Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24797 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 05/11/2020), n.24797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27693-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 114/A, presso lo

studio MFB PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA

MIGLIARINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA – UFFICIO

LEGALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1036/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

CONSIDERATO:

che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 21889/16,sez 44,accoglieva il ricorso proposto dalla (OMISSIS) srl avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS);

che avverso detta decisione l’Ufficio proponeva appello, innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 1036/2018, accoglieva l’impugnazione;

che la società contribuente ha proposto ricorso avverso la detta sentenza sulla base di un motivo;

che l’Agenzia delle Entrate non ha resistito con controricorso; che con istanza in data 7.1.20 la ricorrente ha avanzato istanza di sospensione del processo a seguito della dichiarazione del proprio fallimento;

che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO:

che la società ricorrente ha fornito documentazione del tribunale di Roma da cui risulta che con sentenza n. 318/2019 dell’11.4.19 è stato dichiarato fallimento di essa società;

che pertanto, ai sensi della L. fall., art. 43, il processo va interrotto.

P.Q.M.

Dichiara l’interruzione del processo.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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