Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24805 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 03/10/2019), n.24805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13582-2018 proposto da:

M.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTI

DI CRETA 85, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PORFILIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE DE SIMONE;

– ricorrente –

contro

M.M., MO.MA., P.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO DI LORENZO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 372/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La sig.ra M.M.T. – proprietaria di un fondo confinante con quello dei sig.ri M.M., Mo.Ma. e P.A. – ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di L’Aquila, riformando la sentenza di primo grado del tribunale di Vasto, ha rigettato la domanda da lei proposta nei confronti dei vicini per sentir accertare la linea di confine tra i due fondi in quella coincidente con l’esistente recinzione metallica e, per contro, ha identificato il confine tra i fondi in quello risultante dalla “linea catastale”.

La corte abruzzese ha giudicato gli elementi forniti dall’attrice inidonei a fornire prova certa del confine e si è pertanto basata sullo strumento sussidiario costituito dalle mappe catastali.

Il ricorso della sig.ra M. si articola in due motivi.

Gli intimati M.M., Mo.Ma. e P.A. hanno presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 21.2.2019 sulla base di una proposta di accoglimento del ricorso formulata dal designato consigliere relatore; per tale adunanza entrambe le parti hanno depositato una memoria. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112 e 345 c.p.c., dolendosi del vizio di ultra petizione in cui la corte territoriale sarebbe incorsa emettendo una pronuncia – quella di accertando del confine in coincidenza con la linea risultante dalle mappe catastali richiesta solo in grado di appello dai conventi (i quali in primo grado si erano limitati a chiedere il rigetto dell’azione di regolamento di confini proposta dall’attrice per mancanza dell’incertezza del confine).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 950 c.c. e dell’art. 2697c.c. nonchè dell’art. 115 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa giudicando insufficiente la prova degli elementi confinari offerta dall’attrice (dati rilevati dalle fotografie, dalla recinzione in loco, dagli informatori e dalle risultanze della CTU) e omettendo di acquisire il fascicolo di ufficio primo grado che conteneva la relazione di CTU disposta dal primo giudice.

Il Collegio ritiene che la decisione sul ricorso involga la soluzione di questioni che, in difetto di evidenza decisoria, risulta opportuno trattare in pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza davanti alla Seconda Sezione Civile.

Così deciso in Roma, il 21 Febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 3 ottobre 2019

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