Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24799 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2247-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

CLEANPOWER SOGLIO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MARINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMILIANO LEONETTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1232/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Vercelli, con sentenza n. 2/2017, sez 2, accoglieva il ricorso proposto dalla Cleanpower soc. cons. per azioni avverso il diniego rimborso A674 per accise energia elettrica anni 2009 e 2010.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle dogane e monopoli proponeva appello innanzi alla CTR Piemonte.

A sua volta la società contributrice proponeva appello incidentale.

Il giudice di seconde cure con sentenza 1232/7/2018, rigettava l’impugnazione dell’Agenzia

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso la società contribuente che ha presentato ricorso incidentale.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la società contribuente fosse esente dall’accise per l’energia elettrica in quanto autoproduttrice della predetta energia da fonti rinnovabili

applicando erroneamente alla materia fiscale il D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 2.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale la società contribuente lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni da essa proposte.

Il ricorso principale è manifestamente fondato.

La sentenza impugnata, facendo applicazione nella fattispecie del citato D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 2, ha ritenuto che l’esenzione dalle accise fosse applicabile a tutte le imprese autoproduttrici di energia elettrica tramite fonti rinnovabili e che non costituisse motivo di esclusione da detta esenzione la circostanza che le imprese non consumassero per sé stesse l’energia ma la cedessero a terzi.

Sotto tale ultimo profilo ha ritenuto che il fatto la società contribuente avesse natura consortile e cedesse l’energia prodotta ai propri consorziati non costituiva ragione valida per una sua esclusione dall’esenzione.

Tale decisione non è condivisibile.

Questa Corte ha già chiarito che non può influire sulla regolamentazione della presente fattispecie una definizione contenuta in una legge diretta a scopi diversi da quelli perseguiti dalla normativa tributaria, essendo il D.Lgs. n. 79 del 1999 finalizzato a regolare il mercato interno dell’energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, restando la materia fiscale estranea a tale normativa.(Cass. 23529/08).

Il Collegio concorda con tale orientamento.

A tale proposito va rilevato che la norma applicabile ratione temporis al caso di specie è il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3 (Testo unico delle accise) che testualmente recita: “3. E’ esente dall’accisa l’energia elettrica: a) utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;”.

Trattasi dunque di norma a carattere fiscale che prevede una esenzione d’imposta limitatamente al consumo delle imprese di autoproduzione senza l’estensione ad altri beneficiari.

Il D.Lgs. n. 79 del 1999 ha per oggetto la liberalizzazione e la disciplina del settore elettrico prescindendo dai profili di carattere fiscale.

Il predetto D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2 fornisce in tale contesto la definizione di autoproduttore nei seguenti termini:

“1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.

2. Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui alla L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Il dato rilevante ai fini della presente decisione è che il comma 1 dell’articolo in esame espressamente prevede che le definizioni fornite sono applicabili limitatamente nell’ambito del contesto normativo della legge in esame, con esclusione quindi di un loro carattere generalizzato.

Tale primo elemento porta ad escludere che la definizione fornita di autoproduttore possa estendersi anche nell’ambito della normativa fiscale.

Riprova della fondatezza di tale assunto la si rinviene in quanto disposto dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 911, che ha stabilito che “il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui alla L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8), in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”.

Dunque solo con la predetta norma di carattere fiscale il legislatore ha esteso l’esenzione dalla accise in questione anche alla ipotesi in cui l’energia prodotta da fonti rinnovabili sia consumata da soci di società di cooperative di produzione.

Ciò sta necessariamente a significare che, prima della entrata in vigore della predetta norma, l’esenzione dall’accise non era applicabile alle società cooperative proprio perché non risultava applicabile ad esse il D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2.

In tal senso questa Corte ha recentemente affermato che~ in tema di accise, qualora la società consortile costituita per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 52, comma 3, lett. b), per la quale occorre che l’autoproduttore coincida con colui che consuma l’energia prodotta, essendo all’uopo irrilevante il richiamo al D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 2, in quanto, regolando il mercato interno dell’energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale(Cass. 18863/20).

Nel caso di spe’cie i tributi si riferiscono agli anni 2009 e 2010 e dunque ad essi non risulta applicabile l’esenzione di cui alla L. n. 208 del 2015.

Il motivo va dunque accolto.

Va peraltro accolto anche il ricorso incidentale.

Invero la sentenza dà atto della proposizione di un appello incidentale della Cleanpower, di cui riporta le censure svolte, ma nella parte motiva non si rinviene alcuna motivazione in ordine a detto appello presumibilmente perché ritenuto assorbito dal rigetto dell’appello principale.

Ciò comporta che in sede di rinvio il giudice di seconde cure dovrà pronunciarsi sull’appello in questione.

Conclusivamente quindi entrambi i ricorsi vanno accolti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Piemonte, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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