Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24795 del 19/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017), n. 24795
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21472/2016 proposto da:
STUDIO LEGALE ASSOCIATO B. & R., in persona del suo
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, via Casetta Mattei n. 239, presso lo studio dell’avvocato
SERGIO TROPEA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA
FONDACARO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3310/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il
24/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Il 21 settembre 2016 lo Studio legale associato B. & R. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Sicilia (sez. Catania) che il 24 luglio 2015, laddove riformando la decisione della CTP – Catania ha rigettato la domanda diretta a ottenere l’annullamento della cartella emessa per il pagamento dell’IRAP (2004). Il fisco resiste con controricorso. La parte contribuente avanza istanza di sospensione per avvalersi della definizione della lite pendente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
La controversia è definibile ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 (convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), in quanto: i) è attribuita alla giurisdizione tributaria e ne è parte l’Agenzia delle entrate (comma 1); li) il ricorso è stato notificato entro la data di entrata in vigore del D.L. cit. e alla data di presentazione dell’istanza di sospensione essa non è stata ancora definita con pronuncia definitiva (comma 3); non concerne le risorse e le somme di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell’articolo citato.
PQM
Sospende il giudizio e dispone rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017