Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24806 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 03/10/2019), n.24806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 8648-2019 proposto da:

C.M.R., C.A., M.A., nella

qualità di eredi di C.F.P., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentate e difese

dall’avvocato RICCARDO OCCHINEGRO;

– ricorrenti –

contro

C.A., MA.MA., G.C. (ORA

C.C.D.), E.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 2486/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARRAIO

ALDO.

Fatto

RILEVATO

che è stato iscritto a ruolo il procedimento di correzione di errore materiale, rilevato d’ufficio, con riferimento all’ordinanza n. 2486/2019 (depositata il 28 gennaio 2019) nel proc. n. R.G. 20649/2018, sul presupposto che la parte Ma.Ma. era stata considerata intimata, nel mentre si era costituita con controricorso; considerato che, a seguito di tale adempimento, è stata formulata proposta ai sensi degli artt. 380-bis e 391-bis c.p.c. per procedere alla conseguente correzione del ravvisato errore materiale, la quale -tuttavia – non risulta essere stata comunicata al difensore dello stesso Ma.Ma., ragion per cui si impone di differire a nuovo ruolo la causa onde provvedere alla comunicazione della proposta al suddetto difensore unitamente al nuovo decreto presidenziale di fissazione di altra adunanza camerale.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo che la cancelleria provveda alla comunicazione della proposta formulata ai sensi degli artt. 380-bis e 391-bis c.p.c. al difensore di Ma.Ma. unitamente al nuovo decreto presidenziale di fissazione di altra adunanza camerale in virtù dello stesso art. 380-bis c.p.c..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 3 ottobre 2019

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