Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24804 del 19/10/2017

Cassazione civile, sez. I, 19/10/2017, (ud. 28/03/2017, dep.19/10/2017),  n. 24804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28631/2015 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Cola Di Rienzo

n. 212, presso l’avvocato Brasca Leonardo, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A.M., in proprio e nella qualità di madre di

A.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Fedele Lampertico

n. 12, presso l’avvocato D’agostino Nicoletta, rappresentata e

difesa dall’avvocato Perfetti Franco, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2017 dal Cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e pure per il rigetto del ricorso incidentale;

udito, per il ricorrente, l’avvocato Leonardo Brasca che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’avvocato

Carlo Mattugini, con delega avv. Perfetti, che ha chiesto il rigetto

del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.E. ricorre per cassazione nei confronti di B.A.M. (in proprio e nella qualità di madre convivente di A.F.), articolando cinque motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, 27 aprile 2015.

Con tale decisione, la Corte territoriale ha parzialmente riformato la pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale di Massa in data 31 marzo 2014, che tra l’altro aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi B. e A.. In particolare, a seguito delle contestazioni formulate da B.A.M., la Corte ha)(elevato la misura dell’assegno di mantenimento destinato al figlio A.F., portandolo da Euro 1.000,00 a 1.500,00 mensili, e ha inoltre posto a integrale carico di A.E. le spese straordinarie occorrenti per il mantenimento del detto F..

Nei confronti del ricorso, che è stato presentato da A.E., resiste B.A.M., che, in una con il controricorso, ha pure presentato ricorso incidentale, svolgendo un articolato motivo avverso la sentenza della Corte genovese.

A.E. ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi di ricorso, che sono stati proposti, denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo lamenta, in specie, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il secondo motivo a sua volta reclama “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., dell’art. 155 c.c., comma 4”.

Il terzo motivo lamenta, poi, “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., dell’art. 132c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.”.

Il quarto motivo denunzia “nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente”.

Il quinto motivo rileva, infine, “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., dell’art. 337 septies introdotto a seguito dell’abrogazione dell’art. 155 quinquies c.c. e della L. n. 104 del 1992, art. 3 comma 3”.

2.- Il primo motivo di ricorso si sostanzia nell’affermazione che il giudizio della Corte territoriale, che ha elevato l’assegno di mantenimento da Euro 1.000,00 a 1.500,00 mensili, “è frutto di una mancata analisi di quelle che sono le effettive potenzialità economiche da riconnettere all’odierno ricorrente”; nonchè nella rilevazione che, dal tempo della valutazione operata dal giudice di primo grado, non è “mutato alcunchè” nelle condizioni reddituali e patrimoniali del ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

In effetti, il motivo – pur intestato nel vizio rubricato dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – non indica quale sia lo specifico fatto storico che la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in considerazione. Questa, in realtà, ha semplicemente assunto una valutazione diversa, e più onerosa per il ricorrente, da quella svolta dal giudice di primo grado rispetto al coacervo degli elementi di fatti rilevanti per la definizione in concreto della misura dell’assegno di mantenimento.

3.- Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso – che ruotano tutti attorno al punto rappresentato dall’aumento della misura dell’assegno di mantenimento stabilito dalla Corte territoriale possono essere trattati in modo congiunto.

In effetti, il secondo motivo in particolare invoca la violazione della norma dell’art. 155 c.c., assumendo che la Corte non ha “in maniera puntuale elencato le motivazioni sottese all’elevazione del contributo di mantenimento”; il terzo motivo lamenta la violazione delle norme dell’art. 132 c.p.c. e pure dell’art. 118 disp. att. c.c., affermando che i “motivi posti a sostegno della decisione della Corte… si palesano del tutto inesistenti”; il quarto motivo dichiara, a sua volta, che il “testo della sentenza contiene in sè un’apparente motivazione”, rilevando che lo stesso si limita a “evidenziare un dato quantitativo in ordine al reddito dell’ A.”, “senza operare alcuna dissertazione su tutte quelle voci di spesa che lo stesso affronta e tali da erodere notevolmente le effettive capacità economiche” del medesimo.

I motivi, appena sopra indicati, sono per un verso inammissibili e per altro infondati.

La sentenza della Corte genovese ha svolto un’ampia e articolata motivazione in proposito: in via segnata mettendo a confronto le ben differenti capacità economiche – sia di ordine reddituale, sia di ordine patrimoniale – proprie dei due coniugi; altresì rilevando l’incidenza economica che la “grave patologia a carattere invalidante” di B.A.M. riverbera sulle “modeste risorse di cui dispone”; specialmente sottolineando, ancora, le “esigenze” del figlio F., “maggiorenne non autosufficiente, portatore di handicap grave, ulteriormente aggravatosi nelle more del giudizio”. Sì che la soluzione concretamente adottata dalla Corte manifesta, senza alcun dubbio, una piena ragionevolezza.

4.- Il quinto motivo di ricorso lamenta che le spese straordinarie occorrenti per il figlio F. siano state poste a carico integrale del ricorrente. Ad avviso di queste, se “incontestabilmente… F. è affetto da invalidità” e da “inabilità”, “da nessuna delle documentazioni prodotte emerge il riconoscimento di handicap in capo allo stesso, tantomeno grave”.

li motivo si manifesta infondato.

La distinzione tra “inabilità” e “handicap” – su cui si impernia per intero il motivo e che peraltro rimane nei termini della mera allegazione – non risulta incidere sull’individuazione del soggetto tenuto a sopportare il carico delle spese straordinarie che risulteranno occorrenti al riguardo. Ed è senz’altro corretta la motivazione svolta dalla Corte territoriale, che in proposito si riporta alle “stesse ragioni” di indole economica che stanno alla base della sua decisione in punto di misura dell’assegno di mantenimento (come sintetizzate sopra, nel n. 3).

5.- Il ricorso incidentale presentato da B.A.M. censura “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 156 c.c. e agli artt. 100 e 342 c.p.c. Erronea valutazione di inesistenza dell’interesse ad agire. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 156 c.c. e agli artt. 112 e 342 c.p.c.. Omessa pronuncia su un motivo di appello”.

Il motivo lamenta, in particolare, che la Corte di Appello abbia ritenuto carente di interesse a impugnare l’appello, per l’appunto proposto dalla signora B. contro la determinazione della misura dell’assegno di mantenimento stabilita dal giudice di primo grado, perchè la richiesta a sua tempo formulata a quest’ultimo giudice era di determinare il contributo “secondo giustizia”. Ad avviso del ricorrente incidentale, dunque, l’impugnazione proposta era “accompagnata dall’interesse dell’appellante a vedersi riconoscere un assegno di mantenimento rispondente in termini più “giusti””.

Il motivo è inammissibile.

Come correttamente ha rilevato la Corte territoriale, la decisione assunta in proposito dal giudice di primo grado non ha comportato alcuna soccombenza nei confronti della domanda che in concreto aveva formulato B.A.M..

6. In conclusione, va rigettato il ricorso principale e va dichiarato inammissibile quello incidentale.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del grado.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale presentato da A.E. e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da B.A.M.. Con compensazione integrale delle spese del grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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