Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24806 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 24806 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 8200-2010 proposto da:
EMAFARM S.R.L. 02140160488, in persona del Legale
Rappresentante pt. Sig.ra ELENA BRADEANU,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA 10,
presso lo studio dell’avvocato MOLINARO LUIGI,
rappresentata e difesa dall’avvocato BERGAMASCHI
2013

GIUSEPPE giusta delega in atti;
– ricorrente –

1796

contro

MEACCI

LUCIANO

MCCLCN48H10A468U,

elettivamente

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

1

Data pubblicazione: 05/11/2013

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato BROGI FRANCO giusta delega in atti;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 1512/2009 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 18/11/2009 R.G.N. 2509/2004;

udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
il rigetto.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Luciano Meacci convenne in giudizio l’Emafarm srl, chiedendo – oltre
al risarcimento del danno – la restituzione della somma (10 milioni di
lire) che le aveva versato a titolo di caparra, nell’ambito di un accordo
nel quale la società si impegnava, dietro corrispettivo, a rinunciare a suo
favore alla locazione di un immobile, del quale era conduttrice. Sostenne
che l’accordo per il compenso era condizionato alla stipula del contratto

concluso.
La società sostenne di aver adempiuto l’accordo con la rinuncia al
contratto di locazione a favore del Meacci, inviata al proprietario, e
propose domanda riconvenzionale per il pagamento della ulteriore
somma di 40 milioni di lire.
Il Tribunale di Firenze respinse la domanda attorea e accolse la
domanda riconvenzionale.
La Corte di appello di Firenze, accogliendo parzialmente l’impugnazione
del Meacci, accolse la domanda attorea quanto alla restituzione di
quanto versato alla società e rigettò la domanda riconvenzionale della
società (sentenza del 18 novembre 2009).
Avverso la suddetta sentenza, la società propone ricorso con cinque
motivi.
Resiste con controricorso il Meacci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.,
unitamente a vizi motivazionali.
Si censura la sentenza impugnata per aver rigettato l’eccezione di
inammissibilità dell’appello, proposta dalla società, argomentando nel
senso della rinvenuta specificità dei motivi di impugnazione; mentre, la
censura rispetto all’atto di appello sarebbe stata incentrata sulla carente
esposizione dei fatti, per essere stata solo sommaria, e sulla mancata
individuazione dei motivi logico-giuridici posti alla base della sentenza
impugnata.
1.1. Il motivo deve rigettarsi.
La ricorrente fonda la censura su una impossibile scissione tra
esposizione sommaria dei fatti, individuazione delle rationes decidendi

di locazione tra il Meacci e il proprietario; contratto che non era stato

della sentenza impugnata e motivi specifici di impugnazione; come se
fosse possibile formulare i motivi specifici di impugnazione, richiesti
dall’art. 342 cod. proc. civ., senza enuclearli sulla base dei fatti
processuali e senza collegarli strettamente alle argomentazioni della
sentenza impugnata. La funzione che assolvono i motivi di
impugnazione, di delimitare i confini del giudizio di appello rispetto al

decisum del primo giudice, impedisce che un giudizio sulla loro
dell’esistenza di una <

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