Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24797 del 05/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 05/11/2020), n.24797
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27693-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 114/A, presso lo
studio MFB PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA
MIGLIARINI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA – UFFICIO
LEGALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1036/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI
VITTORIO.
Fatto
CONSIDERATO:
che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 21889/16,sez 44,accoglieva il ricorso proposto dalla (OMISSIS) srl avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS);
che avverso detta decisione l’Ufficio proponeva appello, innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 1036/2018, accoglieva l’impugnazione;
che la società contribuente ha proposto ricorso avverso la detta sentenza sulla base di un motivo;
che l’Agenzia delle Entrate non ha resistito con controricorso; che con istanza in data 7.1.20 la ricorrente ha avanzato istanza di sospensione del processo a seguito della dichiarazione del proprio fallimento;
che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RITENUTO:
che la società ricorrente ha fornito documentazione del tribunale di Roma da cui risulta che con sentenza n. 318/2019 dell’11.4.19 è stato dichiarato fallimento di essa società;
che pertanto, ai sensi della L. fall., art. 43, il processo va interrotto.
P.Q.M.
Dichiara l’interruzione del processo.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020