Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24803 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. I, 03/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 03/10/2019), n.24803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina

Margherita 1, presso lo studio dell’avv. Maurizio De Stefano, che la

rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all’avv.

Nino Giordano Ruffini, giusta procura a margine del ricorso, e

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al

fax n. 06/3241746 e alla p.e.c.

mauriziodestefano.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso nel

presente giudizio dall’avv. Sergio Cosmai (telefax n. 051/19901203,

p.e.c. sergio.cosmai.ordineavvocatibopec.it) per procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, via

Monte delle Gioie 13, presso l’avv. Carolina Valenise

(carolinavalenise.ordienavvocatiroma.org), che lo rappresenta e

difende nel presente giudizio, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2045/16 della Corte di appello di Bologna,

emessa il 21.10.2016 e depositata il 14.11.2016, n. R.G. 2163/16;

sentita la relazione in Camera di consiglio del Cons. Dott. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il tribunale di Parma, con sentenza n. 79/2016, ha dichiarato il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. società operante nel settore della progettazione, produzione, compravendita anche di attrezzature, impianti e macchinari di controllo e diagnosi per la verifica e riparazione di motori in genere con particolare riferimento ai motori dei mezzi di trasporto. Il Tribunale ritenuta la propria competenza L. Fall., ex art. 9, ha rilevato, quanto alla sussistenza dei presupposti L. Fall., ex artt. 5 e 6, che tra la società (OMISSIS) in bonis e la (OMISSIS) erano intervenute, in un intervallo di tempo di un anno, ed a ridosso della declaratoria di fallimento della prima, numerosissime operazioni commerciali di fornitura di beni da parte della (OMISSIS) alla (OMISSIS) e, richiamato il disposto dell’art. 2710 c.c., sul valore probatorio delle scritture contabili nei rapporti tra imprenditori, ha ritenuto che la sussistenza di una ragione di credito di Euro 5.030.119,99 da parte di (OMISSIS) è comprovata dalle risultanze delle scritture contabili della società fallita. Seppure la (OMISSIS) aveva negato il credito sia nell’an che nel quantum e opposto comunque un credito, inferiore e contestato, in compensazione, il Tribunale di Parma ha evidenziato l’inattendibilità della situazione patrimoniale ed economica della (OMISSIS) e riscontrato che alla data del 31.12.2015 non sussistevano all’attivo patrimoniale della (OMISSIS) beni e crediti sufficienti per coprire la ragione di credito della procedura istante.

2. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 2045/2016, ha respinto il reclamo con il quale la società (OMISSIS) ha contestato la inesistenza di un credito liquido, certo ed esigibile legittimante l’istanza di fallimento L. Fall., ex art. 6 e ha contestato la sussistenza dello stato di insolvenza.

3. Contro la decisione della Corte di appello propone ricorso per cassazione la società fallita deducendo la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 33, per essere la decisione impugnata basata sull’attribuzione alla relazione del curatore fallimentare di un soggetto terzo quale la (OMISSIS) s.p.a. del valore di piena prova.

4. Si difendono con controricorso il fallimento della società (OMISSIS) e la curatela del fallimento (OMISSIS).

Diritto

RITENUTO

che:

5. Il ricorso è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi che non è stata affatto quella di attribuire la valenza e l’efficacia di prova legale alla relazione del curatore del fallimento (OMISSIS). La sentenza della Corte di appello, e prima ancora quella del Tribunale, si è basata su un riscontro della situazione di incapienza della società (OMISSIS), rispetto alla quale la ricorrente non svolge alcun rilievo e non propone alcun motivo di ricorso, e su una attenta verifica della sussistenza del credito vantato dall’istante che i giudici del merito hanno compiuto partendo dalla relazione del curatore fallimentare della società istante e dal rilievo delle risultanze contabili per investire poi la complessa rete dei rapporti intercorsi fra le due società (OMISSIS) e (OMISSIS).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese del giudizio di cassazione e la presa d’atto in dispositivo della applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro (Ndr: testo originale non comprensibile) di cui Euro 200,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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