Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24799 del 19/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 27/09/2017, dep.19/10/2017), n. 24799
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12143-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.D., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dagli avvocati MARIA GRAZIA MASTINO, EDMONDO MONDA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1282/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO, depositata il 01/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza resa dalla CTR Piemonte indicata in epigrafe che, confermando la sentenza resa dalla CTP di Torino, avevano annullato tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di V.D. per la ripresa a tassazione di IRPEF relativa agli anni 2006, 2007 e 2008, a titolo di reddito di partecipazione del contribuente, socio della società Tre-Vì Costruzioni sas di V.D. e c.;
Letti l’atto di costituzione della parte intimata e la memoria ritualmente depositata;
Ritenuto che il procedimento va rinviato all’udienza del 29.11.2017 per trattazione congiunta con il Proc.R.G. n.12161/2016.
PQM
Dispone rinviarsi la trattazione del procedimento all’udienza del 29.11.2017 per trattazione congiunta con il proc.r.g. n. 12161/2016.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017