Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24798 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 27/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12141/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TRE – VI COSTRUZIONI S.A.S. DI V.D. & C., C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato EDMONDO MONDA,

MARIA GRAZIA MASTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1284/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 01/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che con ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza resa dalla CTR Piemonte indicata in epigrafe che, confermando le sentenze rese dalla CTP di Torino, avevano annullato tre avvisi di accertamento emessi nei confronti della società Tre-Vì Costruzioni sas di V.D. e C. per la ripresa a tassazione di IRPERF per gli anni 2006, 2007 e 2008;

Letti l’atto di costituzione della parte intimata e la memoria ritualmente depositata;

Ritenuto che il procedimento va rinviato all’udienza del 29.11.2017 per trattazione congiunta con il Proc.R.G. n. 12161/2016.

PQM

Dispone rinviarsi la trattazione del procedimento all’udienza del 29.11.2017 per trattazione congiunta con il proc.r.g. n. 12161/2016.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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