Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24801 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. I, 03/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 03/10/2019), n.24801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

COMERTEK s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via della

Conciliazione 44, presso l’avv. Giuliano Segato, rappresentata e

difesa nel presente giudizio, giusta procura a margine del ricorso,

dall’avv. Marco Antonio Dal Ben (fax n. 0444/327749 p.e.c.

marcoantonio.dalben.ordineavvocativicenza.it);

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.p.a., domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso nel

presente giudizio, giusta procura in calce al controricorso,

dall’avv. Stefano Dindo (fax n. 045/597244; p.e.c.

avvstefanodindo.ordineavvocativrpec.it);

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Verona, emesso il 21 luglio 2016

e depositato il 14 settembre 2016, n. R.G. 7994/2015;

sentita la relazione in camera di consiglio del Cons. Dott. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Comertek s.r.l ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) per il credito di Euro 247.576,56 pari al corrispettivo previsto dal contratto di fornitura concluso fra le parti e non eseguito per responsabilità della (OMISSIS) s.p.a. che non aveva corrisposto gli acconti pattuiti nel contratto. Subordinatamente ha chiesto l’ammissione per la somma di Euro 210.000 pari al costo delle materie acquistate da Comertek per provvedere alla fornitura cui era tenuta in base al contratto.

2. Il G.D. del Tribunale di Verona non ha ammesso al passivo il credito vantato da Comertek s.r.l. che ha proposto opposizione allo stato passivo.

3. Si è costituito il Fallimento di (OMISSIS) s.p.a. che ha chiesto respingersi l’opposizione proposta da Comertek s.r.l. rilevando che il contratto non aveva data certa e che la fornitura non era mai stata eseguita. Quanto alla richiesta di ammissione per la minore somma corrispondente al costo dei materiali ha eccepito la tardività della domanda.

4. Il Tribunale di Verona ha respinto l’opposizione rilevando che in base alla dichiarazione del curatore fallimentare di (OMISSIS) s.p.a. di non subentrare nel contratto è ormai preclusa per la Comertek s.r.l. la possibilità di richiederne l’adempimento, tuttavia la Comertek s.r.l. è legittimata a richiedere i danni provocati dall’inadempimento e successivamente dalla risoluzione del contratto. Il Tribunale ha però escluso che Comertek abbia provato di aver subito effettivamente dei danni non essendo stata portata alcuna prova della inutilizzabilità delle materie prime acquistate per finalità proprie della Comertek. Inoltre il Tribunale ha escluso ogni rilevanza al riconoscimento del credito da parte del commissario giudiziario francese nella procedura di redressement Judiciaire, cui era stata sottoposta (OMISSIS) s.p.a. per essere soggetta al controllo di società francese stante la diversa funzione della procedura svoltasi in Francia finalizzata alla conservazione dell’attività di impresa. Infine il Tribunale ha respinto la richiesta di riconoscimento degli interessi moratori sulla somma ammessa al passivo di 1.600 Euro ritenendo applicabile alla specie la norma di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 1, che esclude gli interessi sui crediti oggetto di procedure concorsuali.

5. Ricorre per cassazione Comertek s.r.l. che deduce: a) violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 95 e 99, artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 72. Secondo la ricorrente il tribunale ha violato la L. Fall., artt. 95 e 99 e gli artt. 112 e 115 c.p.c., perchè avrebbe dovuto ritenere quanto ai danni subiti dalla istante che i fatti non specificamente e tempestivamente contestati dalla controparte debbano essere posti a fondamento della decisione; l’art. 2697 c.c., che impone, a carico di chi introduce una circostanza impeditiva del diritto azionato da controparte, l’onere di dimostrare i fatti a fondamento della propria eccezione. Il tribunale non ha considerato che Comertek aveva richiesto, fin dal proprio atto di opposizione, che eventuali dubbi di natura tecnica circa la inerenza dei costi sostenuti rispetto alla commessa (OMISSIS), la effettiva realizzazione di parti dell’impianto oggetto dell’ordine (OMISSIS) e l’impossibilità di impiegare quanto eseguito per l’assemblaggio di altri diversi macchinari, fossero circostanza oggetto di verifica tecnica tramite apposita consulenza tecnica d’ufficio da svolgere in contraddittorio tra le parti. Secondo la ricorrente la mancata ammissione della CTU è illegittima perchè il giudice deve ricorrere alla consulenza laddove la comprensione fattuale della controversia dipenda da nozioni di carattere tecnico specialistico; b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 1, comma 2. La società ricorrente contesta l’interpretazione del Tribunale veronese e sostiene che la disposizione richiamata va interpretata comunque nel senso di considerare opponibili alla massa dei creditori gli interessi moratori maturati prima dell’apertura della procedura concorsuale. (Cass. n. 8979/2016).

6. Si difende con controricorso la curatela del fallimento (OMISSIS) s.p.a..

7. Le parti depositano memorie difensive.

Diritto

RITENUTO

che:

8. Il primo motivo di ricorso è infondato, in primo luogo per ciò che concerne la dedotta contrarietà alla L. Fall., artt. 95, 99 e artt. 112 e 115 c.p.c., della decisione del Tribunale laddove ha ritenuto ammissibile la contestazione del Fallimento del credito relativo all’acquisto di materie prime e alla loro lavorazione in quanto, secondo la ricorrente, nessuna obiezione al riguardo era stata mossa dalla curatela fallimentare in sede di verifica dello stato passivo. In realtà, come è esposto nella parte introduttiva del ricorso, la domanda di insinuazione al passivo era basata sulla previsione contrattuale di pagamento dei primi due acconti pari a 240.000 Euro (e corrispondenti al 30 dell’intero corrispettivo pattuito di 800.000 Euro). Questa richiesta veniva contestata nel progetto di stato passivo dal curatore essendo incontroverso che i beni oggetti del contratto non furono consegnati. In seguito alla dichiarazione del curatore, contenuta nel progetto di stato passivo, di non voler subentrare nel contratto, la Comertek ha richiesto il pagamento delle materie prime. Il G.D. non ha ammesso il credito rilevando che “le fatture dimesse sub 5 non documentano l’esborso effettivamente sostenuto dall’istante nè l’effettivo acquisto dei beni in relazione all’ordine di (OMISSIS) s.p.a.” e ritenendo comunque tardiva, L. Fall., ex art. 93, ogni ulteriore domanda proposta anche in via subordinata dal creditore nelle osservazioni al progetto di stato passivo. Non si vede quindi come possa ritenersi tardiva la contestazione del curatore circa la mancata prova della inerenza dei costi e dell’inutilizzabilità delle materie prime e della loro lavorazione se non in funzione della fornitura pattuita con (OMISSIS) alla stregua della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del thema disputandum e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato (Cass. civ., sez. I, n. 19003 del 31 luglio 2017).

9. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., per aver il Tribunale posto erroneamente a carico dell’istante Comertek l’onere di provare la non utilizzabilità delle materie prime acquistate e parzialmente lavorate in funzione della fornitura pattuita con (OMISSIS) si osserva che come rilevato dal controricorrente la contestazione della curatela non costituisce una eccezione in senso stretto ma una difesa che investe il mancato assolvimento dell’onere di provare la sussistenza del danno. E’ quindi improprio ritenere che la sentenza del Tribunale di Verona abbia posto a carico dell’istante Comertek un onere probatorio gravante sulla curatela fallimentare. Per altro verso fu lo stesso giudice delegato a rilevare la mancanza di prova circa l’inerenza effettiva dei costi sostenuti alla specifica fornitura verso (OMISSIS) e il Tribunale ha confermato tale valutazione affermando che “nulla può escludere che le materie prime, asseritamente acquistate con le fatture dimesse, non siano utilizzabili per l’ordinaria attività di impresa”. Statuizione quest’ultima che non è stata impugnata dalla ricorrente la quale contesta invece il mancato espletamento della richiesta C.T.U. non valutando adeguatamente la stessa giurisprudenza precedente alla riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, secondo cui “la consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio, e non una prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando quindi nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario, cosicchè la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. civ. sez. I, n. 15219 del 5 luglio 2007).

10. Il secondo motivo, come ha riconosciuto il Fallimento nella propria memoria difensiva, deve ritenersi fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente (fra le altre Cass. civ. sez. I n. 27930 del 31 ottobre 2018; ordinanza n. 14637 del 6 giugno 2018 e Cass. civ. sez. VI-1 ordinanze n. 3300 dell’8 febbraio 2017, n. 18676 del 27 luglio 2017e n. 8979 del 5 giugno 2016) secondo cui il divieto di riconoscimento degli interessi dovuti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4, relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore opera, come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari, solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all’accertata insolvenza del debitore.

11. Il primo motivo di ricorso va pertanto respinto mentre va accolto il secondo con cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Verona che deciderà, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso accoglie il secondo motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Verona che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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