Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24807 del 06/11/2020
Cassazione civile sez. I, 06/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 06/11/2020), n.24807
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16646/2019 proposto da:
H.M., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38,
presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione
Internazionale Roma, Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
e contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma
Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1927/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 22/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/09/2020 da Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI;
udito l’Avvocato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale.
Fatto
FATTI DI CAUSA
H.M., nato in (OMISSIS), ha impugnato innanzi al Tribunale di Roma il provvedimento di rigetto della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, di forme graduate di tutela.
L’ordinanza di rigetto è stata impugnata innanzi alla Corte di appello di Roma che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dallo H., ritenendo i motivi proposti privi del carattere della specificità, non avendo l’appellante sottoposto a critica le effettive e specifiche ragioni svolte dal tribunale a fondamento del provvedimento impugnato, avuto riguardo alla genericità della vicenda narrata, al suo carattere familiare, all’assenza di una situazione di concreto pericolo indiscriminato nel paese di provenienza ed alla mancanza di condizioni peculiari di vulnerabilità.
Il H.M.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato quattro motivi, al quale ha resistito il Ministero dell’Interno con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c.. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, l’atto di impugnazione proposto avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Roma presenterebbe i caratteri della specificità previsti dal ricordato art. 342 c.p.c..
Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal richiedente innanzi alla Commissione territoriale e delle allegazioni esposte.
Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ricorrendo, a dire del ricorrente, i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria al ricorrente, trovandosi lo stesso in caso di rientro nel proprio paese in condizioni di pericolo grave.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non era stato riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ricorrendone i presupposti in relazione alla condizione nella quale versata il predetto.
Assume carattere dirimente l’esame del primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c.. Il ricorrente, nel contestare la decisione della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi di appello, ha omesso di riprodurre nel ricorso il contenuto della decisione del tribunale e il contenuto dei motivi di appello, non consentendo a questa Corte di verificare la fondatezza della dedotta violazione dell’art. 342 c.p.c..
Infatti è noto che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte – cfr. Cass. n. 86/2012, conf. Cass. n. 12664/2012.
In difetto del requisito dell’autosufficienza del motivo, lo stesso va dichiarato inammissibile, con l’assorbimento degli altri motivi attinenti al merito della vicenda processuale.
Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del Ministero dell’Interno in Euro 2000,00 per compensi oltre Euro 100, per esborsi ed oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020