Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24805 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. I, 06/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 06/11/2020), n.24805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10088/2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico,

38, presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5777/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 da Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

udito l’Avvocato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.A., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Roma contro il provvedimento con il quale la Commissione territoriale di Roma aveva rigettato la sua istanza volta ad ottenere la protezione internazionale e, in subordine, la protezione sussidiaria o quella per motivi umanitari.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso con provvedimento impugnato dal richiedente innanzi alla Corte di appello di Roma che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha disatteso l’impugnazione, compensando le spese.

Secondo la Corte di appello: a) il Tribunale aveva valutato attentamente le circostanze fattuali riferite dal richiedente, evidenziando la mancata allegazione di atti persecutori specificamente diretti nei di lui confronti, essendosi il ricorrente limitato a sostenere in fase di appello che il Senegal versava in grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale senza fornire alcun serio elemento riguardo alla propria posizione personale, sicchè la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato non poteva essere accolta; b) nemmeno fondate potevano ritenersi le domande di protezione sussidiaria ed umanitaria, poichè il racconto fornito dal richiedente, secondo il quale lo stesso era scappato dal proprio paese dopo avere subito un’aggressione da parte di alcuni ribelli in seguito alla quale il di lui padre era stato ucciso, senza ripararsi nel paese ove dimorava, non era credibile, come già rilevato dal Tribunale; c) peraltro, la situazione aggiornata del Senegal risultante dal sito (OMISSIS) e dal rapporto di Amnesty International evidenziava un miglioramento delle condizioni interne di quel Paese, essendosi attenuato il conflitto fra l’esercito e le forze democratiche del (OMISSIS), al punto che era stato dichiarato il cessate il fuoco unilaterale da parte di un leader del (OMISSIS), dovendosi pertanto escludere che quel territorio fosse interessato da una violenza indiscriminata in una condizione di costante conflitto armato, ma semmai da scontri fra ribelli e forze di sicurezza senegalesi saltuariamente verificatisi al di fuori dei centri abitati; d) nemmeno poteva dirsi, alla luce delle verifiche sulla condizione del Senegal, esistente una condizione di vulnerabilità del richiedente.

Il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, al quale il Ministero dell’Interno non ha resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’errato o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La Corte di appello avrebbe completamente omesso di esaminare le condizioni generali del Senegal, essendosi limitata a formule di stile, citando fonti informative ma senza valutarne i contenuti.

Con il secondo motivo si deduce l’omesso o errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale di Roma.

La Corte di appello avrebbe dovuto approfondire e spiegare eventuali incongruenze, in ogni caso la versione fornita dal richiedente risultando idonea a giustificare l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria o umanitaria in relazione alla situazione generale del paese che il richiedente aveva abbandonato proprio per il timore derivante dal generale senso di insicurezza e dell’impossibilità di trovare protezione nel proprio paese, tenuto anche conto delle vicissitudini patite in Libia. Peraltro, sarebbe mancata da parte del giudice di appello la valutazione in ordine alla raggiunta integrazione sociale del richiedente in Italia.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, l’omesso esame delle fonti informative, la contraddittorietà delle fonti citate e la violazione dell’art. 10 Cost.. La Corte di appello, in particolare, si sarebbe limitata a citare, quanto alle fonti relative alla condizione interna del Senegal, un sito internet senza riportarne nemmeno il contenuto anche solo per estratto, travisando peraltro quanto risultante dal rapporto di Amnesty International circa la situazione critica per la sicurezza di quel Paese in relazione alla persistenza presenza di scontri fra opposti gruppi di potere o fazioni varie, perciò ricorrendo il presupposto di cui dell’art. 14 cit., lett. c). In definitiva, secondo il ricorrente per la ricorrenza della situazione codificata dell’art. 14, citata lett. c), non sarebbe necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente l’esistenza di una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali.

Con il quarto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè il difetto di motivazione ed il travisamento dei fatti. Le conclusioni alle quali era giunta la Corte di appello in merito alle condizioni del paese di origine del richiedente sarebbero fondate in valutazioni apparenti ed apodittiche.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19. La Corte di appello avrebbe omesso di rilevare l’esistenza di tutte le condizioni per il rilascio in favore del richiedente del permesso umanitario, essendo rimaste accertate le possibilità che il ricorrente, facendo ritorno nel suo paese d’origine, potrebbe essere ingiustamente processato, condannato ed incarcerato, con evidenti rischi di subire un trattamento inumano e degradante, in ogni caso esponendosi al rischio, in caso di ritorno nel paese di origine alle gravissime condizioni socio-politico-economiche del paese.

Il primo, il secondo ed il quarto motivo in relazione alla omogeneità delle censure ivi esposte, meritano un esame congiunto e sono infondati.

Ed invero, occorre preliminarmente evidenziare che la motivazione della sentenza impugnata non risulta affetta da nullità o mancante e rispetto alla censura di omesso esame delle dichiarazioni del ricorrente o delle fonti informative.

Ed invero, la Corte di appello non solo ha esaminato il racconto del richiedente reputandolo inattendibile, ma ha parimenti considerato l’assenza di una condizione di conflitto armato all’interno del Senegal, citando espressamente fonti informative riferibili ad organizzazioni internazionali impegnate nel campo della protezione dei profughi nonchè nelle attività istituzionali volte a fornire notizie utili sulle condizioni dei paesi extraeuropei ((OMISSIS)).

Se dunque la censura non intende contestare secondo lo stesso ricorrente il diniego di presupposti della protezione internazionale(cfr. pag. 6, 2 cpv.), la stessa riguarda l’accertamento di fatto concernente la condizione del paese e l’insussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, che non può però essere aggredita riguardando una valutazione incensurabile in sede di legittimità, nemmeno potendosi ipotizzare un omesso esame di fatti che, per converso, la corte di appello ha ponderato – cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014.

La parte finale del secondo motivo, peraltro, comprende plurime censure, alcune di violazione di legge che sono state confusamente inserite nel medesimo motivo concernente l’omesso esame di fatti ma che difettano del requisito della specificità ed analiticità e non possono dunque superare il vaglio di ammissibilità.

Va poi evidenziato che il terzo motivo contiene una serie di contestazioni che riguardano asserite violazioni di legge, omesso esame delle fonti informative e contraddittorietà fra le fonti informative richiamate.

Ora, a volere dare un senso alla censura, essa contesta l’assenza di una motivazione fondata su adeguati elementi probatori, deducendo l’insufficienza del richiamo ai siti internet per farne derivare l’insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria.

La censura, ove qualificata come vizio di motivazione apparente, non coglie nel segno poichè il giudice di appello ha dato conto dell’assenza di elementi dai quali inferire il pericolo di una condizione del paese di origine idonea a giustificare il riconoscimento delle protezioni richieste. Il richiamo di fonti informative alternative o addirittura coincidenti con quelle richiamate dal giudice di appello, ma contenenti elementi a dire del ricorrente contrari a quanto affermato dal giudice di merito, tralascia di considerare che la non credibilità del racconto affermata dal giudice di primo e di secondo grado è stata affiancata dall’esclusione del pericolo di conflitto armato sulla base del richiamo di fonti informative che non possono essere rimesse in discussione in questa sede, avendo il giudice di appello dato conto dell’attenuazione del conflitto fra forze democratiche del (OMISSIS) e l’esercito, con una valutazione e ponderazione non apparente e comunque incensurabile in questa sede.

La censura, d’altra parte, muovendo dal presupposto che ricorrerebbero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale si conclude con l’affermazione dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti in base al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ponendosi per l’un verso in radicale antitesi con quanto affermato dal ricorrente nel secondo motivo a proposito dell’insussistenza in parte qua dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale – cfr. pag. 6, 2 cpv. ricorso per cassazione – ed in definitiva confezionando una contestazione (alle pag. 15 e ss. Del medesimo ricorso) che è dunque in insanabile contrasto con quanto dedotto dallo stesso ricorrente a pag. 6 del medesimo ricorso. Il tutto all’interno di una esposizione del motivo contenente evidenti deficit di chiarezza ed analiticità che rendono la censura inammissibile.

Quanto al quinto motivo contenente la censura sul permesso umanitario, in realtà la Corte di appello ha rigettato la motivazione sia perchè fondata in presupposti coincidenti con quelle di protezione internazionale e sussidiaria, sia per la mancata prova delle condizioni di particolare vulnerabilità personale. Il che ne esclude la fondatezza.

Se è vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte, il permesso umanitario costituisce una misura residuale, per garantire le situazioni, da individuare caso per caso, nelle quali, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non possa tuttavia disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. n. 4455 del 2018; n. 23604 del 2017; n. 15466 del 2014, n. 26566 del 2013) tale vulnerabilità deve essere, poi, riconnessa non alla generale condizione del Paese di provenienza ma al rischio del medesimo richiedente di subire nel Paese d’origine una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018). La censura, in definitiva, risolvendosi nella mera ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso umanitario, a fronte di una motivazione del giudice di merito che ha specificamente escluso la ricorrenza di tali presupposti, non ha individuato l’error iuris nel quale sarebbe incorso il giudice di merito ed è dunque infondato.

Il ricorso va dunque rigettato.

Occorre dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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