Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24804 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 24804 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 15046-2007 proposto da:
GIORDANO

FERDINANDO

PAOLO

GRDFDN27H20G019V,

considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dagli avvocati TABBIA CARLO, BERNARDI ELENA
con studio in TORINO, VIA SUSA 30,giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

PANZA MARIA BIANCA PNZMBN47B52B300V, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA C. CORVISIERI 46, presso lo

Data pubblicazione: 05/11/2013

studio dell’avvocato CAVALIERE DOMENICO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORICA
CELESTINO giusta delega in atti;
– contrari corrente –

avverso la sentenza n. 536/2006 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato NICOLETTA MERCATI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

2

di TORINO, depositata il 28/03/2006, R.G.N. 2975/04;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Maria Bianca Panza convenne in giudizio Ferdinando Paolo Giordano,
chiedendo la condanna dello stesso alla restituzione della somma (pari a
100 milioni di lire), prestatagli con assegni nel novembre del 1998. Il
convenuto sostenne che la somma gli era stata versata quale acconto
per compenso professionale, essendo stato incaricato dalla Panza della
valutazione estimativa di quadri antichi (per un valore di oltre 10

divisione tra i coeredi, con i quali era in dissidio. Propose domanda
riconvenzionale per il pagamento della somma di ulteriori 900 milioni di
lire, corrispondente a quanto residuato, detratto l’acconto di 100 milioni,
rispetto al compenso pattuito pari al 10% del valore dei beni stimati.
Il Tribunale di Novara: ritenne provato che il versamento dei 100
milioni di lire era stato effettuato dalla Panza al Giordano a titolo di
mutuo e condannò il Giordano alla restituzione; ritenne non provato il
conferimento dell’incarico della valutazione estimativa dei quadri e non
provata l’esecuzione della stima e rigettò la domanda riconvenzionale.
2. La Corte di appello di Torino, adita dal soccombente, confermò la
decisione di primo grado rispetto al capo portante condanna del
Giordano alla restituzione della somma mutuata. Riformò la sentenza
impugnata rispetto alla domanda riconvenzionale, concernente

il

pagamento di prestazioni professionali, e dichiarò tenuta la Panza al
pagamento di euro 15.000,00, oltre accessori (sentenza del 28 marzo
2006).
3. Avverso la suddetta sentenza Giordano ricorre per cassazione con
cinque motivi.
Panza resiste con controricorso e deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel confermare la statuizione del primo giudice in ordine alla
domanda principale, la Corte di merito ha ritenuto assolto l’onere
probatorio, incombente sul preteso mutuante, in riferimento ai titolo
della attribuzione patrimoniale. Ha ritenuto provato il titolo della dazione
sulla base di una testimonianza (Rossetti). Ha messo in evidenza che il
teste, oltre a riferire di essere a conoscenza del prestito per averlo
appreso dalla Panza (de relato), era presente quando il Giordano aveva

3

miliardi di lire) compresi nell’asse ereditario del marito, ai fini della

riconosciuto oralmente alla Panza il proprio debito, giustificando il
ritardo nella restituzione del denaro. Ha, inoltre, motivato sulla
attendibilità dello stesso teste, rilevando che l’essere questi socio in
affari con la Panza e amministratore di società di famiglia, piuttosto che
valere ai fini della inattendibilità, giustificava il suo essere a conoscenza
e il suo essere spettatore di affari riservati.
2. Tale statuizione è censurata con il primo motivo di ricorso.

dell’art. 2697 cod. civ., unitamente a vizi motivazionali.
Come emerge dal quesito di diritto, che conclude la censura di violazione
di legge, e trova conferma nella parte esplicativa del motivo, il ricorrente
si duole, sostanzialmente, che l’assolvimento dell’onere probatorio in
ordine al titolo di mutuo della dazione della somma sia stato ritenuto
assolto sulla base di una sola testimonianza; in particolare, si duole del
contenuto dell’unica testimonianza da parte di chi riferisce
(testimonianza diretta) di essere stato presente ad un riconoscimento
verbale del debito da parte del Giordano.
Come emerge dal momento di sintesi, che conclude il vizio
motivazionale, e trova conferma nella parte esplicativa, sotto il profilo
motivazionale il ricorrente, oltre a censurare la ritenuta attendibilità
dell’unico teste, mettendo in risalto i rapporti anche economici dello
stesso con l’attrice, argomenta nel senso della mancata precisione e
completezza della deposizione testimoniale in argomento.
2.1. Le censure, per certi versi inammissibili, non hanno pregio e vanno
rigettate.
2.2. In diritto, è pacifico nella giurisprudenza e non è messo in
discussione dalla sentenza impugnata, che <

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