Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24801 del 19/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 28/09/2017, dep.19/10/2017), n. 24801
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 204-2016 proposto da:
S. ANNA SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE
di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ERNESTO MELLONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4899/32/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata i 22/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata de 28/09/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
PREMESSO
che:
– la società S. Anna srl propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste, con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4899/32/2015, depositata in data 22/05/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento per IRES ed IRAP, relativo al periodo d’imposta 2006, con rideterminazione del reddito minimo d’impresa che la società avrebbe dovuto dichiarare in ragione delle previsioni di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30 (società di comodo), non avendo la contribuente superato il “test di operatività” di cui al predetto articolo, – è stata confermata:a sentenza della CTP, che aveva rigettato il ricorso della contribuente;
– in particolare, i giudici della CTR hanno affermato che le attività di ristrutturazione, permuta ed alienazione, addotte dalla società quali cause oggettive e straordinarie di impedimento circa il conseguimento del reddito minimo previsto dalla disciplina delle società cd. di comodo, non si coniugavano con l’impossibilità raggiungere ricavi minimi e, dunque, con la disapplicazione disciplina di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30;
– a seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, e la ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RILEVATO
che:
– la ricorrente, in sede di memoria, ha chiesto, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8 la sospensione del giudizio, in attesa potere depositare copia della domanda di definizione e versamento degli importi dovuti o della prima rata;
– ne consegue la chiesta sospensione del giudizio.
PQM
Sospende il presente giudizio, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 28 agosto 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017