Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24797 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS

ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BELLITTI ALDO, giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/67/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 9.6.08,

depositata il 29/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:

“1. Con sentenza n. 84/67/08, depositata il 29 luglio 2008, la CTR della Lombardia in riforma della sentenza della CTP di Brescia, ha riconosciuto il diritto di P.M. al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2001, ritenendo insussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione, “in quanto i beni strumentali si limitano a modeste apparecchiature informatiche e a qualche piccolo apparecchio medicale, e che un certo rilievo del valore assoluto (per circa L. 40.000.000) trova spiegazione nella “solita” Audi, poi sostituita con una Volkwagen Passat…; quanto invece ai “dipendenti” vi sono compensi a terzi o compensi per collaborazione coordinata e continuativa per l’equivalente di pochi milioni l’anno, non in grado di individuare neppure una segretaria e verosimilmente riconducibili alle sostituzioni feriali, notoriamente a carico dei medici convenzionati”. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi.

L’intimato resiste con controricorso.

2. Col primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR escluso l’esistenza dell’autonoma organizzazione sulla base delle sole dichiarazioni del contribuente, con ciò implicitamente disconoscendo la regola del riparto dell’onere della prova, che, in tema di ripetizione dell’IRAP, grava sul contribuente.

Col secondo motivo, si denuncia “insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per non avere i giudici d’appello dato conto “delle spese sostenute dal contribuente per l’acquisto di beni strumentali, delle spese relative alle prestazioni di lavoro dipendente ed ai compensi corrisposti a terzi, nonchè delle altre spese documentate nel quadro RE”, formulando la seguente sintesi: “la sentenza impugnata appare viziata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè delle risultanze finanziarie sopra riportate la motivazione avrebbe dovuto dar conto in quanto fatti ed elementi decisivi e controversi al fine di stabilire la sussistenza o meno, nel caso di specie, dei presupposti impositivi ai fini dell’IRAP; al contrario, in detta motivazione non vi è traccia del compiuto riscontro di tali presupposti, pur essendo acquisiti agli atti del processo nonchè riproposti dall’Ufficio finanziario sia in primo grado (cfr. pag. 2 e ss. atto di costituzione in giudizio) che in sede di gravame (cfr. pag. 2 e segg. atto di gravame).

3. Il ricorso appare manifestamente infondato. In relazione al primo motivo, questa Corte ha già affermato (n. 19064 del 2006; 2935 del 2006; 2155 del 2001) che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, deducibile solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Il momento di sintesi a corredo del secondo motivo non appare adeguatamente formulato, in quanto, dalla sua sola lettura, non è chiarito quale sia il fatto decisivo e controverso, in tesi, trascurato dal giudice del merito e la cui insufficiente valutazione rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Peraltro, la CTR enuncia le ragioni della ritenuta insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, sulla scorta delle affermazioni sopra trascritte, sicchè il motivo sembra mirare ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede di legittimità.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, mentre la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendo, in particolare, ribadirsi che il momento di sintesi è in sè generico e che il ricorso mira ad un rinnovato esame del merito;

ritenuto che il ricorso va rigettato e la ricorrente soccombente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre a spese generali ed accessori.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.100,00, oltre a spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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