Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24803 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20637-2003 proposto da;

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta è

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CAPAV – CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI DEL PETROLIO DELL’ALTA VAL D’AGRI

(OMISSIS) in persona del suo presidente del consiglio direttivo e

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato TRULIO ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CUSANO CARMINE, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/1/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di POTENZA del 9.6.08, depositata il 05/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITOTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

-rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Con sentenza n. 91/01/08, la CTR della Basilicata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Potenza avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal C.A.P.A.V. – Consorzio Autotrasportatori del Petrolio Alta Val D’Agri a r.l. nei confronti dell’avviso di accertamento, con il quale era stato accertato a carico della contribuente un maggior reddito di impresa per l’anno 1999. Il giudice di appello imputava, invero, all’Ufficio l’omesso esame e la mancata contestazione della documentazione contabile, compresa la dichiarazione dei redditi per l’anno 1999, prodotta dalla contribuente nel primo grado di giudizio, e riteneva, pertanto, che la fattispecie non potesse essere ricompresa nel disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.

Avverso la sentenza n. 91/01/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi, ai quali la C.A.P.A.V. – Consorzio Autotrasportatori del Petrolio Alta Val D’Agri a r.l. ha replicato con controricorso.

Il ricorso appare inammissibile.

L’amministrazione ricorrente, con il primo motivo di ricorso deduce, invero, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39. E tuttavia, pur avendo l’amministrazione formulato il relativo quesito di diritto, questo si palesa del tutto inidoneo, in relazione allo scopo perseguito dalla norma di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Ed invero, va rilevato che il principio di diritto che la parte è tenuta a formulare a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità , esposta in modo tale che dalla risposta (affermativa o negativa) che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame (Cass. 4044/09, S.U. 3519/08, S.U. 20360/07). Ne discende che la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi (Cass. 1906/08, 5471/08), essendo la formulazione di distinti e plurimi quesiti di diritto ammessa solo quando il motivo di ricorso, ancorchè unico, sia articolato con riferimento a diverse e concorrenti violazioni di legge (Cass. 13868/10).

Nel caso di specie, l’amministrazione ha articolato ben tre quesiti, laddove la violazione di legge ascritta all’impugnata sentenza, nell’unico motivo di ricorso, è unica. Per di più, i quesiti – benchè sia dedotta la violazione e falsa applicazione di legge – appaiono articolati piuttosto con riferimenti a vizi del percorso argomentativo del giudice di merito, denunciabili in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Per quanto concerne, poi, il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2; e tuttavia, anche con riferimento a tale censura, deve rilevarsi l’inidoneità del proposto quesito. Ed invero, il quesito di diritto, ex art. 366- bis c.p.c. risulta ritualmente formulato quando, pur non essendo esposto in forma interrogativa, consenta di far comprendere dalla sua sola lettura quale sia l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. 774/11).

Per converso, nel caso concreto, il quesito proposto dall’amministrazione, oltre che poco chiaro, si risolve, in definitiva, nel sottoporre alla Corte una richiesta di rivedere la valutazione di merito effettuata dalla CTR, inammissibile nella presente sede di legittimità, senza che dal quesito medesimo sia dato inferire, con la dovuta chiarezza, l’errore di diritto ascritto al giudice di appello.

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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