Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24796 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 24796 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 14872-2007 proposto da:
FIORENTINO LUIGI, elettivamente domiciliato ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
TROISI RENATO giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
1472

contro

NOVIELLO GIOVANNI, AURORA ASSICURAZIONI;
– intimati

avverso la sentenza n. 1327/2006 del TRIBUNALE di
SALERNO, depositata il 28/03/2006 R.G.N. 2280/02;

1

Data pubblicazione: 05/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato VITO SOLA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 marzo 2006 il Tribunale di Salerno ha
confermato la sentenza di primo grado rigettando la domanda
attorea dopo aver premesso: l) con citazione dell’ottobre 2001
Luigi Fiorentino aveva citato dinanzi al Giudice di Pace di

chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per
esser stato investito il 6 aprile 2001 da un autocarro di
proprietà del Noviello, e dal medesimo guidato, che non si era
fermato allo stop al termine della corsia di decelerazione
dell’autostrada; 2) il giudice di primo grado aveva rigettato
la domanda per carenza di prova sulla titolarità
dell’autocarro e sul rapporto assicurativo.
Pertanto il Tribunale, ribadito che l’attore non aveva assolto
all’ onere di provare il fatto costitutivo non avendo la teste
Caso, dal medesimo indotta, saputo riferire né sull’ identità
del conducente, né sul tipo di veicolo, né sulla dinamica del
sinistro, ed affermato che la contumacia dei convenuti non
significava ammissione delle circostanze dedotte dall’attore,
ha confermato il rigetto della domanda.
Ricorre per cassazione Luigi Fiorentino. Gli intimati non
hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con un unico motivo il ricorrente deduce: “Violazione e falsa
applicazione dell’ art. 2697 c.c.”, e conclude con il seguente
quesito di diritto: “Dica la Corte se la prova circa la
3

Salerno Giovanni Noviello e la s.p.a. Meie Assicurazioni

proprietà del veicolo investitore investe la prova dell’ an e
del fatto illecito oppure essa va dimostrata in seguito
all’eccezione di difetto della stessa da parte del convenuto
costituito”.
Il motivo è infondato.

fermissimo principio secondo il quale i fatti costitutivi ed i
requisiti dell’ azione devono essere provati dall’ attore. Ne
consegue che l’onere probatorio del convenuto di fatti
impeditivi o estintivi di essi sorgein concreto solo quando
l’attore abbia fornito la prova dei fatti posti a base della
sua domanda, né il convenuto è mai tenuto alla prova negativa
dei fatti posti a fondamento della domanda attrice.
Pertanto il ricorso va respinto.
Non si deve provvedere sulle spese non avendo gli intimati
svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 21 giugno 2013.

Ed infatti i giudici di merito si sono conformati al

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