Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24807 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 03/10/2019), n.24807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29193-2017 proposto da:

C.N.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO FINOCCHIARO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 120/2017 del GIUDICE DI PACE di RAGUSA,

depositata il 29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudice di pace di Ragusa ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal cittadino Senegalese C.N.D. per opporsi al provvedimento espulsivo emesso a suo carico sulla base della seguente motivazione:

“considerato che le S.U. sent. n. 5398 del 95 hanno statuito che nel conferimento della procura ad litem (…) la certificazione da parte del difensore dell’autografia della sottoscrizione del conferente presuppone che ne sia stata accertata l’identità;

ritenuto, pertanto, che nel caso de quo trattasi di soggetto sedicente, privo di documentazione atta ad identificarlo con conseguente incertezza del soggetto che ha conferito il mandato”.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero deducendo la violazione dell’art. 83 c.p.c. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2 oltre che dell’art. 24 Cost., art. 13 CEDU e art. 47Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per aver applicato un orientamento relativo alla procura rilasciata da persona giuridica con firma illeggibile del suo legale rappresentante alla diversa ipotesi della persona fisica le cui generalità sono state riportate sia in seno all’atto del ricorso introduttivo, sia nel provvedimento di espulsione impugnato, sia infine nella procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo del giudizio davanti al giudice di pace. Non rileva il fatto che il soggetto conferente la procura sia “sedicente” e privo di documenti atti ad identificarlo atteso che ex art. 83 c.p.c., comma 3 non vi è alcun onere in capo al difensore che certifica la sottoscrizione della procura conferita, di verificare i documenti d’identità del conferente.

Il motivo è manifestamente fondato alla luce del seguente orientamento di questa Corte:

La certificazione dell’autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poichè la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sè gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell’ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile, ritenendolo carente di valida procura alle liti, il ricorso avverso un decreto di espulsione, per l’asserita impossibilità di identificare con certezza il soggetto che aveva rilasciato la procura, perchè privo di documenti idonei). (Cass.19785 del 2018).

In conclusione il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato cassato con rinvio al giudice di pace di Ragusa in diversa persona.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di Ragusa in diversa persona.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 3 ottobre 2019

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