Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24801 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 63/02/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di BOLOGNA del 15.6.09, depositata il 02/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:

“1. Con sentenza n. 63/02/09, depositata il 2 luglio 2009, la CTR dell’Emilia in riforma della sentenza della CTP di Bologna, ha riconosciuto il diritto di C.E., medico convenzionato col SSN, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2000.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un motivo. L’intimato non ha svolto difese.

2. Con un unico motivo, la ricorrente denuncia “insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “sul fatto decisivo o meno dell’autonoma organizzazione”, non avendo la CTR preso in esame “nè lo studio professionale, di cui controparte si avvaleva nell’esercizio della professione medica, nè le complessive voci di spesa inerenti l’esercizio dell’attività professionale (tra cui quote di ammortamento e compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio dell’attività professionale)”. In tal modo, prosegue la ricorrente, la sentenza non indica le ragioni per le quali tutti i predetti elementi sarebbero irrilevanti in relazione alla fattispecie concreta, omettendo ogni valutazione sull’incidenza che gli stessi avevano sull’attività lavorativa del contribuente ai fini dell’applicazione dell’imposta.

3. Il motivo appare manifestamente fondato: la CTR enuncia le ragioni della ritenuta insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione desumendole dalla natura dell’attività svolta (“si ritiene dunque che il contribuente abbia ritualmente dato la prova del tipo di rapporto la cui natura, non contestata, appare del resto nota a chicchessia”) senza valutare gli elementi di fatto desumibili dalla dichiarazione dei redditi, ed, in ispecie, senza dar conto della presenza, o meno, di personale dipendente. Al riguardo, questa Corte (Cass. n. 10240 del 2010) ha condivisibilmente affermato che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo dell’IRAP. 4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè il ricorso va accolto, con rinvio alla CTR dell’Emilia, che procederà ai necessari accertamenti di fatto e provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla CTR dell’Emilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA