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 11033/2017

R.G., sollevato dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 18/04/2017

nel procedimento vertente tra:

G.R. contro EQUITALIA SUD SPA, COMUNE DI ROMA, ed iscritto

al n. 13341/2016 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che conclude

chiedendo che la Corte di Cassazione voglia dichiarare che il

Giudice di Pace di Roma è giudice competente alla trattazione del

procedimento in epigrafe indicato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte:

visti gli atti, osserva quanto segue.

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 18 aprile 2017, ha chiesto regolamento di competenza in ordine a causa avviata dinanzi al giudice di pace di Napoli da G.R. contro Equitalia Sud S.p.A. quale agente di riscossione per la provincia di Napoli e contro l’ente impositore Comune di Roma per l’annullamento di cartella esattoriale alla cui base vi erano contravvenzioni al codice stradale, per pretesa mancata notifica di tali contravvenzioni. Il giudice di pace con sentenza del 26 febbraio 2016 aveva declinato la propria competenza a favore del suddetto Tribunale, davanti al quale il G. aveva appunto riassunto la causa. Osserva nella sua ordinanza il Tribunale che “nei casi (come quello in oggetto) in cui il provvedimento impugnato è emesso senza essere preceduto dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge con riguardo agli atti sanzionatori, lo strumento idoneo è l’opposizione ex L. n. 689 del 1981, art. 22, oggi ex D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7”; e “tale principio preclude di esperire l’opposizione all’esecuzione a chi assuma di avere appreso solo dalla notifica della cartella esattoriale di essere stato destinatario di verbali di contestazione di violazioni del codice della strada determinative delle sanzioni”, il quale soggetto deve invece “esperire l’opposizione cognitiva alla pretesa sanzionatoria”. E quindi la competenza per materia è propria del giudice di pace ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, commi 4 e 5, il foro territoriale dovendosi identificare in quello del luogo dove è stata commessa la violazione (L. n. 689 del 1981, art. 22 e art. 204 bis C.d.S.), ovvero Roma.

Il Procuratore Generale ha ritenuto fondato il regolamento, affermando che, come correttamente osservato dal Tribunale di Napoli, afferendo il merito della pretesa al mancato pagamento degli importi indicati da cartella esattoriale relativa a contravvenzioni per violazione del codice stradale, l’opposizione “va proposta avanti al giudice competente per l’opposizione cognitiva alla pretesa sanzionatoria, ossia avanti al giudice di pace” ex D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6.

Con ordinanza interlocutoria del 5 aprile 2018 questa Sesta Sezione Civile ha rilevato che la questione sottoposta rientrava in quel che nelle more era stato sottoposto alle Sezioni Unite da altra ordinanza interlocutoria, cioè l’ordinanza n. 8558 del 31 marzo 2017, rinviando pertanto la causa a nuovo ruolo. All’adunanza 17 luglio 2018 la causa è stata nuovamente incamerata.

2. Sull’ordinanza n. 8558 del 31 marzo 2017 le Sezioni Unite si sono pronunciate con la sentenza n. 10263 del 27 aprile 2018, che dissolve le incertezze in precedenza patite dalle sezioni semplici all’esito di un percorso normativo abbastanza complesso. Rimandando complessivamente, pertanto, all’ampia e accurata motivazione dell’intervento nomofilattico, si rammenta che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 205, cioè del Nuovo C.d.S., rubricato come “Opposizione innanzi all’autorità giudiziaria”, dopo avere determinato al comma 1 il termine per proporre opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, al terzo comma affida il regolamento del giudizio di opposizione alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22,22 bis e 23. Peraltro di questi ultimi è rimasto in vigore solo l’art. 22, gli altri venendo abrogati dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che, con il suo art. 34, comma 1, sostituì anche il contenuto dell’art. 22, in sostanza stabilendo che l’opposizione “è regolata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 6”.

3. Le Sezioni Unite, in sintesi, hanno tirato le fila di questa evoluzione normativa, osservando che in materia di opposizione a sanzioni amministrative il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 ha una “sostanziale identità strutturale con la L. n. 689 del 1981, il precedente art. 22 bis”. Non a caso la relazione illustrativa del decreto del 2011 ha precisato, a proposito dell’art. 6, che le controversie aventi ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione, “attualmente disciplinate dalla L. 24 novembre 81, n. 689, art. 22 e segg., sono state inserite tra i procedimenti regolati dal rito del lavoro…le speciali disposizioni dettate in materia di competenza attualmente contenute nell’art. 22 bis sono state adeguate alle vigenti norme” regolanti la giurisdizione tributaria e la giurisdizione amministrativa, con l’eliminazione delle ipotesi già implicitamente abrogate, e “tenendo conto del mutato quadro normativo costituzionale”; e ha chiarito che la disciplina dettata dall’art. 6 si applica proprio anche ai giudizi di opposizione all’ordinanza – ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 205 C.d.S.. Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 dispone infatti che le controversie previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 sono regolate dal rito del lavoro se non diversamente stabilito dalle disposizioni dello stesso articolo; l’opposizione si propone davanti al giudice del luogo ove è stata commessa la violazione e, salvo quanto previsto da specifiche norme, competente al riguardo è il giudice di pace.

Le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che tramite l’art. 6 in questione “il legislatore ha riprodotto la regolamentazione sulla competenza contenuta per le sanzioni amministrative nella L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22e 22 bis, ultima formulazione. Infatti è previsto, dopo la norma che sistematicamente prevede come generale la competenza del Giudice di Pace in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, al comma 4 che l’opposizione si propone davanti al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in alcune specifiche materie.

Al comma 5 è previsto che l’opposizione si propone altresì davanti al Tribunale:

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 Euro;

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 Euro;

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima”, fatta eccezione tra l’altro per le violazioni previste dal codice della strada.

Quindi, concludono le Sezioni Unite, “la modulazione della ripartizione della competenza cosiddetta verticale, nell’ambito della categoria di opposizioni a sanzioni amministrative appartenenti alla competenza generale del Giudice di Pace, prevede che il Tribunale sia competente per materia, per le controversie di cui al comma 4, lett. a) b) c) d) e f)”, mentre per le ipotesi di cui al comma 5, lett. a) e b), “la competenza è ripartita fra Giudice di Pace e Tribunale con riferimento ad un criterio di competenza per materia con limite di valore”, il valore come limite di ripartizione venendo “inteso con riferimento alla sanzione pecuniaria edittale superiore nel massimo a Euro 15.493,00 o sanzione pecuniaria edittale proporzionale senza previsione di limite massimo per cui è stata applicata una sanzione superiore” alla suddetta somma. E la lett. a) “determina la competenza in base al criterio normativo di previsione della sanzione nel massimo, indipendentemente dalla sanzione concretamente irrogata”, mentre la lett. b) “determina la competenza in base ad una tipologia di sanzioni, cioè una materia, che è quella di tutte le sanzioni punite in via edittale con una sanzione pecuniaria proporzionale, ma senza la previsione di un limite massimo, e successivamente dà rilievo al valore della sanzione in concreto irrogata”. Nel caso poi della lett. c) “ancora una volta l’oggetto del giudizio rileva non per la considerazione monetaria, ma in ragione dello speciale rapporto dedotto”: viene attribuita competenza per materia al Tribunale “in ragione della natura della sanzione amministrativa, diversa da quella pecuniaria, irrogata da sola o congiuntamente ad altre sanzioni pecuniarie”. Dunque “il criterio che determina la competenza si correla alla natura della sanzione e non alla misura della sanzione irrogata”; e il giudice di pace è competente per tali sanzioni, diverse da quelle pecuniarie, solo in riferimento a settori specificamente previsti dalla lett. c), includenti il codice della strada. A questo punto le Sezioni Unite rilevano che lo stesso D.Lgs. del 2011, art. 7 regolamenta proprio l’opposizione al verbale di accertamento di violazione dell’art. 204 bis C.d.S., attribuendo la competenza al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, competenza che viene lasciata al giudice di pace di tale luogo anche se l’opposizione si estende pure alle sanzioni accessorie (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, nn. 2 e 4). In ciò il giudice nomofilattico ravvisa “una competenza per materia ancorata all’oggetto del giudizio, opposizione al verbale di accertamento per violazione del codice della strada, senza alcun rilievo del valore”. E “il criterio della competenza per materia, in alcuni casi con il limite del valore, nella ripartizione della competenza fra Giudice di Pace e Tribunale, risulta sistematico, sia con la normativa che in precedenza ha regolato le opposizioni a sanzioni amministrative, anche quelle per violazione del codice della strada, sia in relazione alle due norme che oggi da sole regolano la materia” cioè D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7; d’altronde “non si comprenderebbe il motivo per cui il legislatore avrebbe dovuto ripartire con il criterio del valore la competenza fra Giudice di Pace e Tribunale ex D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 per il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e invece attribuire alla competenza per materia del Giudice di Pace ex successivo art. 7 tutte le opposizioni al verbale di accertamento di quelle stesse violazioni del codice della strada”.

Conclude pertanto il giudice nomofilattico nel modo seguente: “oggi in base al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 si può qualificare la competenza devoluta in base ad un criterio che è prioritariamente per materia e solo in un momento logicamente successivo ed in alcune ipotesi è connotato dall’elemento del valore. In base al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7può qualificarsi competenza per materia quella del Giudice di Pace per tutte le opposizioni al verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Deve quindi affermarsi che la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è competenza per materia ed in alcune ipotesi con limite di valore; che la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace ex D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia; gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati da Cass. S.U. 22/7/2015 n. 15354”. E quindi le Sezioni Unite, nel caso oggetto del loro vaglio, trattandosi di opposizione a preavviso di fermo fondato su cartelle di pagamento per violazione di codice della strada hanno riconosciuto la competenza per materia del giudice di pace, dovendosi seguire “la stessa regolamentazione dell’oggetto sostanziale della domanda, rientrante quest’ultima nella competenza per materia del Giudice di Pace”, e ritenendo pertanto fondato il regolamento che era stato proposto.

Alla luce di questa integrale chiarificazione operata da S.U. 27 aprile 2018 n. 10263, si deve quindi riconoscere fondato il regolamento de quo, risultando competente per materia il giudice di pace di Roma.

P.Q.M.

Dichiara competente per materia il giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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