Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24794 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20316/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

STUDIO LEGALE ASSOCIATO B. & R., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASETTA MATTE’ 239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TROPEA,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNA FONDACARO, DANIELE

BELLONE, ANTONINO RECCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2848/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

l’01/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro lo Studio legale associato B. & R. per la cassazione della sentenza della CTR – Sicilia (sez. Catania) il primo luglio 2015 che: a) ha dichiarato inammissibile l’appello erariale avverso la sentenza della CTP – Catania pubblicata il 14 maggio 2010 per l’omessa produzione della ricevuta di spedizione del gravame che, notificato alla parte contribuente il 28 giugno 2011, era stato depositato in segreteria il 21 luglio 2011; b) ha, inoltre, ritenuto estensibile alla cartella per l’anno d’imposta 2005 il giudicato esterno sull’insussistenza del presupposto impositivo per le annualità 2001 e 2002; c) ha, infine, ritenuto inconsistente l’elemento organizzativo per essere lo studio imperniato sulle persone dei due avvocati titolari. La parte contribuente resiste con controricorso e avanza istanza di sospensione per avvalersi della definizione della lite pendente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

La controversia è definibile ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 (convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), in quanto: 1) è attribuita alla giurisdizione tributaria e ne è parte l’Agenzia delle entrate (comma 1); 2) il ricorso è stato notificato entro la data di entrata in vigore del D.L. cit. e alla data di presentazione dell’istanza di sospensione essa non è stata ancora definita con pronuncia definitiva (comma 3); non concerne le risorse e le somme di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell’articolo citato.

PQM

Sospende il giudizio e dispone rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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