Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24796 del 23/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24796
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24097-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
C.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 117/34/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA dell’8.5.08, depositata l’l/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA
LETTIERI.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27 ottobre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:
“1. Con sentenza n. 117/34/08, depositata il 1 settembre 2008, la CTR del Lazio, confermando la sentenza della CTP di Albano Laziale, ha ridotto in L. 60.000.000 la plusvalenza non dichiarata da C. G., derivante dalla cessione della quota di partecipazione alla Peccati di Gola S.n.c.. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza. L’intimato non ha svolto difese.
2. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere i giudici d’appello considerato che, nella determinazione dell’avviamento, l’Ufficio aveva calcolato la percentuale di redditività e tenuto conto delle componenti negative della gestione, avendo applicato il criterio di cui al D.P.R. n. 460 del 1996. La ricorrente formula la seguente sintesi: sul fatto decisivo e controverso per valutare la sussistenza delle plusvalenze da assoggettare ad imposta sostitutiva, consistente nella valutazione dell’avviamento, la sentenza ha richiamato de plano e per relationem, la valutazione equitativa effettuata dalla CTP, senza dunque chiarire per quali ragioni ha ritenuto esaustiva la suddetta motivazione ignorando le specifiche censure formulate dall’Ufficio.
3. Il ricorso appare manifestamente infondato. Il momento di sintesi a corredo del secondo motivo non appare adeguatamente formulato, in quanto, non solo, dalla sua sola lettura, non è chiarito quali siano le circostanze dedotte dall’Ufficio a corredo dell’appello, in tesi, trascurate dal giudice del merito e la cui insufficiente valutazione rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, ma non appare neanche pertinente, tenuto conto che l’impugnata sentenza non si è limitata a richiamare la decisione di prime cure, ma, nel rigettare il gravame dell’Ufficio, ha anche affermato che l’accertamento, basato su di un calcolo matematico, non teneva conto che la valutazione dell’avviamento doveva esser fatta tenendo conto dei costi e delle altre componenti negative della gestione prendendo in esame quella che è la globalità dell’azienda, posto che l’avviamento è, per definizione, una qualità dell’azienda ed in particolare l’attitudine della stessa a produrre un reddito adeguato a remunerare il capitale investito.
4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè il ricorso va rigettato;
non si fa luogo a statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011