Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24805 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19226-2011 proposto da:

P.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA C. NERAZZINI 5, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

PAZIENZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DILETTA BOCCHINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5014/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/09/2010 R.G.N. 5315/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA;

udito l’Avvocato SCANDALIATO MONICA per delega Avvocato BOCCHINI

DILETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Benevento, in parziale accoglimento del ricorso proposto da P.R., volto all’accertamento del diritto all’inquadramento, anche in soprannumero, nella posizione economica C3 nella sede di (OMISSIS) o, in subordine, in sedi diverse, o, in subordine al risarcimento del danno, anche da perdita di chances, ha accolto parzialmente solo quest’ultima domanda ed ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al risarcimento del danno, liquidandolo nella misura pari al 30% della retribuzione riconosciuta al profilo C3, per diciotto mensilità.

2. La Corte di Appello di Napoli, adita in via principale dalla P. ed in via incidentale dal Ministero, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto tutte le domande proposte con il ricorso di primo grado.

3. La Corte territoriale ha affermato l’illegittimità della condotta del Ministero compendiatasi nella attribuzione di un punteggio preferenziale ai dipendenti con posizione economica C2, in difformità rispetto ai criteri selettivi e di attribuzione dei punteggi previsti nel bando di concorso per la riqualificazione.

4. Ha, nondimeno, ritenuto infondata la domanda risarcitoria formulata dalla P. sul rilievo che il mancato riconoscimento della posizione C3 conseguiva al minore punteggio conseguito dalla medesima, sia nella graduatoria di merito sia in quella stilata in base all’attribuzione del punteggio preferenziale attribuito alle dipendenti aventi posizione C2.

5. Ha, inoltre, rilevato che nella tabella allegata all’accordo sindacale del 14 settembre 2005, che aveva previsto l’assorbimento degli idonei delle graduatorie relative alla posizione economica C3, non era prevista la sede di Benevento e che la nota della Direzione dei Servizi Vari di Benevento era irrilevante,non avendo detto Ufficio alcuna competenza in materia dì individuazione delle dotazioni organiche dei dipartimenti centrali e periferici. Ha, in conseguenza, ritenuto l’insussistenza del diritto della P. allo scorrimento della graduatoria relativa alla posizione C3 presso l’Ufficio di Benevento.

6. Il ricorso di P.R. domanda la cassazione della sentenza per due motivi, illustrati da successiva memoria. Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

7. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. Preliminarmente deve ritenersi che il controricorso del Ministero è ammissibile, perchè, pur rinvenendosi nella parte espositiva riferimenti a persone ed a sentenza diverse quelle proprie del giudizio in esame, esso è certamente riferibile a quest’ultimo, posto che l’intestazione del ricorso indica P.R. come ricorrente e anche gli estremi della sentenza coincidono con quelli della sentenza impugnata da quest’ultima. La parte argomentativa è, poi, del tutto coerente con i motivi di ricorso, rispetto ai quali è esposta in maniera chiara la posizione assunta dallo stesso Ministero.

Sintesi dei motivi di ricorso.

9. Con il primo, articolato, motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, dei contratti e degli accordi sindacali e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo.

10. La ricorrente deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che lo scorrimento della graduatoria relativamente alle sedi periferiche, prevista dall’Accordo Sindacale del 14.9.2005, non fosse automatico, ma condizionato all’accertamento della effettiva disponibilità di posti, sostenendo che l’errore relativo alla situazione della sede di (OMISSIS) era stato rettificato.

11. Sostiene, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere il suo diritto all’inquadramento nella posizione C3, pur avendo affermato l’illegittima modificazione dei criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi previsti nel bando di concorso.

12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte territoriale considerato, con riguardo alla domanda risarcitoria, che il concreto pregiudizio subito derivava dalla illegittima modifica dei criteri previsti nel bando della procedura di riqualificazione e per non avere considerato che le dipendenti B. e M. non avrebbero dovuto essere ammesse al corso di riqualificazione e che, ove essa ricorrente avesse conosciuto della esistenza di dette concorrenti, avrebbe scelto sedi diverse da quella di (OMISSIS).

13. Il primo motivo è infondato.

14. Con riguardo alla domanda correlata allo scorrimento della graduatoria degli idonei ed al loro assorbimento presso la sede di (OMISSIS), la censura non coglie nel segno la sentenza impugnata, nella quale risulta spiegato in maniera lineare ed esaustiva che il diritto della P. all’ assorbimento degli idonei delle graduatorie per la posizione C3, previsto dall’accordo sindacale del 14.9.2005, era escluso dalla circostanza che l’Ufficio di Benevento “non era stato indicato nella tabella allegata all’accordo. La Corte territoriale ha anche rilevato che il responsabile della Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Benevento, che aveva attestato la disponibilità di un posto di posizione C3, non aveva competenza ad individuare le carenze sulle dotazioni organiche (pag. 7 primo cpv). Ebbene queste affermazioni non risultano oggetto di alcuna censura.

15. Quanto alla domanda di riconoscimento del diritto all’inquadramento nella posizione C3, le censure formulate nelle pgg. 8 e 9 p. 2 del ricorso sono inammissibili perchè la P. nel giudizio di appello, nei termini ricostruibili dalla sentenza impugnata (pg. 2, 3 capoverso) e dal ricorso per cassazione (pg. 3 penultimo capoverso), rivendicò il diritto allo scorrimento della graduatoria concorsuale sulla base dell’accordo sindacale del (OMISSIS), senza mettere in discussione l’esito, a lei sfavorevole, della procedura concorsuale.

16. Analogamente, le censure formulate nei confronti della statuizione che ha escluso la fondatezza delle domande risarcitorie della P., non si confrontano in maniera puntuale con le argomentazioni che sorreggono il “decisum” ed, in particolare, con l’affermazione secondo cui la modifica, illegittima, delle regole del bando, non aveva arrecato alcun pregiudizio alla P., atteso che il mancato riconoscimento della posizione C3 era conseguito non al punteggio preferenziale attribuito ai dipendenti inquadrati in posizione C2 ma al minore punteggio conseguito dalla medesima all’esito della procedura di riqualificazione rispetto a quello attribuito ad altri dipendenti.

17. Neppure è stata oggetto di censura l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la riapertura dei termini per l’opzione verso altre sedi avrebbe riguardato la totalità dei partecipanti al concorso, di talchè nessuno avrebbe potuto prevedere quanti tra gli appartenenti alla posizione C2 avrebbero scelto, per effetto delle modifiche apportate al bando, la sede di (OMISSIS) ovvero le altre indicate dalla P. (Roma, Venezia, Arezzo), con vanificazione delle aspettative di quest’ultima.

18. Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso va rigettato.

19. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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