Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 248 del 08/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 248 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sul ricorso proposto da:
SERCAR s.r.1., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mariacarmela
Siniscalchi, elettivamente domiciliata nello studio
dell’Avv. Francesca Tomassini in Roma, via del Clementino, n. 94;

Data pubblicazione: 08/01/2013

– ricorrente –

contro
AUTOSERVIZI IRPINI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.
Donato Pennetta, elettivamente domiciliata nello studio

(hyl,

dell’Avv. Nicola Domenico Petracca in Roma, via Ennio
Quirino Visconti, n. 20;

– resistente

per regolamento di competenza avverso il provvedimento

Udita la relazione della causa svolta nella camera

di consiglio del 12 dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che con ordinanza in data 26 gennaio 2012,
il Tribunale di Avellino, confermando il provvedimento
con il quale era stato disposto l’accertamento tecnico
preventivo e rigettando l’istanza di revoca, ha dichiarato la propria competenza per territorio, essendo il
richiesto accertamento “strumentale al giudizio di merito che si vuole instaurare, la cui competenza, in astratto, appartiene a questo Tribunale, ai sensi
dell’art. 20 cod. proc. civ.”;
che la s.r.l. Sercar ha impugnato detta pronuncia
con regolamento di competenza, notificato il 2 febbraio
2012;
che l’intimata ha depositato memoria.
Considerato che il consigliere designato ha deposi-

tato, in data 24 luglio 2012, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

del Tribunale di Avellino in data 26 gennaio 2012.

«Il ricorso appare inammissibile, perché il provvedimento con il quale il giudice affermi o neghi la propria
competenza per territorio a provvedere sull’istanza di
accertamento tecnico preventivo, non avendo efficacia

to, non può essere impugnato con il regolamento di competenza (Cass., Sez. Un., 20 giugno 2007, n. 14301;
Cass., Sez. VI-2, 18 ottobre 2011, n. 21567)»;
che il Collegio condivide la proposta contenuta
nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state
rivolte osservazioni critiche;
che la soluzione indicata nella suddetta relazione
ha trovato ulteriore conferma in Cass., Sez. VI-1, 7
settembre 2012, n. 15052;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del regolamento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la
ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute
dalla resistente, che liquida in complessivi euro 1.700,
di cui euro 1.500 per compensi, oltre agli accessori di
legge.

T

3

preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di meri-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazio-

ne, il 12 dicembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA