Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2480 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11171-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.V.G.;

avverso la sentenza n. 63/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI del 19/03/08, depositata il 26/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIACALONE Giovanni;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MATERA Marcello.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale la contribuente non ha svolto attività difensiva, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La sentenza impugnata ha ritenuto – rispetto ad accertamento induttivo del reddito ai fini IVA IRPEF IRAP relativi ad attività di parrucchiere, per il 2002, basato su irrisorietà degli acquisti contabilizzati e consumo di energia non corrispondente al reale – che fosse abbastanza convincente la proporzione tra i materiali impiegati e le prestazioni dichiarate, previa puntuale valutazione degli elementi offerti dall’Ufficio e di quelli specificamente dedotti dalla parte contribuente, sia in ordine ai consumi di energia che agli acquisti di shampoo.

Ricorre per cassazione la parte erariale con un unico motivo; la parte contribuente non ha svolto attività difensiva.

La censura formulata dall’Agenzia, avverso le predette statuizioni, si rivela manifestamente priva di pregio. Infatti, essa, allorchè denunzia violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62, conv. con L. n. 427 del 1993 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), si rivela manifestamente inammissibile, perchè in realtà non ha ad oggetto l’interpretazione e l’applicazione, da parte dei giudici d’appello, delle predette norme di diritto sui presupposti dell’accertamento induttivo, bensì l’asserita inadeguata considerazione, da parte degli stessi, di circostanze di fatto relative al consumo energetico rilevato dalle bollette Enel, mentre l’accertamento in fatto del giudice di merito è – anche in questo caso – censurabile in questa sede solo per vizio di motivazione (non lamentato nella specie), sempre che la relativa censura sia autosufficiente (Cass. n. 21023/09, in motivazione). Del resto, in tema di accertamento delle imposte sul reddito, l’apprezzamento in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell’accertamento effettuato con metodo presuntivo attiene alla valutazione dei mezzi di prova, ed è pertanto rimesso in via esclusiva al giudice di merito, salvo lo scrutinio riguardo alla congruità della relativa motivazione (Cass. n. 1715/07).

Nella specie, il giudice ha dato congruamente e logicamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto fondate le deduzioni della parte contribuente in ordine ai consumi di energia (desunti dalla lettura del contatore, non da quelli presunti esposti nelle fatture provvisorie) ed agli acquisti dello shampoo impiegato per l’effettuazione delle prestazioni (raffrontandone il consumo nell’anno con la media generale), sicchè non assume rilievo decisivo l’errato richiamo alla regolarità della contabilità ed alla sua rispondenza alla dichiarazione fiscale.”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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