Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24794 del 23/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24794
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25025-2009 proposto da:
C.N.V.L. (OMISSIS) in qualità di
legale rappresentane della NITTI VALENTINI SRL (già SOCAR Srl),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio
dell’avvocato AUGUSTO VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO di BARI (OMISSIS));
– intimata –
avverso la sentenza n. 46/4/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI del 12.5.08, depositata il 29/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26 ottobre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:
“1 La CTR della Puglia con sentenza n. 46/4/08, depositata il 29.9.2008, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso per la revocazione della sentenza n. 328/11/00 emessa dalla CTP di Bari, osservando che la contribuente non aveva impugnato la statuizione secondo la quale, a sostegno della revocazione, la Società aveva dedotto non già un errore di fatto, ma l’omessa motivazione sul punto riguardante l’assistenza tecnica D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 12, nonchè la mancata verifica delle prove sull’avviso di trattazione 31 stesso decreto.
2. Per la cassazione della sentenza, ricorre la contribuente.
L’Agenzia delle Entrate non ha presentato difese.
3. Col ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 per non avere la CTR rilevato che “l’errore di fatto, che inevitabilmente, conduce al riconoscimento della necessità di emettere declaratoria di revocazione della sentenza n. 328/1/2000 attengono, come già ricordato, ad aspetti essenziali relativi: 1. Erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 sull’assistenza tecnica nei giudizi di valore superiore a Euro 2.582,28; 2) Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 sull’avviso di trattazione dello stesso decreto”. Il ricorso appare inammissibile, non essendo state esposte le ragioni per le quali il capo della sentenza che ha disconosciuto i presupposti dell’errore revocatorio sarebbe errato e sotto quale profilo, e non essendo neppure stato formulato alcun quesito di diritto o momento di sintesi, secondo il precetto di cui all’art. 366-bis c.p.c., in base al quale, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 4556 del 2009) la censura con cui si deduce di un vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’ari, 384 epe, all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
4. In conclusione si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”. che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente; che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè il ricorso va rigettato;
non si fa luogo a statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011