Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24800 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 05/12/2016), n.24800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3791-2011 proposto da:

L.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

GIACOBBE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA DE CESARIS, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

GIANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MUSSIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO

CATALANO e LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistenti con mandato –

avverso il provvedimento n. 1103/2010 della CORTE D’APPELLO di

FIRENZE, depositata il 24/09/2010 r.g.n. 1206/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato GIUFFRIDA ANTONIO per delega Avvocato GIACOBBE

GIOVANNI;

udito l’Avvocato MONTEMAGGI LUCA per delega Avvocato MUSSIO

FRANCESCO;

udito l’Avvocato MATANO GIUSEPPE per delega Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi, B.C. e l’INPS impugnavano la sentenza n. 269/08, emessa il 13 maggio 2008 dal Tribunale di Grosseto, con la quale: a) la convenuta L.M. venne condannata al pagamento, in favore della ricorrente B.C., della somma di Euro 15.000,00; b) la L. venne, altresì, condannata a versare all’INPS ed all’INAIL i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il periodo settembre 1995 – gennaio 2002; c) venne annullata la cartella di pagamento emessa dall’INPS.

Con il ricorso in primo grado, la B. deduceva di aver lavorato dal gennaio 1992 al 25 gennaio 2002, alle dipendenze di L.M., titolare dell’omonima ditta individuale, sia presso il negozio di articoli in pelle di Grosseto in qualità di commessa e ciò, di regola, nel pomeriggio, sia presso il proprio domicilio per la riparazione e le modifiche dei capi di vestiario nuovi ed usati e ciò, di regola, al mattino o anche nelle ore notturne. La ricorrente indicava i compensi percepiti nel corso degli anni sia per il lavoro a domicilio, sia per quello svolto al negozio. In data 25 gennaio 2002, a seguito di visita ispettiva, la ricorrente era stata allontanata dal negozio, con promessa di regolarizzazione dei pregresso rapporto, cosa che non si era, invece, verificata (pur avendo la L. presentato il 28.1.02 domanda di emersione di lavoro irregolare, ex L. n. 383 del 2001).

Con successiva lettera del 17 luglio 2002, la B. riferiva di essere stata licenziata per assenza ingiustificata. Ciò premesso, la ricorrente chiedeva che, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo 1.1.92 – 25.1.02, la L. fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di Euro 72.000,00 per differenze retributive e di Euro 10.138 per t.f.r., nonchè alla corresponsione dell’indennità risarcitoria di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8, nella misura di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole.

La L., nel costituirsi, sosteneva che il rapporto era cessato per dimissioni e, comunque per mutuo consenso; eccepiva, poi, la decadenza della ricorrente dall’impugnazione del licenziamento.

Contestava poi le pretese della ricorrente, essendo stata la B. sempre adeguatamente retribuita per l’attività svolta, tenuto conto che la stessa, nel corso del rapporto, aveva lavorato anche per altri datori di lavoro.

Con un successivo ricorso, la B., sulla base degli stessi presupposti fattuali, chiedeva la condanna della L. al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo gennaio 1992/gennaio 2002 ovvero, in subordine, alla costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13; in ulteriore subordine la ricorrente chiedeva che fosse accertato il proprio diritto al riscatto del periodo contributivo, mediante versamenti volontari.

La convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande attrici, salvo che per quella ex art. 2116 c.c., comma 2, l’unica proponibile nei confronti del datore di lavoro – e ne chiedeva comunque, il rigetto.

L’INPS si costituiva rilevando che la domanda di emersione – ex L. n. 383 del 2001 -proposta dalla L. non era stata ritenuta ammissibile, in quanto priva dell’adesione, richiesta, della lavoratrice. Osservava poi l’Istituto che dagli accertamenti espletati era emerso che il rapporto tra la B. e la L. era stato ricostruito come rapporto a tempo parziale per il periodo 1.1.1997 – 31.12.1996. Per il successivo periodo 1.1.1997 – 31.12.01 faceva fede quanto accertato dal personale ispettivo della Dir. Prov.le del Lavoro, oggetto del verbale del 18.10.2002. La difesa dell’INPS rilevava, ancora, che la prescrizione dei contributi era decennale a seguito della denuncia della lavoratrice, mentre il riscatto L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, era possibile solo in caso di contribuzione prescritta. Infine, sosteneva che non era possibile il riscatto ad opera della lavoratrice tramite versamenti volontari in caso di part-time orizzontale e, comunque, non era possibile in relazione a periodi anteriori alla data di autorizzazione al versamento dei contributi volontari.

Con quattro successivi ricorsi la L. impugnava nei confronti dell’INPS e dell’INAIL il verbale di accertamento dell’Istituto previdenziale del 18.10.02, con il quale era stata quantificata la contribuzione dovuta dalla esponente per i periodi 1.9.92 – 31.12.96 e 1.1.02 – 17.1.02, risultando la B. regolarmente assicurata presso altra azienda dal 1.1 al 31.8.92 ed essendo stati alla L. addebitati i contributi pel periodo 1.1.97-31.12.01, nonchè due cartelle di pagamento (INAIL ed INPS) relativi alla B..

Gli istituti previdenziali resistevano, eccependo in particolare l’INPS che la domanda di regolarizzazione presentata dalla L. costituiva atto di ricognizione dell’obbligazione contributiva a prescindere dal fatto che la domanda non fosse stata accolta per mancanza di consenso della lavoratrice. La B. censurava la sentenza del Tribunale di Grosseto con riguardo: a) alla esclusa valenza confessoria della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro della esponente anche con riferimento al periodo antecedente al settembre 1995: da essa quindi risultava che il rapporto inter partes aveva avuto, quanto meno, una durata dal 1.6.92 al 25.1.02, si era svolto con una prestazione di quattro ore giornaliere ed era stato di natura subordinata. A giudizio dell’appellante a tale conclusione si sarebbe dovuto pervenire anche attraverso una corretta valutazione delle risultanze dell’istruttoria testimoniale; b) alla esclusa natura subordinata del lavoro eseguito al proprio domicilio: sul punto l’appellante valorizza l’utilizzo di attrezzature fornite dalla L., l’esistenza di prescrizioni specifiche circa le modifiche da apportare ai capi, la continuità della prestazione, l’assenza di rischio e di una clientela propria; c) alla illegittimità del criterio equitativo di liquidazione della differenze retributive, laddove la ricorrente aveva offerto al primo giudice una sufficiente ricostruzione del rapporto, sia sotto l’aspetto temporale che sotto il profilo del concreto svolgimento delle mansioni. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto determinare le differenze retributive in base alle previsioni del C.C.N.L. del settore terziario, da utilizzare anche quale parametro per la determinazione della retribuzione sufficiente e proporzionata ex art. 36 Cost.; d) alla esclusa illegittimità del licenziamento orale intimatole in data 25 gennaio 2002: la sequenza degli avvenimenti, specificamente analizzati dall’appellante, escludeva, a suo giudizio, che nella specie potesse parlarsi di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, come ritenuto dal primo giudice. L’INPS, da parte sua, deduceva l’errata interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento da parte del Tribunale e l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

In particolare censurava l’impugnata sentenza laddove aveva ritenuto: a) sussistere un rapporto di lavoro subordinato solo a far data dal settembre 1995, anzichè dal 1.6.92; b) di limitare le pretese contributive dell’Istituto nei confronti della L. al monte orario e retributivo da esso accertato, piuttosto che al minimale giornaliero di retribuzione imponibile stabilito ex lege (Cass. sez. un. n. 12269/04).

La L., ritualmente costituitasi, resisteva, proponendo appello incidentale in ordine al riconoscimento delle differenze retributive quantificate in Euro 15.000.

L’INAIL si rimetteva alla decisione della Corte.

La Corte, disponeva c.t.u. contabile al fine di accertare le differenze retributive dovute alla B..

Con sentenza depositata il 24 settembre 2010, la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento del gravame proposto dalla B.: a) condannava la L. al pagamento delle seguenti somme: Euro 138.314,68 lordi per differenze retributive; Euro 9.205,16 lordi a titolo di t.f.r.; Euro 5.000,00 a titolo di indennità risarcitoria per illegittimo licenziamento; b) accertava il diritto della B. alla costituzione delle rendita vitalizia in relazione al lavoro svolto dal 1.6.92 al 31.12.96 per il quale la contribuzione di legge era prescritta; c) in parziale accoglimento dell’appello INPS, confermava l’annullamento della cartella di pagamento 051 2006 00006486 23, condannava la L. al pagamento dei contributi, interessi di mora e somme aggiuntive calcolati sui minimali giornalieri, oltre alle spese di lite.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la L., affidato a 11 motivi. Resiste la sola B. con controricorso. L’INPS e l’INAIL hanno depositato delega un calce al ricorso notificato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 437 c.p.c., art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

Lamenta che la sentenza impugnata considerò che nella specie non si discuteva della natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti, bensì della durata di tale rapporto e la sua continuità anche nel periodo estivo. Si duole di avere invece contestato tali natura e durata del rapporto, proponendo appello incidentale sul punto (ove venivano richiamate varie testimonianze a conferma dell’assunto).

2. – Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omessa ed insufficiente motivazione su di un fatto controverso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Si duole che la corte di merito abbia dato erroneamente per non contestata la natura subordinata del rapporto lavorativo, senza adeguatamente motivare sul punto.

3. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., lamentando sempre la contestata natura subordinata del rapporto, il cui onere della prova la corte fiorentina avrebbe fatto ricadere erroneamente sulla datrice di lavoro (ritenendo peraltro la natura ontologicamente subordinata delle mansioni di commessa).

4. – Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omessa ed insufficiente motivazione su di un fatto controverso, denunciando la violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che l’iter motivazionale della sentenza impugnata appare del tutto svincolato dalle emergenze istruttorie.

4.1 – I primi quattro motivi, che per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi, presentano evidenti profili di inammissibilità (per i quali si rinvia al punto 12), anche per aver denunciato la violazione di norme processuali come vizio di motivazione, e sono, per il resto, infondati.

La corte di merito, infatti, non ha solo dichiarato che normalmente le mansioni di commessa sono subordinate, ma ciò ha evinto dalle dichiarazioni rese dalla L. all’INPS, e da altri indizi rivelatori della subordinazione (orario, direttive, retribuzione fissa, etc). Quanto al lamentato insufficiente esame delle risultanze probatorie, la corte distrettuale mostra di averle ampiamente esaminate e valutate.

5. – Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730, 2735 e 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

Lamenta che la sentenza impugnata attribuì valore di confessione fatta ad un terzo (l’INPS) la richiesta di emersione di lavoro irregolare, presentata dalla L. ai sensi della L. n. 383 del 2001, il 28.1.2002. Evidenzia che tale dichiarazione era priva di valore confessorio.

Il motivo è infondato posto che la L. n. 383 del 2001, art. 1 è volto, in un’ottica costituzionale di tutela dei diritti previdenziali e assistenziali, a dare continuità al lavoro irregolare svolto in epoca precedente alla denuncia di emersione, e mira a favorire, e presuppone, la prosecuzione effettiva del rapporto (di lavoro subordinato) regolarizzato, cfr. Cass. 26.2.2016 n. 3821. Non può dunque essere condivisa la tesi della ricorrente secondo cui la dichiarazione in questione aveva l’unico scopo di intraprendere la procedura diretta ad ottenere dei benefici (fiscali e) previdenziali: questi ultimi infatti consistono nella riduzione delle sanzioni previste per il mancato versamento dei contributi inerenti un rapporto di lavoro subordinato non denunciato; con la denuncia il richiedente afferma dunque (e presuppone) l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato con l’indicazione della retribuzione dovuta in base ai contratti collettivi di categoria (art. 1 L. cit.).

6. – Con il sesto motivo la L. denuncia l’omessa ed insufficiente motivazione su di un fatto controverso, sempre con riferimento alla qualificazione della denuncia di emersione di lavoro irregolare.

Lamenta che tale dichiarazione poteva avere solo natura indiziaria, sicchè il giudice poteva basarsi su di essa solo col conforto di altre prove.

Il motivo presuppone l’accoglimento della precedente censura, che è stata invece respinta e di cui non può che seguire la sorte. Può aggiungersi che la sentenza impugnata ha posto a base della riconosciuta natura subordinata del rapporto de quo anche gli indici rilevatori della subordinazione, quali l’orario e la retribuzione fissi.

7. – Con il settimo motivo la ricorrente denuncia l’omessa ed insufficiente motivazione su di un fatto controverso, lamentando altresì la violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., nonchè “della L. n. 977 del 1973” (recte: L. n. 877 del 1973). Lamenta il riconoscimento della natura subordinata delle prestazioni lavorative svolte dalla B. presso il suo domicilio. In particolare che tale accertamento si basava su mere illazioni non suffragate da effettivi elementi di prova.

Il motivo, oltre che inammissibile in quanto diretto ad un generale riesame delle risultanze probatorie valutate dal giudice di merito (si rinvia al punto 12), è infondato poichè la sentenza impugnata, sulla base della logica considerazione che il rapporto di lavoro subordinato in questione (basato sulle considerazioni che precedono) non potesse ragionevolmente scomporsi in due distinti rapporti, ha al contrario accertato che la B. riceveva dalla L. appositi “foglietti” che accompagnavano il capo acquistato dai clienti in negozio, contenente le indicazioni sui lavori da eseguirvi (correzioni o modifiche dei capi), così come era emerso che le macchine per cucire ed altra attrezzatura, così come i pellami su cui intervenire, fossero forniti alla lavoratrice dalla L..

8.- Con l’ottavo motivo la L. denuncia ancora l’omessa ed insufficiente motivazione su di un fatto controverso, lamentando altresì la violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., nonchè “della L. n. 977 del 1973” (recte: L. n. 877 del 1973). Lamenta che la sentenza impugnata ritenne di poter determinare in via equitativa la quantità di lavoro domiciliare svolto dalla lavoratrice in misura pari a 10 ore settimanali, senza alcun concreto supporto probatorio.

Il motivo è infondato.

Richiamate le considerazioni di inammissibilità delle censure che, in questa sede, mirano ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal giudice di merito, occorre evidenziare che l’art. 432 c.p.c., stabilisce che il giudice del lavoro, quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, la liquida con valutazione equitativa.

Il giudice del lavoro, dunque, ove accerti il diritto (nella specie la prestazione di lavoro subordinato a domicilio), ma non abbia la possibilità di determinare con esattezza il credito (nella specie, in particolare, le ore di lavoro, certamente eseguito sulla scorta delle risultanze istruttorie di cui si è detto), può ricorrere ad una valutazione equitativa. Nella specie tale valutazione risulta logica e l’attuale ricorrente non fornisce alcun elemento in grado di evidenziarne l’erroneità.

9. – Con il nono motivo la L. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112, 327 e 436 c.p.c., oltre ad omessa ed insufficiente motivazione su di un fatto controverso.

Lamenta che la sentenza impugnata nel determinare il credito della lavoratrice si era basata, quanto al percepito, unicamente sulle dichiarazioni rese dalla B., ritenendole non contestate, laddove la L. aveva contestato tali affermazioni, deducendo che alla lavoratrice “erano state corrisposte in corso di rapporto tutte le sue spettanze”. Tale eccezione di pagamento era stata accolta dal primo giudice e non impugnata, sicchè sul punto si era formato il giudicato ed era stato del resto confermato da taluni testimoni.

Il motivo è infondato posto che la prova della giusta retribuzione corrisposta grava evidentemente sul datore di lavoro; in caso di lavoro non regolarizzato e quindi privo di buste paga, al lavoratore è sufficiente affermare e provare di aver lavorato e di essere creditore delle somme dovute per il suo lavoro, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver corrisposto al dipendente quanto dovutogli in base alla contrattazione collettiva (artt. 36 Cost. e 2099 c.c.).

Non è dunque assolutamente sufficiente (ex artt. 416 e 436 c.p.c.) che il datore di lavoro si limiti ad affermare di aver “corrisposto tutte le spettanze” economiche derivanti dal rapporto di lavoro. Su tale punto non può essersi formato alcun giudicato, tanto più che la ricorrente non indica, in contrasto col principio di autosufficienza, da quali elementi ed accertamenti della sentenza di primo grado tale statuizione, idonea a passare in cosa giudicata, dovrebbe evincersi. Al riguardo è opportuno rimarcare che il requisito dell’autosufficienza non può ritenersi soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto di impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012, n. 1716). Quanto al riesame delle prove testimoniali, di cui la ricorrente riporta alcuni stralci, ne va ribadita, in base alle considerazioni di cui al punto 12, l’inammissibilità.

10. – Con il decimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., oltre ad omessa ed insufficiente motivazione su di un fatto controverso.

Lamenta che la corte di merito abbia ritenuto il rapporto cessato per licenziamento e non già, come affermato dal Tribunale, per mutuo consenso, a tal fine basandosi su argomenti meramente presuntivi e senza procedere ad un analitico esame delle risultanze istruttorie.

Il motivo, per molti versi inammissibile mirando ad una diversa ricostruzione dei fatti ad opera della sentenza impugnata, è comunque infondato, avendo la corte di merito accertato l’esistenza di un licenziamento del giugno 2002.

11. – Con undicesimo motivo la L. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2094, 2114, 2115, 2116 e 2117 c.c., oltre ad omessa ed insufficiente motivazione su di un fatto controverso.

Lamenta la condanna, contenuta nella sentenza impugnata, al versamento delle somme utili ai fini della costituzione della rendita vitalizia, oltre che al pagamento dei contributi omessi.

La stessa ricorrente chiarisce che l’erroneità della pronuncia dipende dall’erroneità dell’accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo de quo. La censura, dunque, è infondata, essendo stati già respinti i motivi di ricorso aventi ad oggetto tale ultima circostanza.

12. – Deve conclusivamente ed infine osservarsi che tutti i motivi di ricorso non tengono conto dei seguenti principi: a) che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394.

Nella specie è evidente che la ricorrente lamenta un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, sicchè la censura si riduce alla denuncia di un vizio motivo.

b) Deve allora considerarsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, ivi compreso quello denunciato sub violazione dell’art. 115 e/o 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15205/14, Cass. n. 12227/13), consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse d’ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto decisivo. Del resto, il citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass. 5 maggio 2010 n. 10833, Cass. n. 15205/14).

13. – Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite, nei confronti della B., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per gli Istituti previdenziali, non avendo essi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della B., delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..

Nulla sulle spese nei confronti degli Istituti previdenziali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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