Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24802 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25304-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 99/23/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di BOLOGNA – Sezione Staccata di PARMA del 14.5.09,

depositata il 23/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:

“1. Con sentenza n. 99/23/09, depositata il 23 giugno 2009, la CTR dell’Emilia ha confermato la sentenza della CTP di Reggio Emilia, con cui è stato riconosciuto il diritto di B.S.M. al rimborso dell’IRAP versata per il 1998: in particolare, il giudice a quo ha affermato che il contribuente, medico odontoiatra non risulta avere nè dipendenti nè collaboratori e di svolgere l’attività principalmente con il lavoro personale. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un motivo. L’intimato non ha svolto difese.

2. Con un unico motivo, la ricorrente denuncia insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, formulando la seguente sintesi: sul fatto controverso costituito dalla fruizione da parte del contribuente di una struttura organizzativa, la CTR non ha tenuto conto di elementi dedotti dall’Ufficio ed in particolare dei dati emergenti dalle dichiarazioni presentate dal contribuente (quadro RE) in cui risultano, per l’anno d’imposta 1998: a) valore di beni strumentali per L. 139.058.000; b) quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni mobili per L. 20.403.000; c) spese relative ad immobili per L. 13.388.000; d) spese per prestazioni di lavoro dipendente per L. 59.015.000; compensi corrisposti a terzi per L. 301.828.000, a fronte di un reddito di L. 139.017.000; in ordine a tali elementi, idonei a far ritenere sussistente il presupposto impositivo dell’IRAP, la CTR non ha espresso alcuna valutazione, mentre ha espresso un giudizio non agganciato ad alcun concreto elemento di riferimento.

3. Il motivo appare manifestamente fondato: la CTR enuncia le ragioni della ritenuta insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, sulla scorta delle affermazioni sopra, testualmente, riportate, che risultano apodittiche, in quanto non indicano, in alcun modo, i dati processuali su cui si fondano. Questa Corte ha condivisibilmente affermato che ricorre il vizio di motivazione, nella veste della motivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato. (Cass. n. 871/2009).

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè il ricorso va accolto, con rinvio alla CTR dell’Emilia, che procederà ai necessari accertamenti di fatto e provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla CTR dell’Emilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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