Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24802 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 28/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15198-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE MARGHERITA SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA, 15, presso

lo studio dell’avvocato SUSANNA LOLLINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LIONELLO MAZZONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2191/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

PREMESSO

che:

– L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della società Immobiliare Margherita sri (che resiste, con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2191/1/2015, depositata in data 14/12/2015, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di un avviso di accertamento e di un atto di recupero crediti per IRES ed IRAP, relativi al periodo d’imposta 2007, con rideterminazione del reddito minimo d’impresa che la società avrebbe dovuto dichiarare in ragione delle previsioni di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30 (società di comodo), non avendo la contribuente superato il “test di operatività” di cui al predetto articolo, – è stata confermata la decisione di prime cure, che aveva accolto in toto (sotto i distinti profili, di nullità, per vizi di duplicazione della pretesa, di carenza di motivazione e di valida sottoscrizione, nonchè di omesso obbligatorio contraddittorio endo-procedimentale, degli atti impositivi, e di merito) i riuniti ricorsi della società contribuente. Quest’ultima lamentava preliminarmente, tra l’altro, il fatto che gli atti contestati fossero stati firmati da due funzionari diversi, di cui uno dotato dei poteri di firma e l’altro no, e che l’Ufficio non avesse attivato il contraddittorio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 4;

– i giudici della CTR hanno rigettato l’appello proposto dall’Agenzia, sul presupposto della legittimità dell’operazione di lease-back effettuata dalla società, in considerazione del fatto che, se anche l’operazione di cui trattasi avesse comportato un più favorevole regime fiscale per la società, la medesima non era ex se sufficiente ad integrare una ipotesi di abuso del diritto;

– la ricorrente lamenta, con il primo motivo di ricorso, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè la decisione dei giudici di appello risulterebbe completamente “scollata” dall’effettiva consistenza degli atti impositivi contestati, essendosi occupata di una questione (presunta operazione di sale and lease back posta in essere dalla società contribuente) diversa dal concreto oggetto dei recuperi de quibus, con conseguente radicale inadeguatezza motivazionale della pronuncia medesima;

– a seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

RITENUTO

che:

– non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

PQM

Rinvia a N.R. davanti alla quinta Sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA