Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24799 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 189/10/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di L’AQUILA – Sezione Staccata di PESCARA del 10.7.08,

depositata il 18/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:

“1. Con sentenza n. 189/10/08, depositata il 18 settembre 2008, la CTR dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, confermando la sentenza della CTP di Pescara, ha riconosciuto il diritto di F.L. al rimborso dell’IRAP versata negli anni 2002-2004, ritenendo insussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione, in quanto, mediante i quadri E dei Mod. Unici degli anni di riferimento, “il contribuente aveva fornito idonea documentazione di aver svolto la sua attività senza avvalersi di dipendenti e/o di collaboratori, anche saltuari, facendo uso di beni strumentali minimi, di tal che deve ritenersi che l’elemento organizzativo sia pressochè inesistente..”. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza. L’intimato non ha svolto difese.

2. Con un unico motivo, la ricorrente, denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la CTR ha escluso l’esistenza dei presupposti impositivi dell’Irap in assenza di validi elementi probatori, e sottoponendo il seguente quesito: “Dica la Corte se grava sul contribuente che agisce per il rimborso Irap descrivere l’organizzazione della sua attività e provare l’assenza dei presupposti per l’assoggettamento all’imposta con l’esibizione in giudizio del libro beni ammortizzabili e, se, pertanto, ha errato la CTR nell’applicare al caso de quo un principio diverso”.

3. Il ricorso appare manifestamente infondato. Questa Corte ha già affermato (n. 19064 del 2006; 2935 del 2006; 2155 del 2001) che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, deducibile solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che non è stato prospettato. Ad abundantiam, va aggiunto che la valutazione del materiale probatorio costituisce compito precipuo del giudice del merito, al quale compete di individuare le fonti del proprio convincimento, spettando a questa Corte di legittimità, ove investita ex art. 360 c.p.c., n. 5, il potere non di riesaminare e valutare il merito della causa, ma, solo, di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fattane dal giudice del merito.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, dunque, il ricorso va rigettato e che non va provveduto alla regolamentazione delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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