Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24798 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30960-2018 proposto da:

ROMEO SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, e

per essa quale mandataria DOBANK SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO ZANNI;

– ricorrente –

contro

P.R., P.G.B., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO MUSELLA, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MARIO OLIVIERI, MARCO PASSALACQUA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1282/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il tribunale della stessa città aveva accolto l’opposizione di P.R. e P.G.B. al decreto ingiuntivo loro notificato da Unicredit Credit Management Bank (poi divenuta Dobank s.p.a.), quale mandataria di Aspra Finance s.p.a. asserita cessionaria dei crediti in blocco di Bipop-Carire s. p.a;

ha rilevato che la società, pur a seguito di esplicita contestazione degli ingiunti, non aveva fornito la prova idonea a dimostrare l’inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993 ex art. 58 (cd. T.u.b.);

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Romeo SPV s.r.l., successore a titolo particolare di Dobank, affidandosi a un unico mezzo;

gli intimati hanno replicato con controricorso;

la ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – con unico motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme sulla prova della titolarità del credito e della legittimazione della cessionaria, con riferimento agli artt. 111,113 e 115 c.p.c.; assume che gli opponenti avevano sostenuto in giudizio che non vi fosse evidenza della titolarità del credito in capo ad Aspra Finance e della qualità di mandataria di Unicredit Credit Management Bank, quando invece l’estratto dell’atto pubblico di cessione, ai sensi del T.u.b., art. 58, era stato pubblicato in gazzetta ufficiale, così come era stato indicato in causa l’atto notarile col quale Aspra Finance – cessionaria in blocco dei crediti di Bipop-Carire – aveva conferito a Unicredit Credit Management Bank il mandato per la riscossione; conseguentemente la corte territoriale aveva errato nel pretendere la prova documentale attestante la titolarità del credito, giacchè dinanzi a una avversa generica contestazione era perfettamente sufficiente (e probante) l’esser la cessione derivata da un atto di natura pubblica oggetto di pubblicazione in gazzetta ufficiale secondo la speciale disciplina del T.u.b., art. 58; cosa ritenuta dalla giurisprudenza giustappunto sufficiente a dimostrare la legittimazione della cessionaria, senza necessità di produrre in giudizio i documenti relativi;

II. – il ricorso è inammissibile;

come bene emerge dalla sentenza, e come d’altronde è confermato dalla narrativa del ricorso, gli opponenti avevano contestato “la titolarità in capo ad Aspra Finance s.p.a. del credito azionato”, e in particolare “l’inclusione del credito (..) nell’operazione di cessione in blocco”;

contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una tale eccezione era specifica e chiaramente orientata ad affermare che il mero fatto della cessione di crediti in blocco – incontroverso – non era sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione;

III. – in tal senso l’onere della prova incombeva alla (asserita) creditrice-cessionaria, e aveva un oggetto ben diverso dal mero fatto (preliminare ma non decisivo) dell’effettività della cessione in blocco;

nel contempo di nessuna rilevanza era (ed è) la questione del mandato conferito a Unicredit Credit Management Bank, poichè la questione non atteneva alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del credito in capo alla mandante, asserita cessionaria;

IV. – questa Corte ha già avuto modo di precisare che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, citata dalla corte bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall’inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito;

V. – le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.600,00 Euro di cui 100,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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