Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24801 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. I, 06/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 06/11/2020), n.24801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24626/2018 proposto da:

F.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe De

Vincentis, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale Del Governo;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il

17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal cons. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza depositata il 17-7-2018 il Giudice di Pace di Milano ha respinto il ricorso di F.M., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Milano, emesso in data 18-4-2018 e notificato nella stessa data. Con il citato provvedimento era disposta, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a), l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero, il quale nell’anno 2014 era entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera ed aveva precedenti penali e/o di polizia per produzione e traffico di sostanze stupefacenti, essendo, altresì, stata rigettata dal Tribunale di Milano in data 24-1-2017 la sua domanda di protezione internazionale.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati.

3. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte depositata il 20-11-2019 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo per impedimento del consigliere relatore e il ricorso è stato nuovamente fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7 e degli artt. 2697,2699 e 2700 c.c. e art. 116 c.p.c.. Deduce che erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto non sufficientemente dimostrata la pendenza di reiterata domanda di protezione internazionale, richiama il documento n. 2, il cui tenore letterale riporta nel ricorso, con cui la Questura di Caserta lo aveva invitato a presentarsi presso “l’Ufficio di Immigrazione di Caserta il giorno (OMISSIS) che provvederà a redigere il modello di sottoposizione a rilievi segnaletici ed all’accompagnamento presso il Gabinetto di Polizia scientifica di Caserta”. Assume di aver reiterato, sulla base di nuovi motivi, nel gennaio 2018 la domanda di protezione internazionale e di essere stato invitato a recarsi in Questura, parecchi mesi dopo, secondo legge e prassi, per la procedura di fotosegnalamento, a seguito della quale la Polizia procede alla verbalizzazione della domanda sul cd. “Mod. C3”. Rileva, pertanto, di aver dimostrato la volontà di richiedere la protezione internazionale e afferma che il Giudice di Pace di Milano abbia violato le norme sull’onere della prova e sull’efficacia probatoria di una prova documentale, proveniente da Pubblico Ufficiale.

2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3; la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 142 (norme in materia di spese di giustizia). Deduce che il Giudice di Pace avrebbe dovuto ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquidare i relativi onorari, posti ex lege a carico dell’Erario, senza necessità di istanza del ricorrente e indipendentemente dalla sua situazione reddituale.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. Il ricorrente, nel censurare l’affermazione del Giudice di primo grado secondo cui non era provata sufficientemente la formalizzazione della domanda reiterata di protezione internazionale, neppure precisa la data esatta in cui avrebbe presentato quella domanda, limitandosi a fare generico riferimento al mese di gennaio 2018, nè l’ha prodotta in giudizio, come è incontestato. Il ricorrente richiama un documento (invito della questura di Caserta), il cui tenore letterale riporta testualmente nel ricorso, da cui non è dato evincere l’espresso riferimento alla domanda reiterata di protezione internazionale, ma solo l’invito a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione di Caserta per la redazione del modello di sottoposizione a rilievi segnaletici e per il suo accompagnamento presso il Gabinetto di Polizia scientifica di Caserta, e si duole della valutazione, effettuata dal Giudice di Pace, sull’efficacia probatoria del suddetto documento, per violazione di legge (artt. 2697,2699 e 2700 c.c. e art. 116 c.p.c.). Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18892/2016 e massime ivi richiamate), la deduzione in sede di ricorso per cassazione della violazione dell’art. 116 citato – a mente del quale poi il giudice deve valutare le prove secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti- è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso.

Nel caso di specie non ricorre alcuna delle suddette ipotesi, nè tanto meno è ravvisabile la violazione delle regole sull’onere probatorio e sull’efficacia probatoria del documento quale atto proveniente da pubblico ufficiale nel senso indicato dal ricorrente, non potendo affatto attribuirsi all’invito a presentarsi in Questura valore fidefacente in ordine alla presentazione di domanda reiterata di protezione internazionale, alla quale, come si è detto, alcun riferimento si rinviene nel documento di cui trattasi, nel testo riportato in ricorso (pag. n. 5).

4. Il secondo motivo è inammissibile.

4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità (Cass. n. 29228/2017; Cass. 10487/2020), il regime impugnatorio dei provvedimenti relativi all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se adottati con il provvedimento decisorio che conclude il giudizio e non con separato decreto, è quello, ordinario e generale, dell’opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170. I suddetti provvedimenti non sono, pertanto, immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione, che è rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato.

5. Nulla va disposto circa le spese di lite del presente giudizio, stante la mancata costituzione della Prefettura e del Ministero.

6. Non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, rilevato che dagli atti il processo risulta esente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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