Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 248 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 248 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

ORDINANZA

revoca decreto di
ammissione

sul ricorso iscritto al N.R.G. 28157/2011 proposto da:
ZICCA GIOVANNINA (C.F.: ZCC GNN 28A55 1402T), rappresentata e difesa, in virtù di
procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Luca Pirastu e domiciliato “ex lege”
presso la cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente —

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore;
– intimato –

per la cassazione dell’ordinanza in data 29 settembre 2011 del Tribunale di Cagliari (in
composizione monocratica), depositata il 30 settembre 2011 (e notificata il 14 ottobre
2011).
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 novembre
2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Lucio Capasso, che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p. c. in atti.
1

Data pubblicazione: 09/01/2014

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 18 giugno 2013, la
seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << Dopo essere stata
ammessa in via provvisoria al patrocinio civile a spese dello Stato, con delibera del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari del 9 marzo 2009, la sig.ra Zicca
Giovannina, con ricorso depositato il 25 marzo 2009, premesso di essere proprietaria

..
29, particella 52 e 51, formulava, dinanzi al Tribunale di Cagliari, domanda di
reintegrazione nel possesso, ex artt. 703 ss. c.p.c., nei confronti della sig.ra Lotto
Immacolata, che abitava nel vicino immobile sito nel vico Nazionale C. n. 7, distinto al C. T.
al foglio 29, particella 50, esponendo che la convenuta aveva realizzato alcune opere
edilizie abusive, mediante le quali aveva sconfinato nella porzione di terreno di sua
proprietà esclusiva.
Pertanto, sulla scorta di tali condizioni, chiedeva al suddetto Tribunale di condannare la
sig.ra Lotto, previo accertamento dell’illegittimità dello spoglio commesso in suo danno,
alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, autorizzando in difetto essa ricorrente a
provvedervi direttamente a propria cura e spese, con addebito dei costi alla resistente.
Il Tribunale adito, nella regolare costituzione della convenuta, con ordinanza del 16 luglio
2010, rigettava la domanda, ritenendo che nessuna delle parti avesse dimostrato di aver
esercitato un possesso attuale sul tratto di terreno conteso.
,
Con decreto del 15 dicembre 2010, veniva revocata l’ammissione della ricorrente al
patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che, nel caso di specie, sussistessero i
presupposti di cui all’art. 136, co. 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.
La sig.ra Zicca impugnava detto decreto di revoca dinanzi al Presidente del Tribunale di
Cagliari, il quale, con ordinanza del 29 settembre 2011, depositata il 30 settembre 2011 e
notificata il 14 ottobre 2011, rigettava la formulata opposizione sul presupposto che la
ricorrente avesse agito in giudizio con colpa grave.
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dell’immobile sito in San Vito, al vico Nazionale C. n. 5, distinto al Catasto Terreni al foglio

Avverso la citata ordinanza Zicca Giovannina ha proposto ricorso per cassazione,
notificato il 3 novembre 2011 e depositato il 28 novembre dello stesso anno, articolato in
un unico motivo.
L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Ritiene il relatore, che avuto riguardo all’art. 380 bis c.p.c. in relazione all’art. 375 n. 5,

infondatezza e, quindi, per la sua conseguente definizione nelle forme del procedimento
camerale.
Con l’unico motivo formulato la ricorrente ha censurato l’impugnata ordinanza per assunta
violazione e falsa applicazione degli artt 136, comma 2, D.P.R. 115/2002, 1140 c.c., 1168
c.c., 2697 c.c. e 703 e ss. c.p.c., nonché per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il tutto in relazione all’art.
360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che l’aver posseduto la striscia di terreno contesa,
accedendovi da una finestra, ben poteva costituire idonea modalità di esercizio del
possesso ex art. 1140 c.c., tale da legittimare l’esercizio dell’azione di reintegrazione ex
artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. .
Tale doglianza appare, ad avviso del relatore, manifestamente destituita di pregio.
Infatti, il Presidente del Tribunale di Cagliari ha correttamente revocato, sulla scorta delle
ragioni che avevano giustificato il diniego della tutela possessoria invocata, il beneficio del
patrocinio a spese dello Stato, avendo ravvisato, nel comportamento tenuto dalla
ricorrente Zicca, un’ipotesi di colpa grave.
A tal proposito, con motivazione adeguata e scevra da vizi logici, il giudice
dell’opposizione ha osservato come rappresentasse una condotta inverosimile la pretesa
di esercitare il possesso di cui all’art. 1140 c.c., scavalcando una finestra ed immettendosi
in tal modo in un fondo limitrofo, in quanto una tale modalità non era soltanto inidonea a
fondare una doglianza di spoglio, ma ancora prima era estranea allo schema
3

c.p.c., sussistono le condizioni per pervenire al rigetto del ricorso per sua manifesta

comportamentale qualificabile come possesso ai sensi dell’art. 1140 c.c., poiché
palesemente privo dell’animus.
Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale adito ha ritenuto, in modo condivisibile, che l’aver
prospettato tale pretesa come un’azione di reintegrazione ex ad. 1168 c. c , integrasse una
colpa grave, in quanto, come legittimamente evidenziato nell’ordinanza impugnata,

possesso su un fondo altrui con una modalità tale da rendere evidentemente non
percepibile l’animus rem sibi habendi, ma anzi ponendo in essere un atteggiamento che
depone nel senso opposto dell’assenza dell’elemento psicologico dato che così
facendo porrebbe in essere un comportamento furtivo che è tipico di chi agisce in modo da
non farsi notare”.
Alla stregua di tali considerazioni, il Tribunale ha correttamente ravvisato, nel
comportamento tenuto dalla ricorrente, un caso di colpa grave, cioè “di un’imprudenza o
trascuratezza elevata, per il mancato impiego di un minino di diligenza, sufficiente a far
avvertire l’ingiustizia della pretesa avanzata in causa” (cfr., in proposito, Cass. n. 1788 del
1989; in senso conforme, cfr. Cass. n. 7101 del 1994 e Cass., ord., n. 15629 del 2010), in
tal senso esprimendo, in modo logico ed adeguato, un apprezzamento di fatto
incensurabile in questa sede di legittimità.

,

Pertanto, essendo la decisione del Presidente del Tribunale di Cagliari sorretta da una
motivazione del tutto congrua e logica, non si ravvisa l’emergenza del vizio logico dedotto
dalla ricorrente, così come non si rinviene, nell’impugnata ordinanza, alcuna violazione
dell’ad. 136, comma 2, del d. P. R. n. 115 del 2002.
In definitiva, quindi, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere
nelle forme di cui all’ad. 380-bis c.p.c., ravvisandosi la manifesta infondatezza del motivo
con esso formulato, in relazione all’ipotesi enucleata dall’ad. 375 n. 5 c.p.c. ».

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“l’ordinamento non garantisce la tutela possessoria in favore di chi pretenda di esercitare il

Considerato che il Collegio — assorbita ogni altra questione – condivide

argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, non
risulta depositata alcuna memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, senza che debba

farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese della presente fase di legittimità in difetto di

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema
di Cassazione, in data 12 novembre 2013.

costituzione dell’intimato Ministero.

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