Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24798 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 86/64/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA dell’8.7.08,

depositata il 18/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:

“1. Con sentenza n. 86/64/08, depositata il 18 settembre 2008, la CTR della Lombardia confermando la sentenza della CTP di Mantova, ha riconosciuto il diritto di B.L., medico pediatra convenzionato col SSN, al rimborso dell’IRAP versata per l’anno 1998, ritenendo insussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione, in quanto “gli elementi desumibili dal Modello Unico acquisito offre, ad una semplice disamina, un’imputazione di costi per beni strumentali minimi e tali da escluderne qualsiasi valenza peraltro neppure adombrata dall’Ufficio”. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

2. Col primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR escluso l’esistenza dell’autonoma organizzazione sulla base delle sole dichiarazioni del contribuente, con ciò implicitamente disconoscendo la regola del riparto dell’onere della prova, che, in tema di ripetizione dell’IRAP, grava sul contribuente.

Col secondo motivo, si denuncia “insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere i giudici d’appello omesso ogni riferimento alla consistenza “delle spese sostenute dal contribuente per l’acquisto di beni strumentali, delle spese relative ad immobili, di quelle affrontate per prestazioni di lavoro dipendente, nonchè delle altre spese documentate nel quadro RE”, formulando la seguente sintesi: “la sentenza impugnata appare viziata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè delle risultanze finanziarie sopra riportate la motivazione avrebbe dovuto dar conto in quanto fatti ed elementi decisivi e controversi al fine di stabilire la sussistenza o meno, nel caso di specie, dei presupposti impositivi ai fini dell’IRAP; al contrario, in detta motivazione non vi è traccia del compiuto riscontro di tali presupposti, pur essendo acquisiti agli atti del processo”.

3. Il ricorso appare manifestamente infondato. In relazione al primo motivo, questa Corte ha già affermato (n. 19064 del 2006; 2935 del 2006; 2155 del 2001) che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, deducibile solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Il momento di sintesi a corredo del secondo motivo non appare adeguatamente formulato, in quanto, dalla sua sola lettura, non è chiarito quale sia il fatto decisivo e controverso, in tesi, trascurato dal giudice del merito e la cui insufficiente valutazione rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Peraltro, il motivo non appare autosufficiente: esso muovendo dall’incontroversa assenza di dipendenti (pag. 2 ricorso) afferma che la presenza di beni strumentali, unitamente alle voci di spesa documentate, costituisce, “in alternativa rispetto all’utilizzo di lavoro altrui, l’elemento discretivo per attrarre (o meno) alla sfera impositiva Irap, un’attività professionale svolta in regime di indipendenza” ma non specifica, affatto, in che cosa consisterebbero tali beni strumentali, qualificati “minimi” dalla CTR. 4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, mentre la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendo, in particolare, ribadirsi che il momento di sintesi è in sè generico e che il ricorso mira ad un rinnovato esame del merito;

ritenuto che il ricorso va rigettato e che non va provveduto alla regolamentazione delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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