Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24801 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 24801 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 28988-2007 proposto da:
BOSELLI MAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio
dell’avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GALLENCA GIUSEPPE
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1721

contro

FARALDI ITALO, ASL/1 TORINO ;
– intimati –

sul ricorso 319-2008 proposto da:

1

Data pubblicazione: 05/11/2013

ASL/1 TORINO 05437630014, in persona del direttore
generale pro tempore dott. FERRUCCIO MASSA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F GERRARI 35,
presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato

– ricorrente contro

BOSELLI MAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio
dell’avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GALLENCA GIUSEPPE
giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

FARALDI ITALO, BOSELLI ANTONIO;
– intimati –

sul ricorso 827-2008 proposto da:
FARALDI ITALO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA

CONCILIAZIONE

44,

presso

lo

dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA,

studio
che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
1.1

BOSELLI MAURA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
■•■

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio

GIGLIOTTI PIER FRANCO giusta delega in atti;

dell’avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GALLENCA GIUSEPPE
giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 1472/2006 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 27/09/2006 R.G.N.
2643/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE GALLENCA;
udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;
udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha cocluso per
l’inammissibilita’ del ricorso principale e per
l’accoglimento dei ricorsi incidentali p.q.r.

3

BOSELLI ANTONIO, AZD ASL/1 TORINO ;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Maura Boselli, in proprio e quale tutrice della madre Teresa
Pessarelli, convenne, davanti al tribunale di Torino, Italo
Faraldi e l’Azienda U.S.L. l di Torino chiedendone la condanna
al risarcimento dei danni fisici, morali e patrimoniali subiti

alla madre Teresa Pessarelli, nonché il risarcimento dei danni
fisici, morali e patrimoniali subiti da quest’ultima.
Espose, a tal fine, che la Pessarelli era stata ricoverata, su
consiglio del Prof. Faraldi, presso una clinica privata di
Torino dove lo stesso prestava la propria attività di libero
professionista, per essere sottoposta in data 31.3.1998 ad un
intervento di facoemulsificazione della cataratta all’occhio
destro, nel corso del quale il medico provocava la caduta del
cristallino nel vitreo e la totale perdita di visus all’occhio,
con la conseguente cecità totale, essendo già priva della vista
dall’occhio sinistro.
Al fine di proseguire le cure la Pessarelli era stata
ricoverata fino al 25.4.1998 presso la ASL l di Torino,
Ospedale Oftalmico, presso il quale il Faraldi era primario, ma
presso tale struttura non aveva ricevuto “la necessaria terapia
chirurgica della complicanza”, tanto che la sua situazione era
peggiorata ulteriormente.
convenuti,

contestarono

costituitisi,

responsabilità.

3

le

rispettive

dalla stessa attrice a seguito delle continue cure prestate

All’esito della istruttoria, il tribunale, con sentenza del
15.9.2004, rigettò la domanda.
La Boselli, in proprio e nella qualità di tutrice della madre
propose appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si costituirono gli appellati che contestarono il fondamento
dell’impugnazione.
Intervenuto il decesso della Pessarelli, si costituì Maura
Boselli nella qualità di erede avente causa dalla madre
defunta.
Parte appellante dichiarò, poi, essere coerede della defunta
anche il fratello Antonio Boselli, nei confronti del quale fu
disposto l’integrazione del contraddittorio.
Quest’ultimo risultò irreperibile, e la notificazione eseguita
secondo le modalità prescritte dall’art. 143, co. 3 c.p.c. si
perfezionò in data 21.1.2006.
Con sentenza del 27.9.2006, la Corte d’Appello, accolse
l’appello condannando le ” parti appellate in solido, Italo
Faraldi e Azienda U.S.L. l Torino, al pagamento pro quota in
favore di parte appellante Maura Boselli, quale erede avente
causa dalla defunta Teresa Pessarelli” delle somme indicate in
sentenza, nonché in proprio alla somma di C 2.530,64, con gli
accessori ivi indicati.
Ha proposto ricorso principale affidato a sei motivi illustrati
da memoria Maura Boselli.
Resistono con controricorsi il Faraldi e l’Azienda Sanitaria
Locale A.S.L. l di Torino che hanno anche proposto ricorsi
4

incidentali: quello del Faraldi affidato ad un motivo; quello
della A.S.L. 1 di Torino affidato a sei motivi.
Ai ricorsi incidentali resiste con controricorso la Boselli.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il ricorso principale ed i ricorsi incidentali

Gli stessi sono stati proposti per impugnare una sentenza
pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio
2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in
materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi,
delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.
introdotto dall’art. 6 del

Secondo l’art. 366-bis c.p.c.

decreto – i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena
di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare,
nei casi previsti dall’

art.

360,

n.

l),

2),

3)

e 4,

l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la
formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso
previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di
ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
5

sono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione; e la relativa censura deve contenere
un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne

incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione
della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass.
18.7.2007 n. 16002).
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione
risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di
diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere
formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la
violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il
vizio denunciato alla fattispecie concreta ( v. S.U. 11.3.2008
n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art.
366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui
quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere
generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo
della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie
in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a
definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non
potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od
integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale
abrogazione del suddetto articolo).

6

circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare

La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella
di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del
solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della
questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del

8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).
Inoltre, l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di
formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso
stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di
legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi
previsti dai numeri l, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma,
c.p.c., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa
disposizione.
Nel primo caso ciascuna censura

– come già detto – deve,

all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di
diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va
funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
all’enunciazione del principio di diritto, ovvero a

dicta

giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare
importanza.
Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui
al n. 5 dell’art. 360 c. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il
solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta
una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve
7

ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n.

concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso ( cd. momento di sintesi) – in relazione al quale
la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero
delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende
inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da

24255).
Ricorso principale

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia
violazione di legge con riferimento all’art. 360 n. 5
cod.proc.civ. in relazione agli artt. 110, 132 n. 4, 115 e 116
cod. proc.civ. e 2697 cod.civ. con riferimento all’omessa
valutazione e motivazione circa la documentazione agli atti
relativa alla qualità di erede universale dell’odierna
ricorrente e con riferimento agli artt. 457, 536, 555 cod. civ.
la cui violazione rileva (anche) ex art. 360 n. 3
cod.proc.civ..
Con il secondo motivo si denuncia

violazione di legge con

riferimento all’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. e agli artt. 2699
segg. e 2702 segg. cod.civ., 167 e 110 cod.proc.civ.

nonché ex

art. 360 n. 4 cod.proc.civ. in relazione all’art. 112 stesso
codice (di cui si deduce del pari la violazione).
I due motivi, relativi, sotto diversi profili, alla qualità di
erede universale della ricorrente principale, sono trattati
congiuntamente.
Essi sono fondati per le ragioni che seguono.
8

ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n.

La Corte di merito ha disposto la condanna al risarcimento dei
danni come quantificati in sentenza

N\

in favore di Maura

BOSELLI, quale erede avente causa da Teresa PESSARELLI e pro
quota ”

(pag. 63 della sentenza).

Ora questa statuizione è errata sotto un duplice profilo.

evidenziarsi quanto segue.
Il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato
all’eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua
domanda di riduzione, rimuovendo l’efficacia preclusiva delle
disposizioni testamentarie.
Ne deriva che, anteriormente all’accoglimento della domanda di
riduzione, l’erede pretermesso non è legittimato a succedere al
defunto nel rapporto processuale da questi instaurato, poiché
l’unico soggetto abilitato a proseguire il processo, ai sensi
dell’art. 110 c,p.c., è il successore a titolo universale
(Cass. 20.11.2008 n. 27556; Cass. 12.1.1999 n. 251;v. anche
Cass. 13.1.2010 n. 368).
Nel caso in esame, la Boselli ha fornito la documentazione
(pubblicazione di testamento olografo portante nomina di
Boselli Maura quale erede universale con allegato certificato
di morte e copia testamento) della sua istituzione di erede
universale, con ciò proseguendo il giudizio inizialmente
proposto dalla stessa in proprio e quale tutrice della propria
madre Tersa Pessarelli, mentre il proprio fratello Antonio
Boselli, pur regolarmente evocato in giudizio a seguito di
9

Con riferimento alle violazioni denunciate, infatti, deve

integrazione del contraddittorio, è risultato irreperibile ed è
rimasto estraneo al giudizio.
In questo contesto – sotto il profilo motivazionale – la Corte
di merito non ha neppure fornito una qualche motivazione della
statuizione adottata, specie se si tiene conto che, a fronte

essere stata avanzata dalle controparti sul punto ( v. anche
Cass. 26.11.1999 n. 13209) .
Con il terzo motivo si denuncia

violazione di legge con

riferimento all’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. in relazione agli
artt. 132, 115 e 116 stesso codice ed agli artt.2697, 2699
segg., 2702 segg., 2719 cod.civ. 167 e 214 cod. proc.civ..
Il motivo è fondato.
La Corte di merito ha rigettato la domanda relativa alle spese
di cura e mantenimento della Pessarelli affermando che le
stesse ” non sono documentate né testimonialmente provate”.
Una tale affermazione non tiene conto dell’ampia documentazione
a tal fine prodotta e correttamente riportata in ricorso (pagg.
16, 17, 18 del ricorso principale), sulla quale la Corte di
merito non si pronunciata, neppure per valutarne l’irrilevanza.
In questa ottica, pertanto, l’affermazione

tout court

della

mancata documentazione è insufficiente a giustificarne la loro
esclusione.
Con il quarto motivo si denuncia

violazione di legge con

riferimento all’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. in relazione
all’art. 132.
10

della documentazione prodotta , nessuna contestazione risulta

Il motivo non è fondato.
Con riferimento, infatti, alle spese mediche oggetto della
censura, la Corte di merito ha ritenuto: ” V’è prova di altre
spese mediche, che peraltro non sono oggetto di domanda (es.
.

acquisto di farmaci

CONVITTO). Vi sono poi deconti anonimi, recanti l’annotazione
“pagato”, ma si ignora da chi, a chi, e per quale causa”.
In questo caso la Corte di merito

alla quale spetta

l’interpretazione della domanda e la valutazione delle prove ha motivatamente ritenuto di escluderne la loro debenza in
difetto di un’esplicita domanda o di loro prova.
D’altra parte, non è dato neppure sapere se tali spese fossero
già ricomprese o meno nelle spese di cura di cui al precedente
motivo.
Quanto alle ulteriori spese (C 24.500,00) relative ai “danni
patiti dalla Boselli in proprio per i costi e le spese
sostenute quale tutrice della madre e per l’integrazione del
mantenimento della stessa ( pag. 62 sent.), la Corte di merito
ha ritenuto provata la somma di C 2.530,64 in relazione a
“documenti, non contestati”.
Trattasi di valutazione di merito, correttamente motivata, come
tale non censurabile in questa sede.
E’ infatti, opportuno ribadire che con la proposizione del

ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in
discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in
11

prescritti dal dott. Valerio D’ALESSANDRO; dallo stesso

fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli
elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente.
L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto
al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di
detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e

sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta
riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,
all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e
concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione
(giurisprudenza pacifica, v. per tutte Cass. ord. 6.4.2011 n.
7921).
Con il quinto motivo si denuncia

violazione di legge con

riferimento all’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. in relazione agli
artt. 2727 e 2729 cod.civ., nonché agli artt. 116, 117

e 115,

comma 1, 166 e all’art. 132 n. 4 cod.proc.civ..
Con il sesto motivo si denuncia

violazione di legge con

riferimento all’art. 360 n. 5 cpc in relazione agli artt. 2727
e 2729cc., agli artt. 116, 117 e 115, comma 1, 191 segg. cpc
con riferimento all’art. 360 n. 3 con riferimento agli artt.
2043, 2059, 2056 e 1226 cod. civ.
I due motivi, relativi al mancato riconoscimento del danno
esistenziale, sono trattati unitariamente.
Essi non sono fondati.
12

valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,

Richiamati i principi già esposti in tema di valutazione delle
prove, deve rilevarsi che la Corte di merito ha dato ampia
motivazione e giustificazione della esclusione della
risarcibilità di tale danno nel caso in esame.
Ha, infatti, affermato: ” Quanto ai danni esistenziali della

equitativa, rileva la Corte che non v’è alcuna prova che
consenta di comprendere in che cosa consistano e quale possa
esser la loro determinazione.
L’appellante, infatti, non ha mai dedotto a prova quale fosse
il suo tipo di vita antecedente il marzo 1998 e quale
successivamente a tal data; quali fossero le incombenze di vita
tralasciate per l’assistenza alla madre; quale la frequenza di
detta assistenza, etc.”
Concludendo: ” In una parola, si ignora tutto quanto possa in
qualche modo consentire sia di ritenere, anche solo in via
presuntiva, sia la sussistenza di tali danni, sia la loro
quantificazione”.
Non è, quindi, tanto il mancato riconoscimento di un danno
esistenziale quello che la Corte di merito ha affermato, ma la
mancata prova di avere subito un tale danno, la cui
risarcibilità – nel ricorso dei presupposti affermati dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 2008 – non
costituisce voce autonomamente risarcibile, ma è solo un
aspetto dei danni non patrimoniali di cui il giudice deve
tenere conto nell’adeguare la liquidazione alle peculiarità del
13

Boselli, ammesso che la liquidazione debba avvenire in via

caso concreto (v. anche Cass. 12.2.2013 n. 3290; Cass. ord.
14.5.2013 n. 11514; Cass. 9.3.2012 n. 3718).
Ricorso incidentale Faraldi

Con un motivo il ricorrente incidentale denuncia

violazione

degli artt. 1176, 1218 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in

applicazione di norme di diritto).
Il motivo è inammissibile.
I quesiti posti in relazione a tale motivo sono del seguente
tenore: ” in tema di responsabilità del medico per i danni
causati al paziente, l’inadempimento del professionista alla
propria obbligazione deve desumersi dal mancato riconoscimento
del risultato utile avuto di mira dal cliente, oppure deve
essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo
svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, del
dovere di diligenza ex art. 1176, 2 ° comma, c.c.? Il rapporto
di causalità tra azione ed evento dannoso deve considerarsi
escluso qualora intervenga una causa autonoma e successiva che
si inserisca nel processo causale in modo anomalo ed
imprevedibile? La prova liberatoria (ex artt. 1218 e 2697 c.c.)
deve essere desunta esclusivamente da quanto dimostrato dalla
parte onerata, oppure è possibile utilizzare altri elementi
acquisiti al processo? Il principio di acquisizione, vigente
nel nostro ordinamento processuale, deve essere inteso nel
senso che le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale
che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si sono
14

relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ( violazione e falsa

formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del
convincimento del giudice? La CTU può costituire fonte
oggettiva di prova allorquando si risolva in uno strumento di
accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di
determinate cognizioni tecniche?”.

in enunciazioni di carattere generale ed astratto, non
contenendo alcun riferimento al caso concreto.
In

tal

modo,

la

Corte

di

legittimità

si

trova

nell’impossibilità di enunciare un o i principii di diritto che
diano soluzione allo stesso caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008
n. 20409; S.U. ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36,
e successive conformi).
Nè il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal
contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e
neppure può essere integrato il primo con il secondo.
Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma
dell’art. 366

bis

c.p.c., applicabile

ratione temporis

nella

specie ( Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi).
Pur essendo assorbenti le conclusioni cui si è pervenuti, è
utile ripercorrere le tappe giurisprudenziali in tema di
responsabilità medica.
E’ ormai consolidato il principio affermato dalla Corte di
legittimità per il quale la responsabilità dell’ente
ospedaliero deve essere inquadrata nella responsabilità
contrattuale, sul rilievo che l’accettazione del paziente in
15

Si tratta di quesiti che peccano di genericità e si risolvono

ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale,
comporta la conclusione di un contratto ( S.U. 11.1.2008 n. 577
e succ. conformi).
A sua volta, anche l’obbligazione del medico dipendente
dall’ente ospedaliero nei confronti del paziente, ancorché non
contatto sociale,

ha natura

contrattuale ( S.U. 11.1.2008 n. 577 e succ. conformi).
In ogni caso, in ipotesi di responsabilità da intervento
effettuato da medico dipendente da struttura sanitaria pubblica
o privata, trova applicazione la disciplina dettata dall’art.
1218 c.c., e segg., sia nei confronti di quest’ultima, sia nei
confronti del medico (S.U. 11.1.2008 n. 577 e successive
conformi).
Pertanto, in base alla regola di cui all’art. 1218 c.c., il
paziente – creditore ha il mero onere di allegare il contratto
ed il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non
essendo tenuto a provare la colpa del medico e/o della
struttura sanitaria e la relativa gravità (v. ad es.
Cass.7.6.2011 n. 12274).
Al debitore, invece, presunta la colpa, incombe l’onere di
provare che l’inesattezza della prestazione dipende da causa a
lui non imputabile; la prova, cioè, del fatto impeditivo, in
difetto della quale – secondo le regole generali degli artt.
1218 e 2697 c.c. – egli soccombe.
E la ragione è da ricercarsi nella maggiore possibilità per il
debitore onerato di fornire la prova, in quanto rientrante
16

fondata sul contratto, ma sul

nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata quanto
. più l’esecuzione della prestazione consista nell’applicazione
di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee
alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del
debitore.

In sostanza, opera il principio di c.d. vicinanza alla prova o
di riferibilità (v. Cass. 9.11.2006, n. 23918).
Il medico è in particolare tenuto ad una prestazione improntata
alla diligenza professionale qualificata dalla specifica
attività esercitata

ex

art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236

c.c., nel cui ambito va distinta una diligenza professionale
generica e una diligenza variamente qualificata, giacché chi
assume un’obbligazione nella qualità di specialista, o
un’obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla
perizia

che

è

normale

della

categoria.

Lo specifico settore di competenza in cui rientra l’attività
esercitata richiede infatti la specifica conoscenza ed
applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche
dell’attività necessaria per l’esecuzione dell’attività
professionale.
I limiti di tale responsabilità sono quelli generali in tema di
responsabilità contrattuale ( S.U. 30.10.2001 n. 13533),
presupponendo questa l’esistenza della colpa lieve del
.

debitore, e cioè il difetto dell’ordinaria diligenza.

17

Ciò che avviene nell’esecuzione di una professione protetta.

A tal fine, il criterio della normalità va valutato con
riferimento alla diligenza media richiesta, ai sensi dell’art.
1176 c.c., comma 2, avuto riguardo alla specifica natura e alle
peculiarità dell’attività esercitata.
La condotta del medico specialista va, poi,

esaminata, non

fini della responsabilità professionale, dovendo aversi
riguardo alla peculiare specializzazione e alla necessità di
adeguare la condotta alla natura ed al livello di pericolosità
della prestazione ( v. anche Cass. 9.12.2012 n. 17143).
Ora, la Corte di merito ha riconosciuto che la condotta del
Faraldi, nell’occasione, era stata gravemente colposa, sia
sotto il profilo della “negligenza grave” (pag. 48 sent.), sia
dell’imperizia; motivando correttamente e puntualmente le
ragioni del convincimento raggiunto.
Sotto il primo profilo, in particolare con riferimento al
verificarsi di una “emorragia espulsiva” (pag. 46 e succ.
sent.) durante l’intervento che il Faraldi definisce quale

NN

evento molto raro per cui non ci sono grosse possibilità
terapeutiche” (pag. 45 della sent.), la Corte di merito, dopo
avere rilevato la natura

routinaria

dell’intervento di

rimozione della cataratta, da un lato, mostra di dubitare di
una tale diagnosi (emorragia espulsiva), fornendo le ragioni
delle proprie perplessità ( pagg. 48-49 sent.); dall’altro,
correttamente per le ragioni dette, aggrava la responsabilità
del Faraldi sotto il profilo della negligenza.
18

già con minore ma, al contrario, semmai con maggior rigore ai

Così la Corte afferma: ” Ora tenuto conto del fatto che il
FARALDI è primario dell’Ospedale Oftalmico di TORINO ed
oftalmologo specialista; che la scelta del medesimo quale
chirurgo comportava la conoscenza, da parte sua, più
approfondita e completa delle situazioni di rischio e delle

ha che tutto ciò aggrava la sua responsabilità, e non vale ad
escluderla, richiedendosi da lui una diligenza certamente
maggiore all’ordinaria, che pure sarebbe stata bastevole ad
impedire l’evento dannoso”.
E sotto il profilo della imperizia, la Corte di merito ha
affermato che, anche a seguire quanto indicato nella c.t.u.
(pag. 49 della sentenza) in ordine alle sequenze determinanti
l’evento dannoso, “allora si deve rilevare una palese carenza
di cautela del chirurgo, che, conoscendo il rischio, proprio in
ragione della sua maggiore competenza tecnica e scientifica,
non ha saputo adottare le misure necessarie a prevenire il
contatto fra la punta del facomulsificatore e la capsula
posteriore del cristallino.
La Corte di merito – cui spetta – ha fornito, con dovizia di
particolari, anche tecnico- scientifici, ampia, motivata,
approfondita ragione del suo convincimento che, non è
nuovamente opinabile in questa sede.
Né le conclusioni cui la Corte di merito è pervenuta sono state
contrastate – come afferma la sentenza

(pag. 44) – da alcuna

delle parti convenute ” che…non hanno mai dedotto né provato il
19

conseguenti misure necessarie a prevenirle e ad affrontarle; si

proprio adempimento e tanto meno dimostrato la diligenza con
cui avrebbero assolto alle obbligazioni contrattuali su di esse
gravanti.
Il che comporta ex se la sussistenza dell’imputabilità
dell’evento dannoso a carico di entrambe, ex art. 1218 c.c.”.

ricorso incidentale del Faraldi, da argomenti di segno
contrario.
Ricorso incidentale Azienda Sanitaria Locale A.S.L. l di Torino

Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia
violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con
riferimento all’art. 40 c.p..
Con il secondo motivo si denuncia

violazione o falsa

applicazione delle norme di diritto con riferimento agli artt.
1176 c.c. e 43 c.p., per aver la Corte ritenuto che la
possibilità dell’intervento operatorio di vitrectomia
posteriore (unico rimedio possibile alle condizioni della
Pessarelli) debba essere valutato con il criterio della
prognosi postuma.
Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione
delle norme di diritto con riferimento agli artt. 1292 e 2055
c. c..
Con il quarto motivo si

denuncia omessa, insufficiente o

contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il
giudizio per aver la Corte rielaborato una ricostruzione di
quanto accaduto durante il ricovero presso l’Ospedale Oftalmico
20

Una tale affermazione non risulta neppure contrastata, nel

di Torino, non tenendo conto di tutte le diagnosi formulate, di
tutte le cure prestate, delle gravi condizioni di salute
generali della paziente (in evoluzione peggiorativa) così
individuate dai CTU

e

non contestate dall’appellante, e

prendendo in esame solo alcuni giorni di degenza, per di più

Con il quinto motivo si denuncia

omessa o insufficiente

motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la
Corte disatteso le risultanze della CTU svolta in primo grado e
non avendo tenuto conto della mancata contestazione alle
conclusioni di detta consulenza da parte deu CTU attorei, senza
adeguatamente chiarire le ragioni sottese a tale decisione.
Tale insufficiente motivazione la rende inidonea a giustificare
la decisione, in quanto verte sull’unico accertamento medico
legale effettuato in giudizio da parte di un collegio di
esperti (da ritenersi quindi particolarmente importante e
significativo) ed ignora l’acquiescenza dei consulenti attorei
alle conclusioni formulate dai CTU.
Con il sesto motivo si denuncia

omessa o insufficiente

motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la
Corte pronunciato condanna solidale dei convenuti senza tenere
conto dei duplici rapporti obbligatori sorti e delle diverse
prestazioni poste in essere dal prof. Faraldi e dalla ASL 1, e
non avendo indicato le ragioni ed i principi posti alla base
del proprio convincimento circa l’applicabilità nel caso di
specie dell’art. 1292 c.c.
21

non consecutivi.

Il primo, secondo, quarto e quinto motivo, per l’intima
connessione delle censure con gli stessi prospettate, sono
trattati congiuntamente.
Essi non sono fondati.
Sono principi pacifici nella giurisprudenza della Corte di

In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della
struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a fatti
d’inadempimento propri, sia per quanto concerne il
comportamento dei medici dipendenti, a norma dell’art. 1228
c.c., secondo cui il debitore che nell’adempimento
dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, ancorché non
alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi
dei medesimi.
A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque
si avvalga dell’opera di un medico.
Né ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che
ad eseguire l’intervento sia un medico di fiducia del paziente,
sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista
inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del
paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell’ambito
di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura
sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga
fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del
paziente ( v. per tutte Cass. 14.6.2007 n. 13593).

22

legittimità i seguenti.

Inoltre, ai fini del riparto dell’onere probatorio – vale
ribadire – l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a
provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare
l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare

o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur
esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (S.U.
11.1.2008 n. 577 e succ. conformi; v. anche Cass. 21.7.2011 n.
15993).
Ora, nella specie, la Corte di merito, dopo avere vagliato
approfonditamente le risultanze fattuali – delle quali ha dato
puntuale motivazione – ha affermato: ” Considerando tali dati
di fatto, si deve constatare come i sanitari ospedalieri a
fronte di un dato diagnostico, costituito dal ritenuto distacco
di retina, ripetutamente contraddetto da esami strumentali, che
evidenziavano come distacco integrale non vi fosse stato, o
comunque ponevano il dubbio diagnostico sulla sua esistenza,
semplicemente nulla abbiano fatto per chiarire il quadro
diagnostico e quindi per valutare le possibilità di intervento,
nell’immediatezza del ricovero, così omettendo qualsiasi
intervento possibile di vitrectomia, che – almeno sul piano
della prognosi postuma – avrebbe comportato la rimozione dei
residui del cristallino ed il recupero almeno parziale di visus
da parte della paziente”.

23

il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare

Ed ha, quindi, individuato la colpa nella ” palese negligenza
dell’Ospedale non contrastata da alcuna prova contraria, che
era onere di parte appellata fornire “, fondandola sui dati
acquisiti.
Concludendo che ” L’inerzia, del tutto ingiustificata da parte

cause giustificative neppure sono state provate da parte
appellata; l’omessa rettifica della diagnosi iniziale di caduta
della retina, e quindi dell’impossibilità di alcun recupero del
visus, pur a fronte di palesi e reiterati dati strumentali
contrari, e quindi la deduzione e considerazione di possibili
interventi correttivi di parziale recupero del visus se attuati
nell’imminenza del ricovero [vitrectomia, secondo la c.t.u.
p.12], hanno reso definitiva la cecità totale all’occhio destro
della paziente”.
Ora, di fronte ad un tale quadro, che afferma un “potente
concorso” (pag. 54 della sentenza) nell’aggravamento degli ”
esiti infausti dell’evento verificatosi in corso di intervento
chirurgico” con la conseguente irreversibilità, la ricorrente
incidentale, lungi dal contrastare efficacemente le conclusioni
cui la Corte di merito giunge, si limita a proporre soltanto
una diversa lettura ed una diversa valutazione dei fatti di
causa, a sé più favorevole.
Ciò che non è consentito in sede di legittimità in presenza di
r

una puntuale ed ampia valutazione che rispetta, con dovizia di
riferimenti giuridici, i principii applicabili nella specie.

.

24

della A.S.L. l anche solo sul piano delle allegazioni, le cui

Né il riferimento alla “prognosi postuma” (alla quale si
t

richiama la sentenza impugnata) altera le conclusioni
raggiunte; e ciò perché ciò che è addebitato, in sostanza, alla
struttura sanitaria – ed ai suoi medici – è la negligenza per
non avere seguito il protocollo che le risultanze tecniche

Il terzo e sesto motivo, relativi entrambi sotto diversi
profili, al tema della solidarietà, sono trattati
congiuntamente.
Essi non sono fondati.
Infatti, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti,
per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi
rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali
soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido,
non tanto sulla base dell’estensione alla responsabilità
contrattuale della norma dell’art. 2055 cod. civ., dettata per
la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema
di responsabilità contrattuale, sia di responsabilità
extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a
più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte
nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi
che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause
efficienti nella produzione dell’evento (dei quali, del resto,
l’art. 2055 costituisce un’esplicitazione), che le azioni od
omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a

25

imponevano, indipendentemente dal risultato.

a

produrlo (Cass. 9.11.2006 n. 2398; v. anche Cass. 30.3.2010 n.
7618; Cass. 11.5.2012 n. 7404).
Che è ciò che si è verificato nel caso in esame per le ragioni
più sopra dette.
Conclusivamente, sono accolti il primo, secondo e terzo motivo
del ricorso principale.
E’ dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Faraldi.
Sono rigettati il ricorso incidentale della Azienda Sanitaria
Locale ASL l di Torino e gli altri motivi del ricorso
principale.
La sentenza è cassata in relazione, e la causa è rinviata alla
Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo, secondo e terzo
motivo del ricorso principale. Dichiara inammissibile il
ricorso incidentale del Faraldi. Rigetta il ricorso incidentale
dell’Azienda Sanitaria Locale ASL 1 di Torino e gli altri
motivi del ricorso principale. Cassa in relazione e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’Appello di Torino in diversa
composizione.
Così deciso in data 25 settembre 2013 in Roma, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

I

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