Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24797 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 24797 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 30699-2007 proposto da:
ROCCAFORTE MICHELE RCCMHL38P21L0491, domiciliato ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
PASANIS1 BERNARDINO con studio in 74100 TARANTO,
CORSO UMBERTO 129 giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013

contro

1668

COMUNE DI MONTEMESOLA ;
– Intimato –

avverso la sentenza n. 266/2006 della CORTE D’APPELLO

1

Data pubblicazione: 05/11/2013

SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 04/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

18/09/2013

dal

Consigliere

Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

del

per il rigetto del ricorso;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto del 28 settembre 2000 Michele Roccaforte
citava in giudizio, davanti al Tribunale di Taranto, Sezione
distaccata di Grottaglie, il Comune di Montemesola per
sentirlo condannare al pagamento di quanto dovuto a titolo di

normativa antincendio dell’edificio adibito a scuola materna
comunale e della conseguente perizia suppletiva e di variante
per l’adeguamento del medesimo edificio alla normativa di
sicurezza.
Costituitosi il Comune convenuto, il Tribunale accoglieva
la domanda, condannando quest’ultimo al pagamento della somma
di euro 11.638,95, sul rilievo che, essendo indubbio lo
svolgimento dell’attività professionale e non essendo stata
stipulata alcuna convenzione al riguardo, il diritto al
compenso sorgeva dall’azione di indebito arricchimento che il
Roccaforte aveva esercitato con la memoria di cui all’art.
183, quinto comma, del codice di procedura civile.
2.

Proposto appello dal Comune soccombente, la Corte

d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con
sentenza del 4 ottobre 2006, in riforma di quella di primo
grado, dichiarava inammissibile la domanda di arricchimento
senza causa proposta dal Roccaforte, condannandolo al
pagamento delle spese del doppio grado.
Osservava la Corte territoriale che il Roccaforte aveva
esercitato con l’atto introduttivo del giudizio un’azione di
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compenso per la redazione di un progetto di adeguamento alla

adempimento contrattuale al fine di conseguire il compenso
per lo svolgimento della propria attività professionale.
Soltanto nella successiva memoria, proposta ai sensi
dell’art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., l’attore aveva
affiancato alla domanda contrattuale quella, subordinata, di

Ciò posto

e a prescindere dall’esistenza di una

emendatio o di una mutatici libelli – l’attore era da ritenere

decaduto dalla possibilità di avanzare sia l’una che l’altra,
poiché la memoria suddetta era stata depositata in
cancelleria in data 29 settembre 2001, ossia due giorni dopo
la scadenza del termine assegnato dal giudice ai sensi del
citato art. 183, quinto comma; l’inosservanza del quale – che
doveva essere rilevata d’ufficio – implicava la decadenza
dalla facoltà di proporre modificazioni della domanda stessa.
Comunque, anche volendo trascurare tale tardività, la
domanda di indebito arricchimento doveva considerarsi
inammissibile anche per il fatto che il Comune convenuto non
aveva sul punto accettato il contraddittorio, come risultava
dalle conclusioni precisate nel corso del giudizio di primo
grado. Per pacifica giurisprudenza, infatti, la domanda di
indebito arricchimento costituisce, rispetto a quella di
adempimento contrattuale, una domanda nuova, inammissibile in
caso di mancata accettazione del contraddittorio.
3. Contro la sentenza d’appello propone ricorso il
Roccaforte, con atto affidato a quattro motivi.
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arricchimento senza causa.

Il Comune di Montemesola non ha svolto attività difensiva
in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,

comma, cod. proc. civ., con conseguente nullità della
sentenza, per omessa pronuncia sulla domanda di indebito
arricchimento.
Rileva il ricorrente che nella domanda introduttiva del
giudizio egli aveva proposto la propria domanda senza fare
alcun riferimento all’esistenza di un contratto con la
pubblica amministrazione; e comunque il giudice è libero di
qualificare egli stesso la fattispecie, eventualmente
assegnando una diversa qualificazione giuridica all’azione
proposta. Ne consegue che il giudice di merito, sulla base
degli elementi presentati dal Roccaforte a sostegno della
domanda, avrebbe potuto anche d’ufficio qualificarla come
azione di indebito arricchimento. La Corte d’appello, invece,
ha considerato tardiva la memoria proposta dall’attore, senza
valutare che avrebbe dovuto procedere alla qualificazione
della domanda; pertanto la mancata decisione della domanda di
arricchimento si traduce in una violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ., in quanto tutti gli elementi a supporto di tale
azione erano stati offerti in giudizio.

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violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113, primo

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi
dell’art.

360,

primo comma,

n.

4),

cod.

proc.

civ.,

violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 178 e 189
cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza.
Osserva il Roccaforte che la questione relativa alla

183, quinto comma, cod. proc. civ., è stata affrontata e
risolta dal giudice di primo grado, in senso favorevole
all’attore, con ordinanza depositata il 12 dicembre 2001.
Avverso quel provvedimento il Comune aveva proposto istanza
di revoca sulla quale il Tribunale non si era pronunciato,
rinviando per la precisazione delle conclusioni, dovendo tale
rinvio intendersi come rigetto implicito. Poiché l’istanza di
revoca non era stata riproposta in sede di conclusioni, essa
doveva considerarsi abbandonata; pertanto la Corte d’appello
non poteva prendere in esame tale aspetto senza violare
l’art. 345 del codice di rito, in quanto dell’ordinanza
suddetta non era stata chiesta la revoca.
3.

I due motivi, da trattare congiuntamente, sono

entrambi privi di fondamento.
3.1. La Corte d’appello, dopo aver affermato che la
domanda originariamente proposta dall’odierno ricorrente
aveva natura contrattuale, ha osservato che quella di
indebito arricchimento era stata avanzata solo con la memoria
di cui all’art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., nel testo
formulato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353,
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ratione

presunta tardività del deposito della memoria di cui all’art.

temporis applicabile; e che, rispetto al termine perentorio

fissato all’uopo dal giudice, la memoria risultava tardiva.
Ciò premesso, la Corte ha sostenuto la propria decisione con
una doppia motivazione, rilevando che, anche a voler
escludere il profilo della tardività, la domanda di indebito

libelli,

mutati°

in quanto rispetto ad essa non vi era stata

accettazione del contraddittorio.
Osserva questa Corte, invece, che la prima parte della
motivazione è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto
dei due motivi di ricorso ora in esame.
Il ricorrente, infatti, contesta la sentenza di appello
sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe proceduto
alla dovuta qualificazione della domanda, la quale non aveva
natura contrattuale; così facendo – secondo il ricorrente sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia. È evidente,
invece, alla luce dei precedenti rilievi, che la Corte
tarantina ha qualificato la domanda, proprio avvalendosi dei
poteri che il ricorrente richiama; e, con una valutazione di
merito correttamente argomentata – e quindi sottratta a
censure in questa sede – ha affermato che la domanda di
indebito arricchimento era stata formulata solo in un secondo
momento. Ne consegue che non si può ipotizzare l’omissione di
pronuncia (112 cod. proc. civ.) in relazione ad una decisione
di inammissibilità per violazione delle regole processuali
circa la proponibilità di una domanda; sicché – come appare
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arricchimento costituiva comunque una inammissibile

anche dal quesito formulato a p. 16-17 del ricorso – il primo
motivo non coglie la

ratio decidendi

della sentenza

impugnata.
3.2. Al rigetto del primo motivo si collega quello del
secondo.

insegnato che il termine di cui all’art. 183, quinto comma,
cod. proc. civ. è posto a tutela anche dell’interesse
pubblico al corretto andamento del processo, sicché la sua
violazione è rilevabile d’ufficio. Si è detto, al riguardo,
che, nel regime degli artt. 183 e 184 applicabile al caso di
specie, la questione circa la novità delle domande è del
tutto sottratta alla disponibilità delle parti e ricondotta
esclusivamente al rilievo d’ufficio da parte del giudice;
sicché, ove una domanda non sia stata proposta in primo grado
nei termini perentori di legge, essa deve essere dichiarata
inammissibile anche in appello, a causa dell’inderogabile
divieto di domande nuove di cui all’art. 345 cod. proc. civ.
(sentenze 6 ottobre 2005, n. 19453, 13 dicembre 2006, n.
26691, e 24 gennaio 2012, n. 947).
Non assume alcun rilievo, quindi, il fatto che il Comune
abbia, a suo tempo, chiesto o meno la revoca dell’ordinanza
con la quale il giudice di primo grado aveva affrontato il
problema della tempestività della memoria, perché il profilo
della tardività avrebbe dovuto costituire oggetto di un
rilievo d’ufficio; e nel caso specifico, inoltre, la
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La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni

questione era stata fatta oggetto di appello da parte del
Comune, sicché comunque non è ipotizzabile alcuna violazione
dell’art. 345 del codice di procedura civile.
4. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,

civ. e dell’art. 46 norme att. cod. proc. civ., con
conseguente nullità della sentenza.
Si osserva, in proposito, che il giudice d’appello
sarebbe incorso in errore nel ritenere che l’apposizione
della data di deposito da parte della cancelleria avesse
valore di prova non superabile con il ricorso alle mere
informazioni assunte in ufficio. La lettura della motivazione
sul punto, infatti, allude alla necessità della querela di
falso per superare l’erronea indicazione della data apposta
nel momento del deposito. In realtà, come risulta dal citato
art. 46, non sarebbe necessaria la querela di falso per
correggere le attestazioni della cancelleria, perché tutti
gli atti giudiziari sono sempre modificabili ed emendabili.
4.1. Il motivo non è fondato.
La sentenza in esame non compie affermazioni nei sensi
prospettati dal ricorrente, ma si limita ad osservare che
dalla certificazione della cancelleria del Tribunale
risultava che il deposito della memoria contenente il
mutamento della domanda era avvenuto tardivamente; non c’è
alcuna affermazione circa la necessità della querela di
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violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod.

falso, bensì il semplice ed esatto rilievo per cui
l’attestazione del cancelliere non può essere superata «con

il ricorso alle mere informazioni assunte in ufficio».
Assume, invece, decisivo rilievo il fatto che la Corte
d’appello, senza sostanziali contestazioni da parte del

decisori l’attestazione della data di deposito della memoria
proveniente dal cancelliere, nel pieno rispetto delle norme
processuali. Ed è appena il caso di notare come sia fuor di
luogo il richiamo all’art. 46 norme att. cod. proc. civ., che
nulla ha a vedere col problema del valore probatorio delle
attestazioni della cancelleria.
5. Col quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 183 cod. proc.
civ., per non aver deciso la domanda di indebito
arricchimento formulata con la memoria.
Rileva il ricorrente che – tralasciando il riferimento
all’accettazione del contraddittorio, non più possibile dopo
la riforma del processo civile – l’attore ha sempre la
. possibilità di proporre le domande e le eccezioni che sono
conseguenza di quelle proposte dal convenuto; pertanto la
domanda, «tempestivamente formulata nella prima memoria (di
cui) all’art. 183, andava esaminata e decisa nel merito».
5.1. Il motivo è inammissibile.

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ricorrente neppure in quella sede, ha utilizzato a fini

Come risulta dal quesito di diritto formulato alla p. 25
del ricorso, si tratta di un motivo che non coglie la

ratio

decidendí della sentenza impugnata.

Non è in questione, infatti, che la domanda (nuova) di
indebito arricchimento possa essere proposta con la memoria

all’epoca vigente; il punto è che tale modifica è avvenuta
tardivamente, il che riconduce ai precedenti motivi di
ricorso ed alle ragioni di confutazione in quella sede già
esposte. Da tanto deriva che l’eventuale risposta affermativa
fornita al quesito proposto a corredo del motivo non potrebbe
condurre all’accoglimento del ricorso, poiché non verrebbe in
alcun modo scardinata la

ratio decidendi

della sentenza

impugnata.
6. In conclusione, il ricorso è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato
svolgimento di attività difensiva da parte del Comune
intimato.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Terza Sezione Civile, il 18 settembre 2013.

di cui all’art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., nel testo

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