Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24795 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/12/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 05/12/2016), n.24795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5164/2014 proposto da:

A.H. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato difeso

dall’avvocato ROCCO VINCENZO GIOVINAZZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

OPEN HOUSE SOCIETA’ COOPERATIVA P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CASELLA,

rappresentata e dall’avvocato ANGELO GIOACCHINO, MARIA PAGLIARELLO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

O.E., COMUNE DI MILANO;

– intimati –

Nonchè da:

COMUNE DI MILANO C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONELLO MANDARANO, ANTONELLA FRASCHINI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

O.E. C.F. (OMISSIS), OPEN HOUSE SOCIETA’ COOPERATIVA P.I.

(OMISSIS), A.H. C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 201/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/07/2013 R.G.N. 1095/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato ALVISE VERGERIO DI CESANA per delega Avvocato IZZO

RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GHERSI RENATO FINOCCHI, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

Con sentenza del 16 luglio 2013, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da A.H. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità del (secondo) licenziamento intimatogli dalla cooperativa Open House a r.l. il 19 ottobre 2009 per giusta causa, condannandola alla riassunzione del lavoratore o a corrispondergli l’indennità, con rigetto di tutte le altre domande del lavoratore e di quella riconvenzionale della società datrice per restituzione di somme anticipategli.

Assunto dalla cooperativa il 20 gennaio 2004 con qualifica A1 del CCNL portieri e mansioni di guardiano e dal gennaio 2006 di responsabile del servizio custodia nel deposito comunale di autoveicoli rimossi, A.H. aveva infatti richiesto l’inquadramento come impiegato al 6 livello del CCNL pulizia e servizi integrati/multiservizi o in subordine come impiegato di livello C3 o C4 del CCNL proprietari di fabbricati, l’accertamento di illegittimità del (primo) licenziamento del 22 settembre 2009 per superamento del periodo di comporto e la condanna della cooperativa reintegrazione e alla corresponsione dell’indennità in solido con il Comune di Milano (pure convenuto in giudizio quale committente del servizio e pertanto responsabile ai sensi dell’art. 1676 c.c. o D.Lgs. n. 273 del 2003, art. 29, comma 2).

Premesso un rapido quadro della vicenda lavorativa nel segno di una scarsa collaborazione del lavoratore e di un rapporto essenzialmente conflittuale e comunque di tensione tra le parti (in particolare tra H. e il suo superiore E.O., pure costituito in giudizio con la cooperativa), la Corte territoriale escludeva l’accoglibilità delle pretese economiche del lavoratore, non essendo le sue mansioni effettive (essenzialmente di custode) riconducibili ad un superiore inquadramento, nè in base a CCNL (in)applicabili, nè al generico richiamo dell’art. 36 Cost., sotto il profilo economico; neppure spettando al predetto, in difetto di idonea prova, le indennità per lavoro straordinario, notturno, festività (risultanti corrisposte in base al conteggio delle ore mensili), di mancato godimento di ferie (in realtà fruite), la differenza per la ridotta retribuzione del mese di dicembre 2008, per il recupero datoriale di anticipi corrisposti, nè ulteriori indennità richieste per la prima volta in grado di appello.

Una volta accertata poi la legittimità del primo licenziamento, intimato per superamento del periodo di comporto e determinante lo scioglimento ex se del rapporto di lavoro, evidentemente non reiterabile con un secondo, essa riteneva difficilmente comprensibile la pronuncia di illegittimità del successivo licenziamento per giusta causa (con le suindicate conseguenze ripristinatorie del rapporto e risarcitorie), in assenza di prova di nesso eziologico con un comportamento datoriale. E ipotizzava quindi la possibile coesistenza dei due atti di recesso con l’attribuzione al secondo di un valore rafforzativo del primo (in ordine all’eliminazione del preavviso), comportante una corretta pronuncia restitutoria ad esso, una volta dichiarato illegittimo, del beneficio del preavviso: con la conseguenza, in difetto di impugnazione sul punto, di una mera presa d’atto della contraddittorietà della sentenza e della carenza d’interesse del lavoratore all’impugnazione del primo.

La Corte ambrosiana ribadiva, infine, l’estraneità alle domande del lavoratore appellante del Comune di Milano, cui era peraltro applicabile il regime di responsabilità istituito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, limitatamente ai trattamenti retributivi e contributivi maturati in corso di appalto.

Con atto notificato il 16 gennaio 2014, A.H. ricorre per cassazione con undici motivi, cui resistono Open House s.c.ar.l. ed E.O. con controricorso e il Comune di Milano con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, art. 2, comma 1, art. 2533 c.c., comma 3 e 18, L. n. 300 del 1970, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata applicazione del regime reintegratorio al licenziamento illegittimo sull’erroneo presupposto della cessazione, con il rapporto di lavoro, anche di quello associativo sulla base di un verbale di assemblea della cooperativa di esclusione del socio, tuttavia non comunicato (come anche ammesso dalla Cooperativa resistente) e pertanto inefficace; con inidoneità allo scopo della sua produzione in giudizio con l’atto introduttivo, in ogni caso irrilevante, in quanto comunicazione non contestuale al licenziamento.

Con il secondo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza in riferimento all’art. 112 c.p.c., e art. 342 c.p.c., comma 1, e art. 345 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sul motivo di appello di censura della sentenza del Tribunale per non aver condannato il Comune di Milano al pagamento, ai sensi dell’art. 1676 c.c., delle indennità dovute per illegittimità del licenziamento disciplinare del 19 ottobre 2009: avendo entrambe le sentenze di merito escluso la responsabilità solidale del Comune in riferimento esclusivo al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2.

Con il terzo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza in riferimento all’art. 112 c.p.c., art. 342 c.p.c., comma 1, e art. 345 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per erronea dichiarazione di inammissibilità, siccome nuova, della propria domanda di inquadramento nel livello C4 del CCNL portieri, invece proposta in subordine già con il ricorso introduttivo del giudizio.

Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 17 del CCNL Portieri 1 dicembre 2003 e 1 aprile 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erroneo assunto di applicabilità del livello C4 al solo personale addetto alla custodia di stabili a prevalente indirizzo commerciale, anzichè a tutti i lavoratori con funzioni amministrative soggetti al CCNL Portieri, essendo invece prevista la suddetta limitazione al solo personale addetto a mansioni di vigilanza del livello D1.

Con il quinto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e art. 2099 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erroneo rigetto del compenso aggiuntivo richiesto per prestazioni di registrazione e controllo dati in aggiunta a quelle di vigilanza, in assenza di puntuale specificazione e calcolo appropriato, spettando invece al giudice la liquidazione della sua misura.

Con il sesto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 19, primo, quarto, nono e undicesimo comma del CCNL Portieri 1 dicembre 2003 e 1 aprile 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea qualificazione delle mansioni di registrazione e controllo dati svolte alla stregua di mansioni accessorie del portiere in livello A1 del CCNL citato.

Con il settimo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea affermazione di rinuncia della cooperativa datrice alla restituzione di anticipi fattigli, avendo invece la sentenza del Tribunale, in giudicato sul punto, escluso il diritto della predetta alla restituzione di alcun anticipo, con la conseguente negazione dell’imputabilità di alcuna somma a titolo di compenso aggiuntivo.

Con l’ottavo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme e principi in materia di effetti dell’atto di rinuncia e degli artt. da 1230 a 1252 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea attribuzione alla rinuncia della cooperativa datrice alla restituzione di anticipazioni al lavoratore dell’effetto estintivo del suo diritto a compenso aggiuntivo per le prestazioni di registrazione e controllo dati.

Con il nono, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea attribuzione della ridotta retribuzione percepita a dicembre 2008 al parziale recupero della cooperativa di anticipi fattigli, avendo invece la sentenza del Tribunale, in giudicato sul punto, escluso il diritto della predetta alla restituzione di alcun anticipo.

Con il decimo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza in riferimento all’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per rigetto della domanda di pagamento di maggiorazioni per lavoro notturno senza motivazione o motivazione apparente, sulla base della ravvisata coincidenza della corresponsione della sua retribuzione con il conteggio delle ore mensili inviato dal lavoratore: assolutamente irrilevante ai fini della maggiorazione richiesta.

Con l’undicesimo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza in riferimento all’art. 112 c.p.c., art. 342 c.p.c., comma 1, e 3art. 45 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sul motivo di appello di omessa pronuncia del Tribunale sulla propria domanda di risarcimento del danno morale procuratogli dal reato di illeciti accertamenti sanitari ai sensi della L. n. 300 del 1970, artt. 5 e 38, avendo esso escluso un tale danno per la sola inconfigurabilità di condotte di mobbing denunciate.

Con unico motivo, il Comune di Milano a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inapplicabilità della norma alle pubbliche amministrazioni, per la chiara esclusione contenuta nel D.Lgs. cit., art. 1, il riferimento inequivoco dell’art. 29 all’appalto di diritto privato, di cui il D.L. n. 76 del 2013, art. 9, conv. con mod. in L. n. 99 del 2013 (di interpretazione autentica) ha escluso l’applicabilità alle pubbliche amministrazioni, anche per la tutela dei lavoratori con la disciplina del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6, (codice degli appalti pubblici).

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, art. 2, comma 1, art. 2533 c.c., comma 3 e L. n. 300 del 1970, art. 18, per mancata applicazione del regime reintegratorio al licenziamento dichiarato illegittimo sull’erroneo presupposto della cessazione, con il rapporto di lavoro, anche di quello associativo sulla base di un verbale di assemblea della cooperativa di esclusione del socio, tuttavia non contestualmente comunicato e pertanto inefficace, è fondato.

Contrariamente a quanto opposto da Open House s.c.ar.l. (a pg. 6 del suo controricorso), A.H. ha documentato la domanda di tutela reintegratoria prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, (con le trascrizioni a pgg. 8 e 9 del ricorso) e la Corte territoriale ad essa ha risposto (al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza) nel senso della sua inapplicabilità per la ragione censurata.

Ad una tale domanda il lavoratore mantiene, nonostante quanto infondatamente dedotto dalla predetta società (al penultimo capoverso di pg. 6 del controricorso), pieno interesse, avendo la Corte ambrosiana (in esito alle pur perplesse considerazioni svolte a pgg. 5 e 6 della sentenza) confermato la pronuncia di primo grado, anche in punto di illegittimità del licenziamento del 16 ottobre 2009 e di condanna della Cooperativa alla riassunzione del lavoratore o alla corresponsione in suo favore dell’indennità.

Tanto chiarito, è noto che la disciplina qui denunciata preveda che “ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la L. 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell’art. 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo” (L. n. 142 del 2001, art. 2, comma 1, prima parte). E che tale disposizione debba essere letta in combinata disposizione con l’art. 2533 c.c. (di esclusione del socio di cooperativa), il cui terzo comma recita: “Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione”.

Sicchè, ai fini dell’inapplicabilità del regime dell’art. 18 citato non rileva tanto l’assunzione, indubbia, della delibera di esclusione (trascritta a pg. 12 del ricorso), quanto piuttosto la sua comunicazione, in funzione dell’esercizio dal socio lavoratore del diritto di tempestiva opposizione ad essa (appunto dalla comunicazione). In proposito, questa Corte ha ancora recentemente ribadito: “In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, l’onere di comunicazione della delibera di esclusione del socio, in un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni, è imposto, come per il licenziamento, a pena d’inefficacia, sia dalla disciplina generale di cui all’art. 2533 c.c., ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, sia, per la gravità degli effetti che ne discendono, dalla disciplina speciale di cui alla L. n. 142 del 2001 che la rende idonea ad estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo sicchè, in presenza di un’esclusione non impugnata, non potrebbe essere dichiarata l’illegittimità del licenziamento nè ripristinato il solo rapporto di lavoro” (Cass. 1 aprile 2016, n. 6373). Nè all’assoluzione di un tale onere di comunicazione (incontestabilmente non risultante) può equivalere altra forma di conoscenza acquisita aliunde, neppure attraverso (come appunto nel caso di specie) la produzione della delibera in giudizio (Cass. 6 agosto 2012, n. 14143).

Infine, non emerge che in giudizio si sia fatta questione del requisito dimensionale dell’impresa datrice (dedotto al quart’ultimo capoverso di pg. 6 del controricorso Open House s.c.ar.l. e Oraby): di esso non parla la sentenza, che l’ha espressamente escluso dal proprio esame (“a parte il requisito delle dimensioni”: al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza), nè le parti controricorrenti hanno indicato in quali atti essa sia stata dedotta; sicchè la questione appare nuova ed il motivo sul punto pure generico, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso e pertanto della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; 11 gennaio 2007, n. 324).

Il secondo motivo, relativo a nullità della sentenza in riferimento all’art. 112 c.p.c., art. 342 c.p.c., comma 1 e art. 345 c.p.c., comma 1, per omessa pronuncia sul motivo di appello di censura della sentenza del Tribunale per non aver condannato il Comune di Milano al pagamento, ai sensi dell’art. 1676 c.c., delle indennità dovute per illegittimità del licenziamento disciplinare del 19 ottobre 2009, è infondato.

Non sussiste, infatti, il vizio di omessa pronuncia sulla domanda, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ricorrente quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda (Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311).

La Corte territoriale ha pronunciato anche sulla (esclusione della) responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 1676 c.c., che ha avuto ben presente per la sua esplicita menzione (ben due volte, accanto a quella ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 in riferimento alla replica in appello del Comune: penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza): sia pure con una motivazione estremamente succinta e con un riferimento implicito ad essa (“Estraneo alle domande dell’appellante… deve ritenersi il Comune… “: così al secondo capoverso di pg. 6 della sentenza), al contrario che per quella ai sensi del D.Lgs. cit., art. 29, comma 2, in ordine alla quale essa ha corretto la motivazione, ma non la decisione del Tribunale.

Ed infine, il lavoratore appellante si è doluto, piuttosto che di un’omessa pronuncia del Tribunale, di un suo supposto errore nel non pronunciare una condanna, sul piano del merito, del Comune di Milano ai sensi dell’art. 1676 c.c.: che si deve intendere sia stata implicitamente rigettata dal primo giudice.

Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 17 del CCNL Portieri 1 dicembre 2003 e 1 aprile 2008, per erroneo assunto di applicabilità del livello C4 al solo personale addetto alla custodia di stabili a prevalente indirizzo commerciale, anzichè a tutti i lavoratori con funzioni amministrative soggetti al CCNL Portieri, deve essere esaminato, per un’evidente ragione di maggiore liquidità (avendo ad oggetto una questione di merito accertata), prima del terzo (di concorrente denuncia della pronuncia resa sul piano processuale).

Esso è infondato.

La contestata non riconducibilità delle funzioni del lavoratore ricorrente al livello C4 completa soltanto, nel ragionamento argomentativo della Corte territoriale (“Deve inoltre escludersi…”: secondo l’incipit del primo capoverso di pg. 5 della sentenza), l’accertamento in fatto del ruolo primario svolto da A.H., indubbiamente di custode e non di addetto a mansioni amministrative, sulla base delle delibate testimonianze assunte dal primo giudice (all’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza). Esso è pertanto insindacabile in sede di legittimità, in quanto sorretto da motivazione logicamente congrua e giuridicamente corretta (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

Il terzo motivo, relativo a nullità della sentenza in riferimento all’art. 112 c.p.c., art. 342 c.p.c., comma 1 e art. 345 c.p.c., comma 1, per erronea dichiarazione di inammissibilità, siccome nuova, della domanda di inquadramento del lavoratore nel livello C4 del CCNL portieri, è assorbito.

Il quinto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e art. 2099 c.c., comma 2, per erroneo rigetto del compenso aggiuntivo richiesto per prestazioni di registrazione e controllo dati in aggiunta a quelle di vigilanza, in assenza di puntuale specificazione e calcolo appropriato, è infondato.

Con analogo accertamento in fatto, congruamente seppur succintamente motivato (e pertanto insindacabile in sede di legittimità, in quanto sorretto da motivazione (“logicamente congrua e giuridicamente corretta), la Corte territoriale ha infatti escluso la spettanza al lavoratore del compenso qui ancora rivendicato, sulla base, prima ancora che della “ingente rivendicazione economica” che lo “accompagna”, del “generico… richiamo non prima argomentato, a prestazioni aggiuntive” (al primo capoverso di pg. 5 della sentenza).

Il sesto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 19, primo, quarto, nono e undicesimo comma del CCNL Portieri 1 dicembre 2003 e 1 aprile 2008, per erronea qualificazione delle mansioni di registrazione e controllo dati svolte alla stregua di mansioni accessorie del portiere in livello Al, è parimenti infondato.

Le mansioni accertate dalla Corte ambrosiana di “registrazione su un apposito libro fornito dal Comune dei mezzi rimossi o sequestrati” e di “loro cancellazione al momento della riconsegna” (all’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) ben possono essere qualificate accessorie, in quanto di mero completamento funzionale, rispetto alla natura della custodia svolta: qualificata in livello A1 del CCNL Portieri, di vigilanza in deposito di tali automezzi, oggetto di appalto comunale e pertanto da prestare a titolo gratuito, a norma dell’art. 19 (Mansioni dei lavoratori), undicesimo comma CCNL Portieri (trascritto a pg. 25 del ricorso).

E pure infondati sono il settimo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per erronea affermazione di rinuncia della cooperativa datrice alla restituzione di anticipi al lavoratore, avendo la sentenza del Tribunale, in giudicato sul punto, escluso il diritto della predetta alla restituzione di alcun anticipo) e l’ottavo motivo (violazione e falsa applicazione delle norme e principi in materia di effetti dell’atto di rinuncia e degli artt. da 1230 a 1252 c.c., per erronea attribuzione alla rinuncia della cooperativa datrice alla restituzione di anticipazioni al lavoratore dell’effetto estintivo del suo diritto a compenso aggiuntivo per le prestazioni di registrazione e controllo dati), congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione.

Se indubbiamente ricorre la denunciata violazione del giudicato, avendo il Tribunale (per le ragioni illustrate nella sua sentenza, trascritte a pg. 30 del ricorso) escluso la spettanza alla cooperativa datrice della somma richiesta, in via riconvenzionale, in restituzione al lavoratore ad asserito titolo di anticipazioni, da essa non discende tuttavia alcuna conseguenza economica favorevole al ricorrente.

Egli è pertanto privo, sotto questo profilo, di alcun interesse meritevole di tutela: posto che già è stata esclusa, per le ragioni esposte in riferimento al quinto e sesto motivo, la spettanza in suo favore di alcun compenso aggiuntivo, neppure per prestazioni di registrazione e controllo dati.

Il nono motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per erronea attribuzione della ridotta retribuzione percepita dal lavoratore a dicembre 2008 al parziale recupero della cooperativa di anticipi fattigli, avendo invece la sentenza del Tribunale, in giudicato sul punto, escluso il diritto della predetta alla restituzione di alcun anticipo, è invece fondato.

L’accertata formazione del giudicato sull’esclusione dal Tribunale di spettanza alla cooperativa datrice della somma richiesta in via riconvenzionale in restituzione al lavoratore, ad asserito titolo di anticipazioni (per le ragioni dette al precedente mezzo), comporta la mancata giustificazione di una riduzione della retribuzione del lavoratore del mese di dicembre 2008 a titolo di “recupero di anticipi come tali convenuti” (così al secondo capoverso di pg. 5 della sentenza). Sicchè, detta retribuzione deve essere riconosciuta al lavoratore nella sua interezza.

Il decimo motivo, relativo a nullità della sentenza in riferimento all’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per rigetto della domanda di pagamento di maggiorazioni per lavoro notturno senza motivazione o motivazione apparente, sulla base della ravvisata coincidenza della corresponsione della sua retribuzione con il conteggio delle ore mensili inviato dal lavoratore, è pure fondato.

Ed infatti, la circostanza della corresponsione dell’indennità notturna… sulla base del conteggio delle ore mensili inviato dallo stesso lavoratore ai contabili e da lui controfirmato” (al secondo capoverso di pg. 5 della sentenza) nulla dice, nè tanto meno spiega, in ordine alla richiesta maggiorazione retributiva prevista per il lavoro notturno, quand’anche corrispondente nelle ore a quello prestato.

Davvero la sentenza è nulla, in parte qua, per la mera apparenza della motivazione, articolata in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161). E tale inidoneità argomentativa si risolve in una sostanziale mancanza di motivazione, che integra pure il vizio previsto dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 4 aprile 2014, n. 7983), applicabile ratione temporis, quand’anche si voglia qualificare il vizio denunciato alla stregua di error in iudicando anzichè di error in procedendo.

L’undicesimo motivo, relativo a nullità della sentenza in riferimento all’art. 112 c.p.c., art. 342 c.p.c., comma 1, e art. 345 c.p.c., comma 1, per omessa pronuncia sul motivo di appello di mancanza di una pronuncia del Tribunale sulla domanda di risarcimento del danno morale procurato al lavoratore dal reato di illeciti accertamenti sanitari ai sensi della L. n. 300 del 1970, artt. 5 e 38, è infondato.

Non sussiste, infatti, il vizio di omessa pronuncia sulla domanda, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ricorrente quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda (Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311).

La Corte territoriale ha pronunciato anche sulla domanda in questione, su cui già il Tribunale aveva reso la propria decisione, nel senso di escludere una condotta di mobbing in danno del lavoratore: nel cui ambito esso ha ricondotto le ripetute visite mediche e l’illegittima richiesta di documentazione medica, qualificati alla stregua di comportamenti isolati, privi di collegamento e comunque inidonei ai suddetti fini (come risulta dalla trascrizione della sentenza a pgg. 44 e 45 del ricorso).

E la Corte d’appello ha parimenti escluso la prova di una tale condotta (per le ragioni esposte al primo capoverso di pg. 4 della sentenza).

Infine, l’unico motivo incidentale, relativo a violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, per inapplicabilità della norma alle pubbliche amministrazioni, è inammissibile.

Il Comune di Milano difetta di interesse all’impugnazione, non essendo rimasto soccombente in giudizio.

Il Tribunale ha, infatti, rigettato la domanda del lavoratore di sua condanna in via solidale; e tale pronuncia è stata confermata dalla Corte territoriale, che ha respinto l’appello, semplicemente limitandosi ad una rettifica della motivazione del primo giudice in ordine al profilo di responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, (per le ragioni esposte al secondo capoverso di pg. 6 della sentenza).

Ed è noto che, in tema di impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., postuli la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione: sicchè, deve essere apprezzato in relazione all’utilità giuridica che possa derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento (Cass. 12 aprile 2013, n. 8934; Cass. 4 maggio 2012, n. 6770), non potendo consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte (Cass. 15 gennaio 2016, n. 594).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’accoglimento del primo, del nono e del decimo motivo del ricorso del ricorso principale, rigettati gli altri e l’inammissibilità del ricorso incidentale: con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo, il nono e il decimo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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