Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24802 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1900-2011 proposto da:

ROCHLING AUTOMOTIVE LEIFERS S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

MAGRINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANDREA DELL’OMARINO, CLAUDIO DAMOLI, LORENZO CANTONE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

F.F., V.D.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 82/2010 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 21/10/2010 r.g.n. 101/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato DI NITTO TOMMASO per delega Avvocato DAMOLI CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GHERSI RENATO FINOCCHI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dell’11.4.2007 F.F. e V.D.B., operai alle dipendenze della società Rochling Automotive Leifers s.r.l., adivano il Tribunale di Trento quale Giudice del lavoro lamentando che, a seguito di un Accordo aziendale del 30.11.2005 che prevedeva un monte annuo superiore all’orario di lavoro contrattale, avevano notato che nella busta paga erano state loro attribuite ore a titolo di “flessibilità maturata” senza aver mai prestato ore di lavoro aggiuntive nè rispetto a quelle contrattuali nè a quelle previste dall’Accordo. Nonostante ciò, deducevano i lavoratori, erano state computate a titolo di flessibilità maturata le ore loro spettanti a titolo di riduzione orario di lavoro (ROL) e le ex festività soppresse, ore che erano state illegittimamente detratte. Chiedevano quindi che venisse accertata l’illegittimità della condotta datoriale con condanna di questa alla restituzione di tutte le ore sottratte a titolo di “flessibilità maturata”. Si costituiva la società contestando la fondatezza del ricorso che ricordava che il programma di flessibilità era stato previsto tramite Accordo con le RSU per far fronte ad una situazione di crisi aziendale con il quale si prevedeva un aumento del monte ore pro-capite per gli anni 2005-2007 e che le ore eventualmente non svolte dovevano essere imputate al conto ore degli straordinari da recuperare con giornate di riposo o dal conto ROL o ex festività. Con sentenza del 24.11.2008 il Tribunale di Trento condannava la società a restituire ai lavoratori le ore detratte dalla loro busta paga sotto la voce “flessibilità maturata” ove tali ore non fossero state il frutto di ore di esubero effettivamente prestate. La Corte di appello di Trento con sentenza del 30.9.2010 confermava la sentenza di primo grado; la Corte territoriale osservava che, anche a voler ritenere l’efficacia erga omnes dell’accordo sottoscritto dalle RSU secondo una tesi ancora discussa in giurisprudenza, il detto Accordo non aveva previsto alcuna sanzione in ordine all’inosservanza della disposizione che prevedeva un aumento del monte ore pro capite per gli anni 2005-2007 mentre la società avrebbe “sanzionato” i lavoratori inadempienti rispetto all’Accordo attraverso l’imputazione delle ore aggiuntive non lavorate al conto ore ROL ed ex festività, attraverso – quindi – un meccanismo non previsto dall’Accordo nei confronti dei lavoratori “dissenzienti”.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società Rochling Automotive Leifers s.r.l. articolando 4 motivi di impugnazione; le parti intimate non si sono costituite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in tema di valutazione delle prove e di ripartizione dell’onere probatorio: il Giudice di appello non aveva considerato gli Accordi intervenuti con le RSU in applicazione del contratto aziendale, nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione in ordine all’intervenuto accordo con le RSU.

Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 5 dell’Accordo interconfederale 20.12.1993 per la costituzione delle RSU con il quale si stabilisce che le dette RSU possono concludere Accordi per i dipendenti di una azienda.

Con il terzo motivo si allega la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto gli Accordi aziendali erano stati mali interpretati escludendo che l’azienda e le RSU avessero inteso pattuire un obbligo a svolgere le ore aggiuntive, obbligo invece desumibile non solo dal comportamento delle parti, ma anche dal tenore del Contratto del 30.11.2005.

Con il quarto motivo si allega la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 1285 c.c., in quanto la detrazione delle ore aggiuntive non svolte dal cosidetto ” contatore flessibilità” non era una sanzione disciplinare, ma era stata pattuita con le RSU come facoltà di adempimento di obbligazione alternativa ex art. 1285 c.c..

I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente trattando tutti la questione della legittimità dell’operato dell’azienda nella detrazione delle ore aggiuntive non svolte dal cosidetto “contatore flessibilità” con imputazione alle ex festività ed ai cosidetti ROL; tali motivi, esaminati nel loro complesso appaiono fondati. La Corte di appello ha in buona sostanza ritenuto che l’azienda avesse applicato ai dipendenti una sanzione non prevista per la violazione dell’Accordo, ma non ha esaminato affatto il documento n. 3 denominato “Costi del personale” recante la dicitura “Assemblee lavoratori 19-10.2005″ che è stato prodotto e riprodotto nel ricorso in questa sede nel quale si prevede espressamente che ” il debito di ore da lavorare può essere saldato con straordinari, ex festività, Rol, ferie”, documento che ovviamente integra quanto previsto nell’ Accordo del 30.11. 2005 e che doveva costituire un elemento testuale per interpretare quest’ultimo per ricostruire l’effettiva volontà delle parti sociali nel disciplinare le modalità di esecuzione dell’ Accordo da ultimo citato. La tesi seguita dalla Corte di appello, peraltro, finisce per sottoporre l’Accordo sottoscritto con le RSU per fronteggiare una grave crisi aziendale ad una condizione meramente potestativa, mentre emerge ex actis che le parti avevano previsto forme di adempimento, fra l’altro non eccessivamente gravose per i dipendenti posto che non li obbligavano a svolgere comunque le ore aggiuntive, agli obblighi stabiliti poi formalmente nell’Accordo del 30.11.2005. Conseguentemente la valutazione del citato Accordo non appare adeguatamente motivata per l’omissione di alcuni rilevanti documenti prodotti dalla parte datoriale e sul contenuto dei quali la detta parte aveva anche richiesta una prova testimoniale).

Va conseguentemente accolto il ricorso e va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Trento in diversa composizione.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Trento in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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